Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 13/08/2010, n. 155
D. Leg.vo 13/08/2010, n. 155
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- D. Leg.vo 24/12/2012, n. 250
- D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 26/01/2017
- D. Leg.vo 30/05/2018, n. 81
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempi |
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Art. 1 - Principi e finalità1. Il presente decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzato a: a) individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; b) valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale; c) ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente; f) realizzar |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ; b) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso; c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione di questo su una superficie in un dato periodo di tempo; d) valutazione: utilizzo dei metodi stabiliti dal presente decreto per misurare, calcolare, stimare o prevedere i livelli degli inquinanti; e) zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi del presente decreto, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente; f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente: 1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure; 2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km² superiore a 3.000 abitanti; g) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale è stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo; tale area è individuata sulla base della rappresentatività delle misurazioni |
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Art. 3 - Zonizzazione del territorio1. L'intero territorio nazionale è suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. 2. Alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome sulla base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione è rie |
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Art. 4 - Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente1. Ai fini della valutazione della qualità dell'aria, la classificazione delle zone e degli agglomerati è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base de |
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Art. 5 - Valutazione della qualità dell'aria ambiente1. La valutazione della qualità dell'aria ambiente è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, con le modalità previste “dai commi 2, 3, 4, e 5” N5. Si applicano, per la valutazione, l'allegato III, relativo all'ubicazione delle stazioni di misurazione, l'appendice II, relativa alla scelta della rete di misura, e l'appendice III, relativa ai metodi di valutazione diversi dalla misurazione. Alla valutazione della qualità dell'aria ambiente provvedono le regioni e le province autonome. 2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), superano la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente. Se il superamento interessa gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere integrate da tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente. 3. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono compresi tra la rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni in siti fissi sono obbligatorie e possono essere combinate con misurazioni indicative o tecniche di modellizzazione. Se il superamento interessa gli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), le misurazioni in siti fissi o indicative mediante stazioni di misurazione sono obbligatorie e possono essere combinate con tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente. 4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, sono inferiori alla rispettiva soglia di valutazione inferiore, s |
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Art. 6 - Casi speciali di valutazione della qualità dell'aria ambiente1. “Con uno o più decreti” N5 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono scelte, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni: a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali N8 in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la concentrazione di massa totale e le concentrazioni per speciazione chimica del PM2,5 su base annuale. Il decreto di individuazione può altresì stabilire forme di coordinamento con le attività svolte in attuazione del programma denomi |
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Art. 7 - Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento1. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente è assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione di ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, pari a quello previsto all'allegato V, paragrafi 1, 2 e 3. 2. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi |
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Art. 8 - Valutazione della qualità dell'aria ambiente e stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento in relazione all'ozono1. La valutazione della qualità dell'aria ambiente è effettuata, per l'ozono, sulla base dei criteri previsti dai commi successivi e dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III. 2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono superano, in almeno uno sui cinque anni civili precedenti, gli obiettivi a lungo termine previsti all'allegato VII, paragrafo 3, le misurazioni in siti fissi in continuo sono obbligatorie. Se non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili precedenti, è consentito determinare il superamento anche mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata, effettuate in passato nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni. 3. Nelle zone e negli |
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Art. 9 - Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto1. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il piano deve essere integrato con l'individuazione di misure atte a raggiungere i valori limite superati nel più breve tempo possibile. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, è superato il valore obiettivo previsto per il PM2,5 all'allegato XIV, il piano contiene, ove individuabili, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento. 2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il 31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti “all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,” N5 condizioni più rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. 3. Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli i |
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Art. 10 - Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme1. Le regioni e le province autonome adottano piani d'azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, superino le soglie di allarme previste all'allegato XII. In caso di rischio di superamento delle soglie di allarme di cui all'allegato XII, paragrafo 2, i piani d'azione sono adottati se, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o la gravità del rischio o la possibilità di ridurlo risultano, s |
