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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 15/04/2016, n. 68
D. Min. Giustizia 15/04/2016, n. 68
D. Min. Giustizia 15/04/2016, n. 68
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[Premessa] |
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Capo I - Definizioni |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. |
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Capo II - Prova attitudinale |
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Art. 2. - Contenuto della prova attitudinale1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo presso il Consiglio nazionale almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento. 2. Nella |
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Art. 3. - Commissione d'esame1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da dieci membri effettivi e da dieci membri supplenti, cinque dei quali professionisti, quattro scelti tra professori o dirigenti scolastici ed uno magistrato. 2. La nomina dei cinque membri effettivi e membri supplenti è effettuata tra professionisti designati dal Consiglio nazionale ed iscritti all'albo dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, con almeno otto anni di anzianità. La nomina dei quattro membri effettivi e membri supp |
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Art. 4. - Vigilanza sugli esami1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla comm |
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Art. 5. - Svolgimento dell'esame1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema (allegato B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del |
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Art. 6. - Valutazione della prova attitudinale1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta in caso di cinque componenti presenti o maggio |
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Capo III - Tirocinio di adattamento |
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Art. 7. - Oggetto e svolgimento del tirocinio1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di diciotto mesi. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A) che sono s |
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Art. 8. - Elenco dei professionisti1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la specializzazione alla quale costoro sono iscritti |
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Art. 9. - Obblighi del tirocinante1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantend |
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Art. 10. - Registro dei tirocinanti1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale. 2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati: |
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Art. 11. - Iscrizione1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C) che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento. |
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Art. 12. - Delibera di iscrizione1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data d |
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Art. 13. - Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al Presidente del Consiglio |
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Art. 14. - Sospensione e interruzione del tirocinio1. Il tirocinio è sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva. |
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Art. 15. - Cancellazione dal registro dei tirocinanti1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi: a. rinuncia all'iscrizione; |
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Art. 16. - Sospensione dal registro dei tirocinanti1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo |
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Allegato A(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1) 1. Argomenti di carattere generale comuni a tutte le specializzazioni: — regolamento per la libera professione del perito industriale e leggi collegate; aspetti deontologici della libera professione; — elementi di diritto pubblico e privato attinenti all'esercizio della libera professione; — elementi di economia ed organizzazione aziendali attinenti all'esercizio della libera professione; — progetti, direzione dei lavori, contabilità: procedure tecniche ed amministrative; — la funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario. Impostazione della perizia tecnica; — la ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica; — problematiche di base concernenti la salvaguardia dell'ambiente ed i consumi energetici; — prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente; — l'informatica nella progettazione e nella produzione industriale. 2. Argomenti specifici per settori di specializzazione |
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Allegato B(articolo 5, comma 1) Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................ |
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Allegato C(articolo 11, comma 1) Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................ nato/a il ............................ a .................................. ; cittadino/a ......................................... residente in ............................... |
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