Articolo abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 908), del D. Leg.vo 66/2010. Questo il testo dell’articolo abrogato:

1. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 è sostituito dal seguente:

"Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

2. Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della L. 24 novembre 1981, n. 689”.

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