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Art. 11 - Modalità e procedure di attuazione dei piani1. I piani di cui agli articoli 9, 10 e 13 possono anche individuare, con le modalità e per le finalità dagli stessi previste: a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore; b) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio, criteri di localizzazione ed altre condizioni di autorizzazione per gli impianti di cui alla parte quinta, titolo I, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni; c) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti che producono emissioni in atmosfera; d) valori limite di emissione, prescrizioni per l'esercizio e criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera; |
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Art. 12 - Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per il PM2,51. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente, le regioni e le province autonome adottano, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misu |
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Art. 13 - Gestione della qualità dell'aria ambiente in relazione all'ozono1. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli dell'ozono superano, sulla base della valutazione di cui all'articolo 8, i valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo nei termini prescritti. Tali misure devono essere previste in un piano, adott |
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Art. 14 - Misure per il superamento delle soglie di informazione e di allarme1. Se, in una zona o in un agglomerato, i livelli degli inquinanti superano, sulla base delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 8, la soglia di informazione o una sogl |
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Art. 15 - Esclusioni1. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione e per il successivo invio alla Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui, relativamente ad un determinato anno, i livelli degli inquinanti previsti all'articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite o livelli critici a causa del contributo di fonti naturali. La comunicazione è accompagnata da informazioni sui livelli degli inquina |
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Art. 16 - Inquinamento transfrontaliero1. In caso di superamento di un valore limite aumentato del margine di tolleranza, di un valore obiettivo, di una soglia di allarme o di un obiettivo a lungo termine, a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o dei relativi precursori, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, provvede a consultare le autorità competenti degli Stati appartenenti all'Unione europea che risultano coinvolti al fine di individuare le iniziative da avviare in modo congiunto per eliminare il superamento attraverso provvedime |
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Art. 17 - Qualità della valutazione in materia di aria ambiente1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza Unificata, sono stabilite: a) le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente; b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria. N15 1-bis. Le procedure di cui al comma 1 sono definite avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA. N16 1-ter. L'ISPRA, con apposite linee guida, individua i criteri per garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 su bas |
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Art. 18 - Informazione del pubblico1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni previste dal presente decreto assicurano, per quanto di competenza, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni: a) le informazioni relative alla qualità dell'aria ambiente previste all'allegato XVI; b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste all'articolo 9, comma 10; c) i piani di qualità dell'aria previsti all'articolo 9 e all'articolo 13 e le misure di cui all'articolo 9, comma 2, e di cui all' |
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Art. 19 - Relazioni e comunicazioni1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze inquinanti oggetto delle comunicazioni disciplinate “ai commi 3, 5, 7 e 8” N5, le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA: a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1: 1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli che superano i valori limite “o i livelli critici” N4 oltre il margine di tolleranza o che superano i valore limite “o i livelli critici” N4 degli inquinanti per i quali non è stabilito un margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori misurati, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI; 2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI; 3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani di cui all'articolo 9, comma 1, “sempre che quelli già presentati dalle regioni e province autonome non siano considerati idonei a contrastare i superamenti predetti” N4 nonché le informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto “eventualmente accompagnati dalla comunicazione relativa alla idoneità soprarichiamata” N4; 4) entro due mesi dalla relativa adozione, le eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti dei piani trasmessi ai sensi del punto 3); N18 b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, gli aggiornamenti intervenuti nell'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice VI; c) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista dall'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse ai sensi della lettera a), punti 1) e 2), e delle lettere b) ed f); d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), utilizzando il formato stabilito nel decreto previsto da tale articolo; e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui livelli di concentrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), utilizzando il formato stabilito nel de |
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Art. 20 - Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Co |
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Art. 21 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza; |
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Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali1. I provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di misura, i piani e le misure di qualità dell'aria esistenti ai sensi della normativa previgente sono adeguati alle disposizioni del presente decreto nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli che precedono, anche alla luce di un esame congiunto nel Coordinamento di cui all'articolo 20. In caso di mancato adeguamento si applicano i poteri sostitutivi previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. I provvedimenti generali attributivi di finanziamenti o di altri benefici alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali, adottati dal Ministero dell'ambiente in materia di qualità dell'aria o di mobilità sostenibile, prevedono, tra le cause ostative all'erogazione, la reiterata violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 6, all'articolo 19 ed ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonché l'indisponibilità a sottoscrivere, in un dato termine, gli accordi di cui all'articolo 5, comma 7. Il Ministero dell'ambiente provvede ad inserire tale previsione anche nei provvedimenti generali vigenti in materia, fatti salvi i diritti acquisiti. Resta in tutti casi fermo, in presenza di tali violazioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa. 3. Lo Stato, le regioni e le province autonome elaborano i rispettivi inventari delle emissioni, aventi adeguata risoluzione spaziale e temporale, in conformità ai criteri previsti all'appendice V. “L'ISPRA provvede, ogni quattro ann |
