Con decorrenza dal 1° gennaio 1973, l'art. 8-quater del D.L. 25/05/1972, n. 202, ha modificato le quote di reddito indicate nel terzo e nel quarto comma del presente art. 90 in lire 720.000, in lire 660.000 e in lire 480.000 rispettivamente in lire 600.000, in lire 540.000 e in lire 240.000.

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