D. Leg.vo 21/05/2004, n. 183 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 21/05/2004, n. 183

Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.
(In vigore dal 7.8.2004)
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[Premessa]



Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato B;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

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Art. 1. - Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto legislativo, stabilisce, per l'inquinante ozono:

a) i valori bersaglio, gli obiettivi a l

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo;

b) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo, espressa secondo l'unità di misura indicat

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Art. 3. - Valori bersaglio

1. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell'aria ambiente da conseguire, per quanto possibile, a partire dal 2010, sono stabiliti all'allegato I, parte II.

2. Le regioni e le province autonome competenti, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, definiscono un elenco delle zone e degli agglomerati nei

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Art. 4. - Obiettivi a lungo termine

1. Gli obiettivi a lungo termine per i livelli di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato I, parte III.

2. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell

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Art. 5. - Soglie di allarme e soglie di informazione

1. Le soglie di allarme e le soglie di informazione per le concentrazioni di ozono nell'aria sono stabilite all'allegato II, parte I.

2. L'autorità individuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è l'autorità compet

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Art. 6. - Valutazione dei livelli di ozono e dei suoi precursori

1. Le regioni e le province autonome effettuano una valutazione preliminare della qualità dell'aria per l'ozono ai fini della prima individuazione delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, commi 2 e 5, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tale fine, ove non sono disponibili misure rappresentative dei livelli di ozono per tutte le zone e gli agglomerati, dette regioni e province autonome svolgono campagne di misurazioni rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime.

2. Successivamente alla valutazione preliminare di cui al comma 1, le regioni e le province autonome effettuano la valutazione della qualità dell'aria con riferimento all'ozono secondo quanto stabilito dal presente articolo.

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Art. 7. - Informazioni al pubblico

1. In caso di superamento delle soglie di allarme e delle soglie di informazione previste all'articolo 5, comma 1, e, se possibile, anche nel caso in cui si prevede il superamento di dette soglie, l'autorità di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 fornisce al pubblico informazioni dettagliate che comprendono almeno gli elementi indicati nell'allegato II, parte II. In caso di superamento in corso o previsto delle soglie d'allarme, le informazioni di cui al presente comma sono comunicate con la massima tempestività alla popolazione interessata

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Art. 8. - Inquinamento transfrontaliero

1. Nel caso in cui il superamento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo sia causato da emissioni di precursori dell'ozono verificatesi in altri Stati appartenenti alla Comunità europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle attività di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonché sulla base d

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Art. 9. - Trasmissione di informazioni e di relazioni

1. Le regioni e le province autonome competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:

a) entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i metodi seguiti per effettuare la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché gli eventuali metodi utilizzati in attuazione dell'articolo 6, comma 9;

b) entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2005, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, commi 2 e 5;

c) entro diciotto mesi dalla fine del periodo in cui sono stati rilevati superamenti dei valori bersaglio, una relazione con

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Art. 10. - Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni concernenti l'ozono contenute nei seguenti decreti:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;

b) decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;

c) decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 1

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Allegato I - (previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 4, comma 1)DEFINIZIONI, VALORI BERSAGLIO E OBIETTIVI A LUNGO TERMINE PER L'OZONO
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I. Definizioni

1. Tutti i valori sono espressi µg/m³. Il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione:

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II. Valori bersaglio

La verifica del conseguimento dei valori bersaglio per le concentrazioni di ozono nell'aria è effettuata, per i valori concernenti la protezione della salute umana, per la prima volta nel 2013 sulla base della media dei superamenti dei tre anni precedenti, e, per i valori concernenti la protezione della vegetazione, per la prima volta nel 2015, sulla base della media dei superamenti dei cinque anni precedenti

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III. Obiettivi a lungo termine


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Allegato II - (previsto dall'articolo 5, comma 1)SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME PER L'OZONO
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I. Soglie di informazione e di allarme

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II. Informazioni minime da fornire al pubblico ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, qualora si sia verificato o sia previsto un superamento della soglia di informazione o allarme

Le seguenti informazioni devono essere fornite al pubblico su scala sufficientemente ampia e nei tempi più brevi possibili:

1) Informazioni sui superamenti registrati:

- località o area in cui si è verificato il superamento,

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Allegato III - (previsto dall'articolo 9, comma 1, lettere e) e f) e comma 2, lettere e) e f))INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERE e) E f) E COMMA, 2 LETTERE e) E f)
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I. Quadro riassuntivo delle informazioni da trasmettere, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere e) e f) e alla Commissione europea ai sensi del comma 2, lettere e) e f), dello stesso articolo:



Tipo di stazione

Livello

Periodo di media/accumulo

Dati provvisori per ogni mese da aprile a settembre

Relazioni annuali







Soglia di informazione

Tutte

180 µg/m³

1 ora

- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori orari massimi di ozono e relativo NO2quando richiesto,

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II. Criteri per l'aggregazione dei dati e il calcolo dei parametri statistici

I percentili devono essere calcolati secondo la procedura specificata nella decisione 97/101/CE.