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Allegato I - Obiettivi di qualità dei dati(art. 1, comma 6, art. 2 comma 1, art. 5 commi 8 e 11, art. 6 comma 1, art. 7 commi 2 e 4 e art. 19, commi 1, 4 e 7) 1. Obiettivi di qualità 1. Si applicano gli obiettivi di qualità previsti dalle seguenti tabelle: TABELLA 1
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Allegato II – Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente. Soglie di valutazione superiore e inferiore per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a) pirene(art. 4, comma 1, art. 6 comma 1 e art. 19 comma 3) 1. Soglie di valutazione superiore e inferiore Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore: 1. BIOSSIDO DI ZOLFO
2. BIOSSIDO DI AZOTO E OSSIDI DI AZOTO
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Allegato III - Valutazione della qualità dell'aria ambiente ed ubicazione delle stazioni di misurazione delle concentrazioni in aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, particolato (PM10 e PM2,5), benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, mercurio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici(art. 2, comma 1, art. 6 comma 1 e art. 5, commi 1 e 8) 1. Definizioni 1. Per le stazioni di misurazione e i siti fissi di campionamento si applicano le seguenti definizioni: a) stazioni di misurazione di traffico: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni da traffico, provenienti da strade limitrofe con intensità di traffico medio alta; b) stazioni di misurazione di fondo: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento non sia influenzato prevalentemente da emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti nel sito; c) concentrazioni di fondo: concentrazioni misurate da stazioni di misurazione di fondo o comunque rilevate con riferimento a luoghi non influenzati da emissioni derivanti da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti; d) stazioni di misurazione industriali: stazioni ubicate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o da zone industriali limitrofe; e) siti fissi di campionamento urbani: siti fissi inseriti in aree edificate in continuo o almeno in modo predominante; f) siti fissi di campionamento suburbani: siti fissi inseriti in aree largamente edificate in cui sono presenti sia zone edificate, sia zone non urbanizzate; g) siti fissi di campionamento rurali: siti fissi inseriti in tutte le aree diverse da quelle di cui alle lettere e) ed f). Il sito fisso si definisce rurale remoto se è localizzato ad una distanza maggiore di 50 km dalle fonti di emissione. 2. Disposizioni generali 1. La qualità dell'aria ambiente è valutata in tutte le zone e gli agglomerati. 2. I criteri di ubicazione su macroscala e su microscala previsti dai paragrafi 3 e 4 si applicano ai siti fissi di campionamento ed alle stazioni di misurazione, al di fuori dei luoghi previsti al punto 4. 3. I criteri previsti da paragrafi 3 e 4 si applicano, se utili, anche per individuare le ubicazioni in relazione alle quali i livelli degli inquinanti sono v |
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Allegato IV - Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento per la speciazione chimica del PM2,5.(art. 6, comma 1) 1. Obiettivi Le misurazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono principalmente finalizzate ad acquisire informazioni sufficienti circa le concentrazioni di fondo. Tali informazioni sono essenziali per valutare i livelli più elevati nelle zone più inquinate (come quelli rilevati da stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento urbani o da stazioni di misurazione industriali o di traffico), per definire il possibile contributo dato da inquinanti atmosferici trasportati su lunghe distanze, per contribuire all'analisi della riparti |
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Allegato V - Numero mimino delle stazioni di misurazione per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene(art. 7, commi 1, 2 e 3, e art. 12, comma 2) 1. Numero minimo di stazioni di misurazione per la valutazione della qualità dell'aria ambiente in relazione ai valori limite previsti per la protezione della salute umana ed alle soglie di allarme nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l'unica fonte di informazioni 1. Per le fonti diffuse si applicano le seguenti tabelle: TABELLA 1
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Allegato VI - Metodi di riferimentoA. METODI DI RIFERIMENTO 1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo. Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14212: 2012 “Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta”. 2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto. Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14211: 2012 “Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza”. 3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene. Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14662 “Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzene”, 14662:2005, parti 1 e 2, e 14662:2015, parte 3. 4. Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio. Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14626:2012 “Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva”. 5. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono. Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14625:2012 “Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta”. |
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Allegato VII - Valori obiettivo e obiettivi a lungo termine per l'ozono(art. 8, commi 1, 2 e 5, art. 9 comma 7, art. 10, comma 2, art. 13, commi 1 e 2, art. 16, comma 2 e art. 19 commi 1,2,7) 1. Introduzione 1. Si devono utilizzare i criteri indicati nella seguente tabella per verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici:
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Allegato VIII - Valutazione della qualità dell'aria ambiente ed ubicazione delle stazioni di misurazione delle concentrazioni in aria ambiente per l'ozono (art. 2 comma 1, art. 5 comma 8, art. 8 comma 1 e art. 19 comma 7)1. Ubicazione su macroscala
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Allegato IX - Numero minimo di stazioni di misurazione per l'ozono(art. 8, commi 3, 4 e 5 e art. 19 commi 8, 12, 13) 1. Numero minimo di stazioni di misurazione nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l'unica fonte di informazioni.
