Titolo X espressamente abrogato dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602. La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 1987, n. 205 (Gazz. Uff. 3 giugno 1987, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del presente T.U., nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione di imposta per prolungata rateazione.

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