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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 20/03/1956, n. 320
D. P.R. 20/03/1956, n. 320
D. P.R. 20/03/1956, n. 320
Testo aggiornato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 19/12/1994, n. 758
- D. Leg.vo 12/06/2003, n. 233
- D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1--Campo di applicazioneLe norme di prevenzione degli infortuni e d’igiene del lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione |
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Art. 2--EsclusioniSono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme, in quanto vi provvedono altre disposizioni: |
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Art. 3--Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoroNell'esecuzione dei lavori indicati nell'articolo 1 devono essere osservate, in quanto aventi per oggetti argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, anche le disposizioni dettate: |
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Art. 4.Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del titolo VII del decreto del Pres |
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Art. 5--Soggetti tenuti all'osservanza delle normeAll'osservanza delle norme del presente decreto sono tenuti, per quanto loro spetti e |
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Art. 6--Direzione e sorveglianza dei lavoriLa direzione e la sorveglianza dei lavori soggetti alle norme del presente decreto de |
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Art. 7--Notifica dei lavoriL’imprenditore ha l'obbligo di notificare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio i lavori indicati nell'art. 1, prima del loro inizio. La notifica deve contenere le |
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Art. 8--Lavoratori di primo impiegoI lavoratori mai precedentemente occupati in sotterraneo devono lavorare sotto la gui |
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Art. 9--Lavoratori presenti in sotterraneoAi posti di lavoro in sotterraneo devono essere adibiti almeno due lavoratori, salvo |
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Art. 10--Divieto di permanenza in sotterraneo oltre l'orario di lavoroIl lavoratore non può rimanere in sotterraneo oltre il proprio orario di lavor |
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Art. 11--Dispositivi di segnalazioneIn prossimità dei posti di lavoro in galleria situati a più di 300 metr |
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Art. 12--Caschi di protezioneI lavoratori addetti al sotterraneo o che per qualsiasi ragione vi accedano, devono e |
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CAPO II - Scavi ed armature |
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Art. 13--Sistemi di scavoI sistemi di scavo devono essere adeguati alla natura dei terreni attraversati ed off |
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Art. 14--Armature e rivestimentiOgni scavo deve, di norma, essere provvisto di sostegni e rivestimenti per impedire f |
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Art. 15--Scavi in terreni stabiliLe armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori possono omettersi quando lo scavo sia eseguito in terre |
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Art. 16--Resistenza delle armatureIl tipo di armatura e le dimensioni, la disposizione ed il numero dei suoi elementi, |
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Art. 17--Spinte eccezionali del terrenoQuando, per effetto del rigonfiamento del terreno, del distacco dei blocchi, dell'esistenza di frane, |
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Art. 18--Rivestimento definitivo degli scaviIl rivestimento definitivo degli scavi, se fa parte dell'opera di costruzione, deve s |
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Art. 19--Cautele in particolari fasi del lavoro di armaturaLa posa in opera e la rimozione delle armature di sostegno dello scavo e del rivestimento murario definitivo sono eseguite sotto la sor |
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Art. 20--Controllo giornaliero delle armature delle pareti dello scavoFerme restando le disposizioni dell'art. 15, secondo comma, e dell'art. 17, nei lavor |
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CAPO III - Norme particolari per i pozzi e per le gallerie a forte inclinazione |
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Art. 21--Accessi ai posti di lavoro - Difesa dei vaniL’accesso ai posti di lavoro nei pozzi deve essere predisposto con rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro e intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro. |
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Art. 22--Ponti sospesiI ponti sospesi o bilancini, il cui impiego è disciplinato dal Capo VI del dec |
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Art. 23--Brillamento delle mineL’accensione delle mine nei pozzi deve essere fatta elettricamente, quando non |
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CAPO IV - Trasporti in galleria |
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Art. 24--Armamento delle ferrovieIl piano di posa dell'armamento delle ferrovie decauville deve essere preventivamente |