Al fine di verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici devono essere usati i seguenti criteri:


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Allegato IV - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE CONTINUA IN SITI FISSI DELL'OZONO(previsto dall'articolo 6, comma 7)

Per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono si applicano i seguenti criteri:

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I. Ubicazione su macroscala

Tipo di stazione

Finalità della misurazione

Rappresentatività (a)

Criteri di ubicazione su macroscala

---

---

---

---

Urbana

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II. Ubicazione su microscala

A. Per quanto fattibile devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

1) Il flusso d'aria intorno all'orifizio di ingresso della linea di campionamento deve essere libero (per un arco di almeno 270°) e senza alcuna ostruzione del flusso d'aria in prossimità del campionatore, che deve trovarsi ad una distanza da edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli che sporgono al di sopra del campionatore che sia pari a pi&

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III. Documentazione prescritta e riesame della scelta del sito

Le procedure di selezione del sito devono essere interamente documentate in fase di classificazione,

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Allegato V - CRITERI PER CALCOLARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO(previsto dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6)
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I. Numero minimo dei punti di campionamento per misurazioni continue in siti fissi nelle zone di cui all'articolo 6, comma 4, dove la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazioni

Popolazione (x 1.000)

Agglomerati (urbano e suburbano) (a)

Altre zone (suburbane e rurali) (a)

Rurale di fondo

< 250

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II. Condizioni da rispettare ai fini della riduzione del numero dei punti di campionamento di cui alla parte I nelle zone di cui all'articolo 6, comma 5

Al fine di ridurre il numero dei punti di campionamento, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 5, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) le tecniche di modellizzazione e le misure indicati

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III. Numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni continue in siti fissi nelle zone di cui all'articolo 6, comma 6

1. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 6, comma 6, il numero di punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono deve essere sufficiente per esaminare l'andamento dell'inquinamento da ozono nel corso del tempo e per verificare la conformità delle concentrazioni dell'ozono agli obiettivi a l

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Allegato VI - MISURAZIONI DEI PRECURSORI DELL'OZONO(previsto dall'articolo 6, comma 8)
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I. Finalità

1. Le misurazioni dei precursori dell'ozono sono finalizzate ad analizzare le tendenze di tali precur

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II. Sostanze

1. La misurazione dei precursori dell'ozono deve comprendere almeno gli ossidi di azoto e i composti organici volatili, di seguito denominati COV, che maggiormente contribuiscono alla formazione dell'ozono. I punti di campionamento presso stazioni rurali di fondo devono assicurare, nel proprio complesso, la misurazione di tutte le sostanze indicate nella seguente tabella. Nei singoli punti di campionamento localizzati in prossimità di sorgenti di emissione e situati presso stazioni urbane e suburbane è assicurata la misurazione delle sostanze comprese nella seguente tabella emesse dalle sorgenti presenti.



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III. Metodi di misurazione

1. Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento previsto all'articolo 14 del decreto 2 aprile 2002, n. 60, e successive modificazioni.

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IV. Punti di campionamento in siti fissi e programmi regionali di monitoraggio

1. I punti di campionamento in siti fissi per la misurazione dei precursori dell'ozono presso stazioni rurali di fondo sono individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito delle stazioni di sorveglianza di cui alla Convenzione di Ginevra concernente l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga dis

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Appendice - Metodo di riferimento per la misurazione dei COV
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Premessa

La determinazione degli idrocarburi volatili leggeri compresi nell'intervallo C2 - C7, degli idrocarburi volatili compresi nell'intervallo C6 - C14 e della formaldeide deve essere effettuata come riportato di seguito:

Idrocarburi leggeri volatili compresi nell'intervallo C2 - C7:

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1. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all'intervallo C2 - C7
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1.1 PRELIEVO DEL CAMPIONE

Ai fini del presente decreto, per il campionamento degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all'intervallo C2 - C7 deve essere utilizzato uno dei seguenti metodi di campionamento:

a) Metodi di campionamento off-line (che utilizzano canisters o bombole pressurizzate; trappole adsorbenti);

b) Metodi di campionamento on-line (comprendenti trappole adsorbenti collegate direttamente al gascromatografo).