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Allegato X - Misurazione dei precursori dell'ozono(art. 5, comma 8, art. 11 comma 1, art. 8, comma 7 e art. 18, comma 3) 1. Obiettivi La misurazione dei precursori dell'ozono ha, come principali obiettivi, l'analisi delle tendenze dei precursori dell'ozono, la verifica dell'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo della coerenza con gli inventari delle emissioni, nonché la correlazione delle fonti di emissione alle concentrazioni di inquinamento rilevate. Ha inoltre l'obiettivo di approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori e di migliorare l'applicazione dei modelli fotochimici. 2. Sostanze La misurazione dei precursori dell'ozono comprende almeno gli ossidi di azoto (NO e NO2) e gli appropriati composti organici volatili (COV) elencati nella seguente tabella:
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Allegato XI - Valori limite e livelli critici(art.7, comma 4, art. 9, commi 1, 4 e 10, art. 10, comma 2 e art. 16, comma 2) 1. Valori limite
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Allegato XII - Soglie di informazione e di allarme(art. 10, comma 1, art. 14, comma 1 e art. 16, comma 2) 1. Soglie di allarme per inquinanti diversi dall'ozono
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Allegato XIII - Valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene(art. 9, commi 2 e 5)
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Allegato XIV - Obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione, obbligo di concentrazione dell'esposizione e valore obiettivo per il PM2,5(art. 9, comma 1, e art. 12, commi 1 e 2) 1. Indicatore di esposizione media 1.1 L'indicatore di esposizione media (di seguito IEM), espresso in μg/m³, è basato sulle misurazioni di cui all'articolo 12, comma 2, ed è dato dalla concentrazione media annua su tre anni civili, ricavata dalla media dei risultati di tali misurazioni. 1.2 L'IEM per l'anno di riferimento 2010 è dato dalla concentrazione media degli anni 2009, 2010 e 2011. 1.3 L'IEM per l'anno 2015 è dato dalla concentrazione media degli anni 2013, 2014 e 2015, ricavata dalla media dei risultati delle misurazioni effettuate dalle stazioni di cui all'articolo 12, comma 2. Tale IEM è utilizzato per calcolare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione al 2015 sia stato raggiunto. 1.4 L'IEM per l'anno 2020 è dato dalla concentrazione media degli anni 2018, 2019 e 2020, ricavata dalla media dei risultati delle misurazioni effettuate dalle stazioni di cui all'articolo 12, comma 2. Tale IEM è utilizzato per calcolare se l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione sia stato raggiunto. |
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Allegato XV - Informazioni da includere nei piani di qualità dell'aria ambiente(art. 9, comma 1 e art. 13 comma 1) 1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato. a) regione; b) città (mappa); c) stazione di misurazione (mappa, coordinate geografiche). 2. Informazioni generali. a) tipo di zona (centro urbano, area industriale o area rurale); |
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Allegato XVI - Informazione al pubblico(art. 18, comma 1) 1. Ai fini dell'attuazione degli obblighi di informazione previsti all'articolo 18, le concentrazioni nell'aria ambiente devono essere presentate come valori medi secondo i periodi di mediazione applicabili indicati all'allegato VII ed agli allegati da XI a XIV. 2. Ai fini previsti dall'articolo 18, le informazioni devono includere almeno i livelli superiori ai valori limite, ai valori-obiettivo, alle soglie di allarme, alle soglie di informazione o agli obiettivi a lungo termine fissati per l'inquinante interessato. Deve inoltre essere presentata una breve valutazione riguardo agli obiettivi di qualità dell'aria e informazioni adeguate sugli effetti di tali livelli per la salute o, se del caso, per la vegetazione. |
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Appendice I - Criteri per la zonizzazione del territorio(articolo 3, commi 2 e 4) 1. Nel processo di zonizzazione “, ai fini della protezione della salute umana,” N4 si deve procedere, in primo luogo, all'individuazione degli agglomerati e, successivamente, all'individuazione delle altre zone. 2. Esiste un agglomerato in due casi: - se vi è un'area urbana oppure un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro, con la popolazione e/o la densità di popolazione p |
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Appendice II - Criteri per la scelta della rete di misura(articolo 5, comma 1) 1. Finalità della rete di misura |