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Art. 25--LocomotoriNei locomotori impiegati in sotterraneo che, per la loro sagoma, consentono due posti, questi devono essere occupati dal conducente e dall'accompagnatore del treno; i posti medesimi devono essere protetti da robusta tettoia. Nei loco |
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Art. 26--CarrelliI carrelli impiegati in sotterraneo devono essere dotati di dispositivo che impedisca |
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Art. 27--Trasporto persone |
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Art. 28--Formazione e marcia dei convogliI binari ed i relativi scambi, quando la sezione dello scavo lo consenta, devono essere disposti in modo che il locomotore possa |
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Art. 29--Ricovero delle personeNelle gallerie percorse da mezzi di trasporto, quando la sezione non sia tale che una |
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CAPO V - Ventilazione e limitazione della temperatura interna |
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Art. 30--Respirabilità dell'aria ambiente negli scaviL’aria ambiente degli scavi sotterranei deve essere mantenuta respirabile e, qu |
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Art. 31--Presa e velocità dell'aria di ventilazioneL’aria da immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di ventilazione artific |
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Art. 32--Apparecchi di controlloOgni cantiere deve essere fornito di apparecchiatura idonea a svelare la presenza e a determinare la concentrazione nell'atmosfera di gas nocivi o pericolo |
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Art. 33--Limitazione della temperatura in sotterraneoLa temperatura dei posti di lavoro sotterranei deve essere contenuta, per mezzo della ventilazione e, se necessario, ricorrendo ad altri mezzi, al di sotto del limite massimo |
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Art. 34--Eliminazione dei gas, fumi e polveri prodotti dallo sparo delle mineNei lavori sotterranei, nei quali si impieghino esplosivi, la eliminazione dei gas, dei fumi e della polvere prodotti dallo sparo (volata) deve e |
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Art. 35--Macchinario e forza motrice di riservaNei casi in cui la ventilazione sia attuata mediante un solo ventilatore, deve essere |
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CAPO VI - Eduzione delle acque |
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Art. 36--Eliminazione delle acque sorgiveDurante i lavori in sotterraneo devono esser adottate idonee misure, quali lo scavo d |
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Art. 37--Scavi in discesaNella esecuzione di gallerie, di discenderie o di altri scavi in discesa, devono esse |
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Art. 38--Lavori in immersione parzialeQualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul pavimento dei posti di lavoro in sotterraneo, il lav |
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Art. 39--Cautele e difese contro le irruzioni di acquaQuando in prossimità della zona dello scavo siano stati accertati forti accumuli di acqua con possibilità di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o bacini d’acqua o di vecchi lavori sotterran |
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Art.40--Difesa contro lo stillicidioNel caso di stillicidio abbondante dalla calotta dello scavo, deve essere adottata un |
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CAPO VII - Impiego degli esplosivi |
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Art. 41--Disposizioni di carattere generaleLe imprese che impiegano esplosivi, oltre alle disposizioni delle leggi e dei regolam |
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Art. 44--Controllo della temperatura all'interno dei depositiI depositi contenenti esplosivi alla nitroglicerina devono essere provvisti di termom |
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Art. 45--Sosta degli esplosivi in sotterraneoNegli intervalli di tempo, intercorrenti tra il trasporto e la loro utilizzazione, gli esplos |
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Art. 46--Controllo delle micceIl controllo della velocità di combustione delle micce deve essere effettuato |
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Art. 47--Applicazione dei detonatori alle micceL’applicazione dei detonatori alle micce deve essere effettuata in garitte o local |
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Art. 48--Tempo di attesa dopo lo sparoEffettuato lo sparo delle mine, è consentito l'accesso al cantiere solo quando |
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Art. 49--Misure precauzionali relative al brillamento elettricoPrima di introdurre nei fori da mina le cartucce innescate, tutte le linee elettriche entranti in sotterraneo devono essere interrotte con coltelli sezionatori sistemati allo esterno. |
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Art. 50--Prova dei circuiti elettriciLa prova del circuito di accensione deve farsi ad una distanza non inferiore ai 150 m |