Mentre le bombole pressurizzate (canisters) devono essere impiegate per il campionamento spot dell'aria ai fini della determinazione dei COV (non è necessario che lo strumento analizzatore sia collocato nel

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1.2. OPERAZIONE DI PRELIEVO

Il canister deve essere collegato al sistema pneumatico immediatamente prima del prelievo. il preliev

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1.3. SEPARAZIONE GASCROMATOGRAFICA

1.3.1. Gascromatografo per colonne capillari

Il gascromatografo, atto all'impiego di colonne separative capillari, deve essere dotato di unità criogenica per operazioni sub-ambiente (alimentata con anidride carbonica compres

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1.4. CARATTERISTICHE STRUMENTALI NECESSARIE PER IL MONITORAGGIO DEI COV C2 - C7 ATMOSFERICI

L'analizzatore per il rilevamento automatico selettivo e continuo degli idrocarburi nell'atmosfera deve comprendere i seguenti elementi:

a) modulo di campionamento ed arricchimento;

b) sistema automatico di iniezione (incluse l'unità di criofocalizzazione e termodesorbimento);

c) colonna analitica dedicata all'analisi specifica;

d) rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID);

e) interfaccia di comunicazione seriale.

L'intero sistema può essere reso automatico o semiautomatico grazie alla programmazione da computer con softwares e moduli dedicati.

1.4.1. Modalità di funzionamento dello strumento

L'apparecchiatura deve essere equipaggiata con un'unità-pompa, con un autocampionatore dotato di trappola lineare a più carboni, con una colonna capillare gascromatografica specifica per gli idrocarburi gassosi, con un sistema di rivelazione. A monte dell'autocampionatore, rispetto alla linea di gas, è collocata l'unità di prelievo dei gas, equipaggiata di controllo elettronico del flusso (mass flow controller). Il complesso è gestito tramite computer da un software dedicato, responsabile anche della gestione ed elaborazione dei dati analitici. La rivelazione dei composti organici d'interesse deve essere realizzata tramite la rivelazione a ionizzazione di fiamma (FID), l'identificazione deve essere effettuata tramite il tempo di ritenzione assoluto.

L'autocampionatore, inserito nella linea dei gas dello strumento, deve avere caratteristiche adatte per arricchire quantitativamente dall'aria ambiente i composti organici volatili e successivamente inviarli alla colonna separativa al momento dell'analisi chimica.

L'invio dei gas al sistema analizzatore può essere effettuato attraverso due diversi condotti, uno adatto ai gas pressurizzati (trasferiti all'analizzatore da canisters o bombole di calibrazione), l'altro utile per campionare direttamente l'aria esterna (operante a pressione atmosferica o in leggera depressione). Il campione di aria, che provenga da uno o dall'altro ingresso, viene fatto passare nella trappola adsorbente, preventivamente raffreddata sub-ambiente, che trattiene i COV di interesse analitico.

I composti di interesse eventualmente intrappolati nell'adeguato adsorbente sono desorbiti mediante rapido riscaldamento (fino a 250°C) e trasmessi con una corrente di gas inerte (elio) ad un capillare di silice (liner) raffreddato con azoto liquido. Il gas che attraversa il liner, a sua volta, può essere inviato all'esterno (vent) oppure alla colonna di separazione dei COV. Quando il desorbimento dalla trappola primaria è completo, i composti d'interesse sono iniettati nella colonna analitica mediante nuovo riscaldamento istantaneo del liner.

Le fasi operative di analisi pertanto sono:

Iniezione/backflush: Rappresenta la fase di iniezione e pulizia della trappola per mezzo di un flusso di elio in controcorrente rispetto alla direzione di prelievo.

Attesa: È la fase di sincronizzazione tra l'autocampionatore ed il ciclo gascromatografico.

Raffreddamento della trappola primaria: La trappola adsorbente viene raffreddata mediante circuito criogenico alimentato con azoto liquido.

Campionamento: Il campione gassoso passa attraverso la trappola adsorbente fredda che ritiene i componenti d'interesse.

Raffreddamento del liner: Mentre la colonna analitica contin

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2. Metodo di riferimento per la determinazione degli idrocarburi volatili (COV) appartenenti all'intervallo C5 - C14

Il metodo di rivelazione per la determinazione degli idrocarburi C5 - C14 deve essere basato sulla spettrometria di massa, oppure, in alternativa, sulla ionizzazione di fiamma.

