D. Leg.vo 19/12/1994, n. 758 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 19/12/1994, n. 758

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
Con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica (in G.U. 21/02/1995, n.43)
- Errata Corrige (in G.U. 15/03/1995, n.62)
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
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[Premessa]

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

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Capo I - Trasformazione di reati in illeciti amministrativi


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55200 3386331
Art. 1. - Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi

1. L'art. 509 del codice penale è così modificato:

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Art. 2. - Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario

1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

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Art. 3. - Inosservanza delle disposizioni sull'orario di lavoro

1. L'art. 9 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

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Art. 4. - Orario di lavoro nelle aziende industriali

1. L'art. 16 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, è così modificato:

a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sosti

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Art. 5. - Orario di lavoro nelle aziende agricole

1. L'art. 13 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956, è così modificato:

a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è s

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Art. 6. - Riposo domenicale e settimanale

1. L'art. 27 della L. 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

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55200 3386337
Art. 7. - Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali

1. Il primo comma dell'art. 28 della L. 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della L

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Art. 8. - Libretto di lavoro

1. L'art. 12 della L. 10 gennaio 1935, n. 112, è così modificato:

a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

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Art. 9. - Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi

N1

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Art. 10. - Prospetti paga

1. L'art. 5 della L. 5 gennaio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente:

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Art. 11. - Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza

1. L'art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:

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Art. 12. - Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi

1. L'art. 6 della L. 3 maggio 1955, n. 370, è sostituito dal seguente:

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Art. 13. - Minimi di trattamento economico e normativo

1. L'art. 8 della L. 14 luglio 1959, n. 741, è sostituito dal seguente:

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Art. 14. - Contratto di lavoro a tempo determinato

1. L'art. 7 della L. 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:

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55200 3386345
Art. 15. - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

1. L'art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortun

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Art. 16. - Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane

1. L'art. 2 della L. 13 luglio 1966, n. 611, è sostituito dal seguente:

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55200 3386347
Art. 17. - Autorità competente

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal

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55200 3386348
Art. 18. - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente capo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative

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55200 3386349
Capo II - Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro


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55200 3386350
Art. 19. - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

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55200 3386351
Art. 20. - Prescrizione

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il

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55200 3386352
Art. 21. - Verifica dell'adempimento

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le

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55200 3386353
Art. 22. - Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la ric

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55200 3386354
Art. 23. - Sospensione del procedimento penale

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero ric

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55200 3386355
Art. 24. - Estinzione del reato

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede

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55200 3386356
Art. 25. - Norme di coordinamento e transitorie

1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.

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Capo III - Sanzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro
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55200 3386358
Art. 26. - Sanzioni penali

1. L'art. 7 della L. 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della L. 16 ottobre 1962, n. 1498, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.";

b) nel terzo comma le parole: "ai sensi dell'art. 162 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale".

2. Nel primo comma dell'art. 8 del R.D.L. 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla L. 15 maggio 1924, n. 891, le parole: "con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".

3. Nel primo comma dell'art. 69 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, le parole: "a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il R.D. 6 novembre 1926, n. 1848" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

4. Il primo comma dell'art. 389 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

5. Nel primo comma dell'art. 390 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, R le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni".

6. Il primo comma dell'art. 391 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituire dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione".

7. Il primo comma dell'art. 392 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

8. Il primo comma dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

9. Il primo comma dell'art. 78 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituire dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione".

10. Il primo comma dell'art. 79 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

11. Il primo comma dell'art. 53 del D.P.R. 19 gennaio 1956, n. 302, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da

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Art. 27. - Altre sanzioni penali

1. Nell'art. 7 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione".

2. L'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962, è così modificato:

a) nel comma 1, alla lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nel comma 1, alla lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni";

c) nel comma 2, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni";

d) nel comma 3, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipedenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "con l'ammenda da lire dieci milioni a l

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55200 3386360
Art. 28. - Rifiuto di fornire notizie

1. Nel settimo comma dell'art. 4 della L. 22 luglio 1961, n. 628, le parole: "sono puniti con l'ammen

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55200 3386361
Capo IV - Disposizioni finali
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Art. 29. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Uffici

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55200 3386363
Allegato I

1) Art. 7 della L. 22 marzo 1908, n. 105 (abolizione del lavoro notturno dei fornai);

2) Art. 8 del R.D.L.. 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla L. 15 maggio 1924, n. 891 (divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi);

3) Art. 69 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici);

4) Articolo 389, 390, 391 e 392 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

5) Articoli 77, 78 e 79 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);

6) Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 54

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