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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Salute 07/02/2012, n. 25
D. Min. Salute 07/02/2012, n. 25
D. Min. Salute 07/02/2012, n. 25
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[Premessa]Il Ministro della Salute Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, concernente «Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera i), e l'articolo 13, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano»; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i princi |
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Art. 1. - Definizioni1. Il presente decreto stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destin |
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Art. 2. - Campo di applicazione1. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile qua |
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Art. 3. - Obblighi generali1. Al produttore e al distributore, come individuati all'articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo le rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto, spetta la responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d'uso e manutenzione, ai sensi dell'articolo 5, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l'acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni. 2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la marcatura CE, ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono includere, nei manuali di cui all'articolo 5 |
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Art. 4. - Presunzione e valutazione di sicurezza1. Ai fini della presunzione e valutazione di sicurezza delle apparecchiature si applicano le disposi |
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Art. 5. - Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con l'acqua1. Le apparecchiature, per il periodo di utilizzo o comunque per la durata utile dichiarata dal produttore: a) devono essere utilizzate e mantenute secondo le indicazioni previste nel manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione di cui all'articolo 5, devono garantire le prestazioni dichiarate dal produttore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 feb |
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Art. 6. - Istruzioni1. Fatto salvo quanto previsto in materia di informazioni destinate al consumatore, nonché ai soggetti responsabili del montaggio e dell'installazione delle apparecchiature, dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è responsabilità del produttore e del distributore nel rispetto dei reciproci obblighi: a) redigere, per ogni apparecchiatura, in lingua italiana un manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione ed un manuale di montaggio ed installazione. Le informazioni dei manuali possono essere incluse in un unico documento con sezioni chiaramente distinte a condizione che non si generino incertezze interpretative sulla manutenzione e le modalità di utilizzo dell'apparecchiatura da parte del consumatore; b) garantire che tali manuali accompagnino ciascuna apparecchiatura che si intende |
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Art. 7. - Installazione, collaudo e manutenzione1. Le apparecchiature devono essere installate in ambienti igienicamente idonei e, ove pertinente, ne |
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Art. 8. - Pubblicità delle apparecchiature1. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di pubblicità, |
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Art. 9. - Clausola di riconoscimento reciproco1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di apparecchiature legal |
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Art. 10. - Sanzioni1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto che comportano alterazioni della qualità delle acque destinate al consumo umano in violazion |
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Art. 11. - Abrogazioni e disposizioni transitorie1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale data è abrogato il dec |
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