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Appendice III - Criteri per l'utilizzo dei metodi di valutazione diversi dalle misurazioni in siti fissi(articolo 5, comma 1 e art. 22 commi 5 e 7) 1. Tecniche di modellizzazione 1.1 Introduzione In generale, i modelli sono un utile strumento per: - ottenere campi di concentrazione anche nelle aree all'interno delle zone ove non esistano stazioni di misurazione o estendere la rappresentatività spaziale delle misure stesse; - comprendere le relazioni tra emissioni e immissioni, discriminare i contributi delle diverse sorgenti alle concentrazioni in una determinata area (source apportionment), e determinare i contributi transfrontalieri e quelli derivanti da fenomeni di trasporto su larga scala (per esempio, le polveri sahariane); - integrare e combinare le misurazioni effettuate tramite le stazioni di misurazione in siti fissi, in modo tale da ridurne il numero, nel rispetto dei criteri individuati nel presente decreto; - valutare la qualità dell'aria nelle zone in cui non sono presenti stazioni di misurazione, nel rispetto dei criteri individuati nel presente decreto; - prevedere la qualità dell'aria sulla base di scenari ipotetici di emissione o in funzione di variazioni delle condizioni meteorologiche; - valutare l'efficacia delle misure di contenimento delle emissioni in atmosfera. Una corretta applicazione modellistica necessita sempre di una procedura rigorosa di confronto con i dati ottenuti dalle misurazioni. Tale confronto presuppone che la rete di misura sia strutturata in modo conforme al presente decreto e che sia disponibile una buona conoscenza delle emissioni delle sostanze inquinanti che influenzano la qualità dell'aria, sia in termini quantitativi che di distribuzione spaziale e temporale. Un utilizzo efficace della modellistica ai fini dell'applicazione del presente decreto richiede che gli operatori siano in possesso di una specifica esperienza. 1.2 Selezione del modello Il risultato della simulazione modellistica è caratterizzato da un certo grado di approssimazione derivante dalle seguenti componenti: - incertezza nella descrizione della dinamica e della chimica atmosferica, - qualità dei dati di ingresso, con particolare riferimento alle emissioni e ai parametri meteoclimatici, - incertezza inerente al modello dovuta alla natura stocastica di fenomeni atmosferici quali, ad esempio, la turbolenza. Il processo di valutazione della capacità di un modello di descrivere il problema a cui viene applicato e l'analisi dei vantaggi e degli svantaggi del relativo utilizzo è effettuato utilizzando, a seconda delle circostanze, uno o più dei seguenti metodi: - l'analisi Monte Carlo, ovvero molteplici simulazioni effettuate con variazioni casuali e simultanee nell'insieme delle variabili di input al modello seguite dall'analisi statistica dei risultati; - l'analisi di sensibilità, ossia lo studio delle variazioni del risultato in funzione di piccole variazioni dell'input; - la simulazione d'insieme, ovvero la simulazione di uno stesso fenomeno effettuata con diversi modelli, seguita dall'analisi statistica delle concentrazioni simulate e dal confronto dei valori ottenuti (mediana ed altri percentili della distribuzione dei risultati) con i dati ottenuti dalle stazioni di misurazione; - il confronto fra modelli o fra insiemi di modelli; - l'analisi statistica, ovvero il confronto dei risultati della simulazione con i dati ottenuti dalle stazioni di misurazione al fine di ricavare una serie di indicatori (indicatori di qualità) che descrivono la capacità del modello di avvicinarsi alle misure. Gli indicatori di qualità sono molteplici e possono avere natura quantitativa o qualitativa. Ciascuno di tali indicatori svolge un ruolo particolare nella valutazione del modello. La selezione dell'indicatore più appropriato dipende dallo scopo dell'applicazione modellistica e dalla disponibilità dei dati ottenuti dalle stazioni di misurazione per il confronto. Nella selezione degli indicatori per le concentrazioni si deve tener conto del fatto che questi sono specifici per ciascun inquinante e per la scala dei fenomeni sia in termini spaziali sia in termini temporali. Gli indicatori quantitativi basilari sono: - coefficiente di correlazione R - fractional bias (FB) - Root Mean Square Error (RMSE) - Normalized mean square error (NMSE). Gli indicatori qualitativi sono soprattutto di tipo grafico: - diagrammi di dispersione - grafici quantile-quantile - grafico dei residui - diagramma di Taylor. La valutazione di un modello mediante gli indicatori è necessaria ma non sufficiente a comprendere le ragioni per le quali i risultati delle simulazioni sono vicini o lontani dai dati ottenuti dalle stazioni di misurazione. Per tale motivo la valutazione deve sempre essere accompagnata dallo studio dei processi descritti nel modello. |