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2.1. CAMPIONAMENTO MEDIANTE TRAPPOLE RIEMPITE DI MATERIALI ADSORBENTI

La scelta del mezzo assorbente da usare nel campionamento dei COV dall'aria deve essere modulata in funzione del tipo di applicazione che si vuole fare, ovvero dall'intervallo di massa molecolare o di volatilità che si vuole investigare, dal volume d'ar

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2.2. I MATERIALI ADSORBENTI PER I COV C5 - C14

È dimostrato che una combinazione ottimale di carboni permette di utilizzare una temperatura di desorbimento atta a minimizzare i fenomeni di degradazione dei composti ritenuti. Una simile combinazione consente il prelievo dall'

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2.3. PREPARAZIONE DELLE TRAPPOLE MULTISTRATO

Le trappole per i COV sono costituite da tubicini in vetro di 15 cm di lunghezza aventi un diametro interno di 3 mm e un diametro esterno pari a 6 mm; esse sono riempite sia con due tipi di carbone grafitato

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2.4. PROCEDURE ANALITICHE

Il campionamento/arricchimento viene effettuato direttamente con trappole adsorbenti, facendo passare la quantità voluta di aria (250 mL) attraverso la trappola, a temperatura ambiente.

Le trappole in vetro (d.i. = 3 mm, L = 15 mm) contengono Carbotrap B e Carbotrap C, rispettivamente 0,17 g e 0,034 g, entrambi aventi granulometria compresa tra 20 e 40 mesh.

La pulizia delle trappole adsorbenti prima d

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2.5. DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE STRUMENTALI

Di seguito è riportato in modo dettagliato il ciclo di funzionamento dell'apparato per il desorbimento e per l'analisi dei COV (C5 - C14).

Il ciclo di funzionamento del termodesorbitore è costituito da:

fase 1 - pre-flush

durante questa fase il liner deve essere raffreddato alla temperatura impostata mentre la trappola deve essere tenuta a temperatura ambiente sotto flusso di elio inviato secondo il f

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2.6. CALIBRAZIONE

Le prove di calibrazione dello strumento devono essere eseguite ai fini della quantificazione dei COV atmosferici.

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2.7. CALCOLO DEL FATTORE DI RECUPERO DEI COV

Per correggere i risultati grezzi dell'analisi e determinare i valori esatti di concentrazione degli analiti nell'atmosfera, deve essere calcolata la percentuale di recupero complessivo dei singoli COV nel sistema adottato. Il recupero % deve essere valutato con la seguente formula:

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3. Metodo di riferimento per la determinazione della formaldeide in aria ambiente

La formaldeide non può essere misurata con le stesse tecniche analitiche degli altri COV.

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PRINCIPIO DEL METODO

Ai fini del presente decreto per la misura della formaldeide deve essere utilizzato il seguente metodo:

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3.1 INTERFERENZE DOVUTE ALLA PRESENZA DI OZONO

L'ozono ad alte concentrazioni interferisce negativamente per reazione con la DNPH e l'idrazone formato. Il livello di inte

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3.2. METODO DI CAMPIONAMENTO

Per il campionamento della formaldeide devono essere utilizzate cartucce di gel di silice ricoperte di 2,4 dinitrofenilidrazina (1,4-DNPH) e dei seguenti materiali e strumentazione:

- pompa di campionamento il cui flusso non deve essere inferiore di 2 L/min, tenendo conto che la

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3.3. PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO

Assemblare il sistema di campionamento e assicurarsi che la pompa sia capace di garantire una portata di aria costante durante il periodo di campionamento. Prima di procedere con il campionamento assicurarsi che la linea di prelievo dell'aria non presenti perdite. Questa verifica

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3.4. PROCEDURE DI ESTRAZIONE

Rimuovere la cartuccia campionata dal contenitore, iniettare nella cartuccia mediante siringa 3 mL di

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3.5. ANALISI MEDIANTE HPLC

L'analisi del campione deve essere effettuata utilizzando un'unità base HPLC costituita da una pompa isocratica, una valvola di iniezione dotata di loop da 20 mL, una colonna cromatografica in fase inversa tipo ODS (5m m, 250 x 4,6 mm), un rivelatore ad assorbimento UV regol

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3.6. CALCOLO DELLE CONCENTRAZIONI

La concentrazione della formaldeide nel campione di aria, espresso in mg/m³ è dato da:


H (p) · v · k · (c - c0)

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3.7. CALIBRAZIONE DELL'HPLC

Preparare una soluzione stock di calibrazione sciogliendo 10 mg di 2,4 dinitrofenilidrazone della formaldeide in 100 mL di acetonitrile.