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Art. 51--Fonti di energia per il brillamento elettricoPer il brillamento elettrico delle mine, devono essere usati esclusivamente esplodito |
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Art. 52--Misure di sicurezza in caso di temporaleÈ fatto obbligo di approntare nel cantiere un idoneo sistema di segnalazione c |
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CAPO VIII - Difesa contro le polveri |
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Art. 53--Misure generali contro le polveriNei lavori eseguiti in sotterraneo ai sensi dell'art. 1 si devono adottare sistemi di |
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Art. 54--Bagnatura delle polveriQuando si procede alla bagnatura della calotta delle pareti e della platea degli scav |
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Art. 55--Perforazione delle rocceLa perforazione meccanica delle rocce deve essere eseguita mediante macchine munite di dispositivo per l'aspirazione delle polveri o per l'iniezione di acqua. |
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Art. 56--Macchine per la perforazione o la demolizione delle rocceLe perforatrici ed i martelli perforatori o demolitori devono rispondere ai seguenti requisiti: |
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Art. 57--Speciali dispositivi ad iniezione d’acquaLe macchine con utensili pneumatici ad iniezione di acqua devono essere provviste di |
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Art. 58--Pulizia e ricambio dei filtri dei separatori a polvereLa pulizia dei filtri impiegati nella perforazione a secco con aspirazione delle polv |
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Art. 59--Inumidazione del materiale di scavo da rimuovere e trasportareIl materiale abbattuto nei cantieri, ove la escavazione sia stata eseguita in rocce a |
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Art. 60--Disposizione del tubo di scappamento nelle macchine di trazioneLe locomotive con motori a combustione interna o ad aria compressa e gli automezzi in |
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Art. 61--Velocità della corrente d’ariaSalvo quanto è prescritto nell'art. 31 secondo comma, nei pozzi e nelle galler |
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Art. 62--Misure antipolvere nella frantumazione dei materiali in sotterraneoQualora per esigenze di lavoro sia necessario eseguire in sotterraneo la frantumazion |
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Art. 63--Verifiche della polverosità dell'aria ambienteLa concentrazione delle polveri nell'aria dei luoghi di lavoro sotterranei ed il contenuto in silice libera devono essere |
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Art. 64--Caratteristiche dei mezzi individuali di protezioneQualora per difficoltà di ordine ambientale o altre cause tecnicamente giustif |
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Art. 65--Controllo, disinfezione e deposito delle maschere antipolvereLe maschere di cui all'articolo precedente, devono essere: |
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CAPO IX - Illuminazione |
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Art. 66--Mezzi di illuminazione fissiI luoghi di lavoro e di passaggio sotterranei devono essere illuminati con mezzi o im |
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Art. 67--Mezzi di illuminazione portatili individualiI lavoratori che accedono al sotterraneo devono essere provvisti di idoneo mezzo di i |
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Art. 68--Illuminazione minima in sotterraneoI mezzi o impianti di illuminazione fissa devono garantire nei passaggi e in tutti i |
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Art. 69--Illuminazione dei posti di lavoroFermo restando il minimo di illuminazione prescritto nell'articolo precedente, in ogni posto di lavoro dev |
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Art. 70--Requisiti dei mezzi di illuminazioneI mezzi di illuminazione installati sul fronte di avanzamento, fermo restando quanto |
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CAPO XI - Servizi igienico-assistenziali |
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Art. 81--Requisiti costruttivi dei baraccamentiLe baracche destinate ai servizi igienico-assistenziali e ai servizi previsti nel presente capo e nel successivo devono avere il pavimento sopraelevato di almeno 30 centimetri dal terreno mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad impedire la trasmissione dell'umidità dal suolo. I pavimenti dei baraccamenti devono avere su |
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Art. 82--RiscaldamentoI baraccamenti devono essere convenientemente riscaldati in rapporto alle condizioni climatiche della l |
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Art. 83--Illuminazione artificialeI baraccamenti, nonché i passaggi, le strade interne, i piazzali ed, in genere, i luoghi destinati al movimento di persone o d |
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Art. 84--AlloggiamentiI cantieri devono essere provvisti di alloggiamenti per i lavoratori. |
