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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 08/08/2017
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D. Min. Sviluppo Econ. 08/08/2017
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PremessaIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ed in particolare l'art. 3; Visto in particolare il comma 1 del citato art. 3 che stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere al fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti; Visto il comma 2 del medesimo art. 3 che prevede che la proposta di cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata: a) di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni; b) di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione tenendo conto dei compiti simili che le medesime aziende svolgono o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali; Visto il comma 3 del medesimo art. 3 che prevede, infine, che la proposta di cui al comma 1 deve includere, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio: |
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Art. 1. - Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. |
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Art. 2. - Costituzione e successione degli organi1. Le nuove camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato B) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 |
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Art. 3. - Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali1. Le nuove camere di commercio di cui all'allegato B) subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'art. 1, comma |
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Art. 4. - Procedure di rinnovo dei consigli e nomina commissario ad acta1. Per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di cui all'allegato B) le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi consigli sono interrotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio. 2. I commissari ad acta nominat |
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Art. 5. - Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e delle unioni regionali e disposizioni in materia di unioni regionali1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione delle sedi camerali e delle Unioni regionali, e le modalità per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimoni |
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Art. 6. - Razionalizzazione delle aziende speciali1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende spec |
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Art. 7. - Razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio1. Sono approvate le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato D) che è parte integrante del presente decreto. 2. Entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, ridefinisce i servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni e, in sede di prima attuazione del comma 4, lettera a-bis) dell'art. 18 della medesima legge, gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo art. 2. In caso di variazioni dei servizi, Unioncamere propone al Ministero dello sviluppo economico una nuova definizione dei medesimi e, ai fini del |
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Art. 8. - Disposizioni finali1. Con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalit&agra |
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Allegato AParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato BParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato CParte di provvedimento in formato grafico |
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