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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 09/11/2007, n. 206
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 13/12/2023, n. 190
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- L. 23/12/2021, n. 238
- L. 30/12/2020, n. 178
- L. 03/05/2019, n. 37
- D. Leg.vo 28/01/2016, n. 15
- L. 30/10/2014, n. 161
- L. 24/03/2012, n. 27 (D.L. 24/01/2012, n. 1)
- D. Leg.vo 26/03/2010 n. 59
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Premessa
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B; Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI |
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Art. 1. - Oggetto1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalm |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. |
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Art. 3. - Effetti del riconoscimento1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'orig |
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Art. 4. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «professione regolamentata»: 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I. b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un a |
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Art. 5. - Autorità competente1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni: a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, per tutte le attività che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies), nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6; N29 b) N9 c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e l-sexies); N54 d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g); e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie; f) il Ministero del |
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Art. 5-bis - Tessera professionale europea (EPC)1. È possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorità competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di: a) infermiere responsabile dell'assistenza generale; b) farmacista; |
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Art. 5-ter - Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata esclusivamente online. |
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Art. 5-quater - Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 111. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, ch |
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Art. 5-quinquies - Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 111. L'autorità competente di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro di origine, verifica l'autenticità e la validità dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica è effettuata entro un mese “dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5-ter, comma 3,” N28 o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli ste |
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Art. 5-sexies - Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, in qualità di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attività. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non più richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento. 2. Le autorità giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul |
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Art. 5-septies - Accesso parziale1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attività professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) il professionista è pienamente qualificato per esercit |
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Art. 6 - Centro di assistenza1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di: a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea; b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. 2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti: a) promuovere l'applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui all'articolo 5; |
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Art. 7. - Conoscenze linguistiche1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie. 1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attività che il professionista intende svolgere. N4 1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale. N4 |
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Art. 7-bis - Procedure telematiche |
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CAPO II - RAPPORTI CON AUTORITÀ NON NAZIONALI |
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Art. 8. - Cooperazione amministrativa1. Ogni autorità di cui all'articolo 5 assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI). N38 2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professi |
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Art. 8-bis - Meccanismo di allerta1. Gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle seguenti attività professionali: a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4; b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3; c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2; d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2; e) dentista specialist |
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TITOLO II - LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 9. - Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali: a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione; b) in caso di spostamen |
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CAPO II - ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI TEMPORANEA E OCCASIONALE |
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Art. 10. - Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione. N2 2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di: |
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Art. 11. - Verifica preliminare1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. |
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Art. 12. - Titolo professionale1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la prestazione di servizi è effettuata co |
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Art. 13. - Iscrizione automatica1. Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è trasmessa dall'autorità competente di cui all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri |
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Art. 14. - Cooperazione tra autorità competenti1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzion |
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Art. 15. - Informazioni al destinatario della prestazione1. Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore è tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni: |
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TITOLO III - LIBERTÀ DI STABILIMENTO |
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CAPO I - NORME PROCEDURALI |
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Art. 16. - Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. 3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità "può indire"N10 una |
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Art. 17. - Domanda per il riconoscimento1. La domanda di cui all'articolo 16 è corredata dei seguenti documenti: a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore; b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato; c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l' |
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Art. 17-bis - Riconoscimento del tirocinio professionale1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia è subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorità competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconos |
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CAPO II - REGIME GENERALE DI RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI FORMAZIONE |
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Art. 18. - Ambito di applicazione1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi: a) alle attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30; b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza gene |
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Art. 19. - Livelli di qualifica1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo 21 "e all'articolo 22, comma 8-bis"N5, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli: a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base: 1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o |
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Art. 20. - Titoli di formazione assimilati1. È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, "che sancisce il completamento con successo di una fo |
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Art. 21. - Condizioni per il riconoscimento1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento "sono rilasciati"N10 da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato; |
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Art. 22. - Misure compensative1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: a) N20 b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. N49 2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale. |
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Art. 23. - Tirocinio di adattamento e prova attitudinale1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui go |
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Art. 26. - Piattaforma comune |
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CAPO III - RICONOSCIMENTO SULLA BASE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE |
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Art. 27. - Requisiti in materia di esperienza professionale1. Per le attività elencate nell'allegato IV il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze gener |
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Art. 28. - Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista I dell'allegato IV1. In caso di attività di cui alla Lista I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata: a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per tre anni consecutivi come lavoratore aut |
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Art. 29. - Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata: a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigen |
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Art. 30. - Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista III dell'allegato IV1. In caso di attività di cui alla Lista III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata: a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'aziend |
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CAPO IV - RICONOSCIMENTO SULLA BASE DEL COORDINAMENTO DELLE CONDIZIONI MINIME DI FORMAZIONE |
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SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 31. - Principio di riconoscimento automatico1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente "agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52,"N10 rilasciati a cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all'articolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto. 2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1. 3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non |
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Art. 32. - Diritti acquisiti1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma 1 e che non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date indicate nell'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica l'esercizio effettivo e lecito dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato stesso. N40 2. Il riconoscimento è altresì assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata: |
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SEZIONE II - SEZIONE VII - OMISSIS
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SEZIONE VIII - ARCHITETTO |
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Art. 52. - Formazione di architetto1. La formazione di un architetto prevede alternativamente: a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del comma 4.N19 1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e |
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Art. 53. - Deroghe alle condizioni della formazione di architetto1. N24 2 |
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Art. 54. - Esercizio dell'attività1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato ita |
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Art. 55. - Diritti acquisiti specifici degli architetti1. "Sono riconosciuti i titoli di formazione"N10 di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui "all'articolo 52"N10, attribuendo loro ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia. 1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, a |
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Art. 56. - Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico eur |
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Art. 57. - Servizi di informazione1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono ag |
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Art. 58. - Regolamento1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei me |
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CAPO IV-BIS - RICONOSCIMENTO AUTOMATICO SULLA BASE DI PRINCIPI DI FORMAZIONE COMUNI |
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Art. 58-bis - Quadro comune di formazione1. Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione. 2. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorità competenti di cui all'articolo 5 accor |
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Art. 58-ter - Prove di formazione comuni1. Per prova di formazione comune si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nel territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale. |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 59. - Libera prestazione di servizi per l'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza p |
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Art. 59-bis - Accesso centralizzato online alle informazioni1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate: a) l'elenco di tutte le professioni reg |
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Art. 59-ter - Trasparenza1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea: a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elen |
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Art. 60. - Abrogazioni1. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale. |
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Art. 61. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Allegato II |
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Allegato III |
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Allegato VI |
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18/11/2024
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