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Appendice IV - Piani di qualità dell'aria e scenari(art. 9, comma 1, art. 13 comma 1 e art. 22 commi 4 e 7) Parte I - Principi e criteri per l'elaborazione dei piani di qualità dell'aria 1. Principi generali 1. Nell'elaborazione dei piani di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome assicurano un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana e si attengono, in particolare, ai seguenti obiettivi e principi: a) miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali; b) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile; c) razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell'aria e in materia di riduzione delle emissioni di gas serra; d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria; e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale; f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico; g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate. 2. Elementi conoscitivi per l'elaborazione dei piani di qualità dell'aria 1. I piani di qualità dell'aria sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi: a) lo stato della qualità dell'aria, quale risulta dalla valutazione di cui agli articoli 5 e 8; b) le sorgenti di emissioni, quali risultano dagli inventari di emissione armonizzati di cui all'articolo 22, comma 3; c) gli scenari di cui all'articolo 22, comma 4; d) l'ambito territoriale in cui il piano si inserisce, con particolare riferimento ad aspetti come l'orografia, le condizioni meteo-climatiche, l'uso del suolo, la distribuzione demografica anche con riguardo alle fasce più sensibili della popolazione, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale e la presenza di aree particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico, caratterizzate da ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali protette, beni culturali ed ambientali; e) il quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico. 3. Criteri per la selezione delle misure 1. Le misure da inserire nei piani di qualità dell'aria sono selezionate sulla base di un'istruttoria articolata nelle seguenti fasi: a) la definizione di scenari di qualità dell'aria riferiti ai termini previsti per il rispetto dei valori limite e dei valori obiettivo, sulla base delle norme e dei provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e locali aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico e delle misure conseguentemente adottate; b) l'individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei valori di qualità dell'aria entro i termini prescritti; c) l'individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla base delle norme e dei provvedimenti di cui al punto a), da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione di cui al punto b). Ciascuna misura è corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni inquinanti dell'aria, e sotto il profilo dei costi associati, dell'impatto sociale, dei tempi di attuazione e della fattibilità tecnico-economica; d) la selezione dell'insieme di misure più efficaci per realizzare gli obiettivi di riduzione di cui al punto b), tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni e dell'efficacia nella riduzione delle emissioni di gas serra; e) l'indicazione, per ciascuna delle misure di cui al punto d), delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili, dei meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all'attuazione delle misure; f) l'indicazione delle modalità di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto b). Parte II - Individuazione degli elementi di cui all'articolo 22, comma 4 1. Principali attività produttive responsabili di emissioni in atmosfera - Sorgenti di emissione fisse. 1.1 Produzione ed utilizzo di energia 1.1.1 Produzione centralizzata di energia elettrica e di calore
1.1.2 Produzione e conversione di combustibili al di fuori delle centrali elettriche Il settore comprende la combustione per trasformazione del combustibile eccettuata quella che avviene, all'interno dello stesso processo produttivo, in centrali elettriche e di produzione del calore, la quale deve essere invece considerata nella precedente categoria. Il settore include per esempio le raffinerie, gli impianti di produzione di carbone