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Art. 85--Arredi degli alloggiamentiGli alloggiamenti devono: a) essere dotati, per ogni lavoratore, di un lettino o di una branda con rete metallica, corredata di un materasso di lana o di capok, o di crine, di cuscino e di coperte adeguatamente alle condizioni climatiche, nonc |
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Art. 86--LavandiniI cantieri devono essere forniti dei mezzi necessari per la pulizia personale dei lavoratori; l'erogazione d |
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Art. 87--SpogliatoiI cantieri che occupano più di venti operai devono essere provvisti, in prossimità dell'imbocco del |
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Art. 88--DocceNei cantieri che occupano più di 100 lavoratori devono essere installate docce, con acqua calda, nel numero di almeno una per ogni 25 lavoratori. Ogni posto di doccia deve occupare una superficie di almeno un metro quadrato. Le docce devono essere sistemate in locali chiusi, attigui agli spogliatoi, efficacemente protetti dagli agenti atmosferi |
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Art. 89--Acqua potabileI cantieri devono essere approvvigionati di acqua potabile compresa quella destinata ad usi di cucina, in quantità non inferiore a 15 litri per lavoratore occupato e per giorno. La potabilità dell'acqua, quando questa non derivi da una fonte pubblica di approvvigionamento, deve essere fatta |
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Art. 90--Distribuzione dell'acqua potabile in sotterraneoOgni lavoratore deve poter disporre in sotterraneo di almeno due litri di acqua potab |
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Art. 91--MenseNei cantieri ove siano alloggiati più di 50 lavoratori, dei quali almeno dieci ne facciano richiesta, l'imprenditore deve istituire un servizio di mensa e deve fornire, a suo carico, il personale e l'attrezzatura necessari per la preparazione dei pasti caldi. |
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Art. 92--RefettoriI cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul luogo di lavoro devono |
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Art. 93--Locali di soggiornoI cantieri in cui siano alloggiati più di 200 lavoratori devono essere provvis |
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Art. 94--LatrineNelle vicinanze degli alloggiamenti devono essere predisposte latrine in numero di almeno una ogni 20 lavoratori occupati. |
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CAPO XII - Servizi sanitari |
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Art. 95--Istituzione dei serviziNei cantieri deve essere assicurata l'assistenza sanitaria ai lavoratori colpiti da i |
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Art. 96--Pronto soccorsoI cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono essere dotati di almeno una cassetta di medicazione. |
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Art. 97--InfermeriaNei cantieri che occupano almeno 500 lavoratori, oltre al locale di pronto soccorso indicato nell'articolo precedente, deve essere allestita una infermeria, nella quale possano esser r |
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Art. 98--Determinazione dei presidi medico-chirurgiciCon decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale saranno indicati i |
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CAPO XIII - Servizi di salvataggio |
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Art. 99--Squadre di salvataggioNei cantieri che occupano almeno 150 lavoratori per turno ed in quelli in cui, indipe |
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Art. 100--Composizione delle squadre di salvataggioIl numero dei componenti di ciascuna squadra di salvataggio deve essere adeguato alla pericolo |
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Art. 101--Attrezzatura delle squadre di salvataggioL’attrezzatura necessaria per l'equipaggiamento delle squadre di salvataggio è custodita in adatto locale situato in prossimità dell'imbocco del sotterraneo e non |
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Art. 102--Personale di soccorsoNei cantieri ove non sia obbligatoria la istituzione delle squadre di salvataggio deb |
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Art. 103--Personale di riservaLe squadre di salvataggio devono avere un adeguato numero di elementi di riserva per |
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Art. 104--Addestramento professionaleI componenti delle squadre di salvataggio ed i lavoratori designati per il soccorso, |
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CAPO XIV - Norme penali e finali |
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Art. 105--Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigentiI datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: N3 a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 33, 34, 35 primo e seco |
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Art. 106--Contravvenzioni commesse dai prepostiI preposti sono puniti: |
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Art. 107--Contravvenzioni commesse dai lavoratoriI lavoratori sono puniti: |
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Art. 108--DecorrenzaIl presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956. |
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