Da questa soluzione si prelevano 4 standard di calibr

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Allegato VII - OBIETTIVI DI QUALITà DEI DATI DA UTILIZZARE NEI PROGRAMMI DI GARANZIA DI QUALITà(previsto dall'articolo 6, comma 12)
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I. Obiettivi di qualità dei dati

Per i programmi di garanzia di qualità sono stabiliti i seguenti obiettivi di qualità, cencernenti i margini consentiti di incertezza connessi ai metodi di valutazione, al periodo minimo di copertura e numero minimo di dati raccolti.

L'incertezza (con un intervallo di confidenza del 95%) dei metodi di misurazione è valutata in

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II. Risultati della valutazione della qualità dell'aria

È necessario raccogliere le seguenti informazioni per le zone o gli agglomerati in cui le misurazioni sono integrate con altri metodi di valutazione:

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III. Normalizzazione

Per l'ozono il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e pressione: 2

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Allegato VIII - METODI DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DELL'OZONO E PER LA TARATURA DEGLI ANALIZZATORI E TECNICHE DI RIFERIMENTO PER LA MODELLIZZAZIONE DELL'OZONO.(previsto dall'articolo 6, commi 10 e 11)
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I. I metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono e per le tarature degli analizzatori sono i seguenti:

- Metodo di analisi: UV photometric method (ISO FDIS 13964),

- Metodo di taratura

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II. Tecniche di riferimento per la modellizzazione dell'ozono

Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legisl

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Gas fluorurati a effetto serra (F-gas): disciplina, certificazione e attestazione (patentino frigoristi)

PREMESSA, F-GAS E SOGGETTI COINVOLTI (Premessa; Gas fluorurati a effetto serra o F-gas; Soggetti coinvolti, obblighi e divieti) - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Regolamento europeo di riferimento e provvedimenti di esecuzione; Normativa italiana di riferimento) - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI (Definizione di operatore; Principali obblighi dell’operatore) - CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE PER PERSONE E IMPRESE (C.D. “PATENTINO FRIGORISTI”) (Generalità; Obbligo di certificazione per le persone fisiche; Obbligo di certificazione per le imprese; Obbligo di attestazione della formazione per le persone fisiche; Obbligo di iscrizione nel Registro telematico nazionale; Tabella riepilogativa degli obblighi) - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE (Autorità nazionali competenti; Organismo di accreditamento; Organismi di certificazione; Organismi di attestazione di formazione e organismi di valutazione della conformità) - BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI - SANZIONI.
A cura di:
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Impianti termici civili: requisiti tecnici, limiti di emissione, abilitazione alla conduzione, soggetti coinvolti, obblighi e sanzioni

PREMESSA, DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE - REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI (Requisiti generali; Deroga per gli impianti rientranti nella uni 11528; Disposizioni relative agli apparecchi misuratori delle pressioni, applicabili agli impianti rientranti nella UNI 11528; Adeguamento degli impianti preesistenti al 25/06/2014) - ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI (Requisiti generali; Rilascio del patentino e gradi di abilitazione; Revoca del patentino) - VALORI LIMITE DI EMISSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI E CONTROLLI (Valori limite; Valori limite per gli impianti termici civili entrati in esercizio prima del 20/12/2018; Frequenza dei controlli sul rispetto dei valori limite; Attestazione del rispetto dei valori limite; Altri documenti da allegare al libretto di centrale per i medi impianti termici; Controlli per gli impianti termici civili entrati in esercizio prima del 20/12/2018; Comunicazioni o ripristino di conformità per i medi impianti termici) - OBBLIGHI DEL PRODUTTORE, DEL FABBRICANTE E DELL’INSTALLATORE (Attestazione di conformità del produttore; Obblighi dell’installatore; Obblighi del responsabile dell’esercizio e della manutenzione - Impianti preesistenti; Obblighi del responsabile dell’esercizio e della manutenzione - Iscrizione nel registro autorizzativo per i medi impianti) - SANZIONI.
A cura di:
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Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici

Premessa e quadro normativo - Sostanze inquinanti e limiti di emissione - Flessibilità - Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico - Altre disposizioni previste dalla Direttiva (UE) 2016/2284 - Attuazione della Direttiva e abrogazione della disciplina precedente.
A cura di:
  • Angela Perazzolo
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L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

A cura di:
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  • Studio Groenlandia
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