1.1.3 Consumo energetico per uso residenziale, commerciale, istituzionale, agricolo (DOM).
La classificazione della tabella può essere sostituita con una differente o di maggior dettaglio qualora disponibile. 1.1.4 Consumo energetico nell'industria manifatturiera |
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Appendice V - Criteri per l'elaborazione degli inventari delle emissioni(art. 22, comma 3) |
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Appendice VI - Questionario sulla qualità dell'aria(art. 19, comma 1, 3, 7 e 12) |
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Appendice VII - Questionario sui piani di qualità dell'aria(art. 19, commi 1, 2, 7 e 12) 1. Nei casi in cui una comunicazione deve essere effettuata sulla base della presente appendice si deve fare riferimento al formato previsto dalla decisione della Commissione europea 2004/224/CE del 20 febbraio 2004. Per l'individuazione dei codici delle misure di cui ai moduli 5 e 7 di tale decisione si utilizza la seguente tabella:
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Appendice VIII(art. 19, commi 7 e 12) Sezione I - comunicazione per le zone e gli agglomerati interessate da livelli di ozono superiori ai valori obiettivo di cui all'allegato VII (art. 13 comma 1)
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Appendice IX(art. 19, commi 8, 12 e 13) Sezione I - Comunicazione mensile dei dati estivi di ozono |
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Appendice X - Metodo di riferimento per la misurazione dei COVPremessa La determinazione degli idrocarburi volatili leggeri compresi nell’intervallo C2 – C7, degli idrocarburi volatili compresi nell’intervallo C6 – C14 e della formaldeide deve essere effettuata come riportato di seguito: Idrocarburi leggeri volatili compresi nell’intervallo C2 – C7: campionamento mediante l’uso di contenitori pressurizzabili (canisters) oppure mediante preconcentrazione su adsorbenti a temperatura sub-ambiente; estrazione per mezzo di desorbimento termico; analisi gascromatografica; rivelazione e quantificazione per ionizzazione di fiamma; Idrocarburi volatili compresi nell’intervallo C6 – C14: prelievo dall’atmosfera mediante arricchimento su trappola adsorbente ovvero trasferimento in canisters; trasferimento in capillare raffreddato (crioconcentrazione); desorbimento termico; analisi mediante GC capillare accoppiata alla spettrometria di massa o alla ionizzazione di fiamma; Formaldeide: arricchimento dall’aria su trappole di silice ricoperta con 2,4-dinitrofenilidrazina; estrazione con solvente organico; analisi chimica mediante HPLC-UV (il metodo consente la contemporanea misura di aldeidi e chetoni fino a C6). 1. Metodo di riferimento per il campionamento e l’analisi degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all’intervallo C2 -C7 1.1. Prelievo del campione Ai fini del presente decreto, per il campionamento degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all’intervallo C2 C7 deve essere utilizzato uno dei seguenti metodi di campionamento: a) Metodi di campionamento off-line (che utilizzano canisters o bombole pressurizzate; trappole adsorbenti); b) Metodi di campionamento on-line (comprendenti trappole adsorbenti collegate direttamente al gascromatografo). Mentre le bombole pressurizzate (canisters) devono essere impiegate per il campionamento spot dell’aria ai fini della determinazione dei COV (non è necessario che lo strumento analizzatore sia collocato nel sito di misura), le trappole adsorbenti raffreddate e alloggiate nell’analizzatore devono essere impiegate per la misura in semi-continuo eseguita a intervalli di tempo regolari e frequenti. 1.1.1. Contenitori di raccolta dell’aria campione (canisters) Per il prelievo dell’aria campione si devono usare contenitori ermetici (canisters con volume interno compreso tra 2 e 8 litri) pressurizzabili fino a non meno di 10 atm. Essi devono essere dotati di rubinetto apri/chiudi, valvola per la regolazione del flusso e misuratore di pressione. La scelta dei materiali deve essere eseguita con grande cura: il recipiente deve essere in metallo, le pareti interne devono essere opportunamente trattate, in modo da passivare la superficie metallica, ovvero renderla inerte ai COV e all’umidità mediante processi elettrochimici. Prima della raccolta del campione, pulire il canister con la seguente procedura: svuotare il canister dell’aria residua producendo il vuoto per aspirazione con una pompa da gas in condizioni di blando riscaldamento (T = 40°C); quindi immettervi azoto iperpuro e produrre di nuovo il vuoto; lavare ancora con azoto iperpuro e operare definitivamente il vuoto. 