Con sentenza n. 103 del 12 luglio 1967, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede l'aumento del 10 per cento sul reddito accertato per il periodo di imposta precedente ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573, limitatamente alla parte in cui dispone l'aumento del 10 per cento per i redditi di cat. A, B e C, da iscrivere a ruolo in caso di omessa dichiarazione. Vedi, però, l'art. 258 del presente T.U.

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