1.1.2. Controllo del «bianco» del contenitore Un’aliquota dell’azoto di secondo lavaggio del contenitore (vedi sopra) deve essere sottoposta ad analisi allo stesso modo di un campione reale di aria secondo la procedura appresso descritta. La concentrazione dei COV che ne risulta rappresenta il «bianco» del sistema di prelievo ed analisi e fornisce, per sottrazione del «bianco della trappola» (vedi di seguito) il «bianco del canister», che deve risultare inferiore a 0.2μg/m³. Qualora tale limite sia superato, il contenitore pressurizzato deve essere ulteriormente purificato e infine, se l’operazione non fornisce effetto apprezzabile, deve essere sostituito. 1.1.3. Sistema pneumatico Per il prelievo dell’aria campione devono essere utilizzate pompe per aspirazione - compressione per bassi flussi (2 - 5 l/min) costruite o internamente rivestite di materiale inerte, prive di spurgo di olio (non lubrificate); tali pompe devono essere in grado di operare a flusso costante (±2%) compensando la crescente impedenza offerta dalla progressiva pressurizzazione del canister. II sistema pneumatico deve essere accessoriato con: regolatori-misuratori di flusso di massa di gas aventi accuratezza e precisione (superiori al 99%) negli intervalli di flusso operativi (50 - 300 ml/min) misuratori - regolatori di pressione, per pressioni comprese tra 0 e 7 atmosfere rubinetti apri/chiudi a tenuta in materiale inerte. Regolatori-misuratori di pressione e del flusso di massa sono posti in linea con la pompa. La tenuta pneumatica dell’intero sistema deve essere verificata sperimentalmente. 1.2. Operazione di prelievo Il canister deve essere collegato al sistema pneumatico immediatamente prima del prelievo. Il prelievo dell’aria campione è protratto per l’intervallo temporale di un’ora, ad un flusso di aspirazione prefissato (50 – 300 ml/min) affinché la pressione finale risulti non inferiore a 2 atmosfere. Operando come sopra descritto il volume di aria campione prelevato è notevolmente superiore a quello necessario per l’analisi e permette di eseguire non meno di tre repliche, attraverso le quali si può valutare la ripetitività della misura. Le analisi devono essere eseguite entro e non oltre 15 giorni dal prelievo. 1.3. Separazione gascromatografica 1.3.1. Gascromatografo per colonne capillari Il gascromatografo, atto all’impiego di colonne separative capillari, deve essere dotato di unità criogenica per operazioni sub-ambiente (alimentata con anidride carbonica compressa oppure con azoto liquido) e del modulo di controllo di costanza del flusso (Mass Flow Controller). 1.3.2. Colonna capillare Per i COV compresi nell’intervallo da 2 a 7 atomi di carbonio sono disponibili colonne capillari in grado di separare selettivamente tutti i congeneri saturi e insaturi. A tal fine, devono essere utilizzate colonne separative con fase stazionaria costituita da ossido di alluminio poroso, drogato con KCl o Na2 SO4. Proprio per la natura molto polare della fase, le suddette colonne non sono in grado di eluire i composti polari i quali, eventualmente introdotti in colonna, vi rimangono intrappolati e possono anche subire decomposizione. Le stesse colonne, inoltre, non permettono la separazione di alcuni idrocarburi di origine naturale quali i monoterpeni. 1.3.3. Rivelazione, identificazione e quantificazione dei COV La rivelazione dei COV (C2 – C7) deve essere effettuata mediante ionizzazione di fiamma (FID); l’identificazione deve essere realizzata in base ai tempi di ritenzione dei singoli componenti, per confronto con miscele di standard, le quali devono essere utilizzate anche per la determinazione quantitativa. 1.4. Caratteristiche strumentali necessarie per il monitoraggio dei COV C2 – C7 atmosferici L’analizzatore per il rilevamento automatico selettivo e continuo degli idrocarburi nell’atmosfera deve comprendere i seguenti elementi: a) modulo di campionamento ed arricchimento; b) sistema automatico di iniezione (incluse l’unità di criofocalizzazione e termodesorbimento); c) colonna analitica dedicata all’analisi specifica; |
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Appendice XI - Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio |
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