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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154
D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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TITOLO I - MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE |
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 87 del codice civile1. All’articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 2. - Modifiche all’articolo 128 del codice civile1. All’articolo 128 del codice civile so |
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Art. 7. - Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Dello stato di figlio”. 2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Della presunzione di paternità”. 3. Le parole: “Sezione I. “Dello stato di figlio legittimo”” sono soppresse. |
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Art. 12. - Modifiche all’articolo 237 del codice civile |
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Art. 13. - Modifiche all’articolo 238 del codice civile1. All’articolo 238 del codice civ |
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Art. 14. - Modifiche all’articolo 239 del codice civile1. L’articolo 239 del codice civile è sostituito dal seguente: |
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Art. 16. - Modifiche all’articolo 241 del codice civile1. All’articolo 241 del codice c |
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Art. 17. - Articolo 243-bis del codice civile1. Dopo l’articolo 2 |
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Art. 18. - Modifiche all’articolo 244 del codice civile1. L’articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 244. - Termini dell’azione di disconoscimento L’azione di disconoscimento della paternità da p |
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Art. 19. - Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile1. L’articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 245. - Sospensione del termine Se la parte interessata a promuovere l’azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di |
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Art. 20. - Modifiche all’articolo 248 del codice civile1. All’articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti mo |
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Art. 21. - Modifiche all’articolo 249 del codice civile2. L’articolo 249 del codice civile è sostituito dal seguente: |
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Art. 23. - Modifiche all’articolo 252 del codice civile1. All’articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Affidamento del figlio nato fuori del mat |
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Art. 27. - Modifiche all’articolo 262 del codice civile1. All’articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica dopo la parola: “figlio” sono aggiu |
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Art. 28. - Modifiche all’articolo 263 del codice civile1. L’articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 263. - Impugnazione |
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Art. 29. - Modifiche all’articolo 264 del codice civile1. L’artico |
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Art. 30. - Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile1. All’articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: “Nel caso indicato dal primo comma dell’ |
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Art. 31. - Modifiche all’articolo 270 del codice civile1. All’articolo 270 del |
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Art. 35. - Modifiche all’articolo 278 del codice civile1. L’a |
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Art. 36. - Modifiche all’articolo 279 del codice civile1. All’articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 39. - Modifiche all’articolo 316 del codice civile1. L’articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente: “Art. 316. - Responsabilità genitoriale |
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Art. 40. - Articolo 316-bis del codice civile1. Dopo l’articolo 316 del codice civile è inserito il seguente: “Art. 316-bis. - Concorso nel mantenimento |
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Art. 41. - Modifiche all’articolo 317 del codice civile1. All’articolo 317 del codi |
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Art. 42. - Modifiche all’articolo 317-bis del codice civile1. L’articolo 317 |
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Art. 53. - Articolo 336-bis del codice civile1. Dopo l’articolo 336 del codice civile è inserito il seguente: “Art. 336 |
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Art. 55. - Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile1. Dopo l’articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti: “Art. 337-bis. - Ambito di applicazione In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo. Art. 337-ter. - Provvedimenti riguardo ai figli Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della |
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Art. 57. - Modifiche all’articolo 348 del codice civile1. All’articolo |
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Art. 70. - Modifiche all’articolo 536 del codice civile |
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Art. 71. - Modifiche all’articolo 537 del codice civile1. All’articolo 537 del codice civile sono apportate |
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Art. 73. - Modifiche all’articolo 542 del codice civile1. All’articolo |
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Art. 85. - Modifiche all’articolo 687 del codice civile1. All’articolo |
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Art. 88. - Modifiche all’articolo 803 del codice civile1. L’articolo 803 del codice civile è sostituito |
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TITOLO II - MODIFICHE AI CODICI PENALE, DI PROCEDURA PENALE E DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE |
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Art. 93. - Modifiche al codice penale in materia di filiazione1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; b) all’articolo 32, secondo comma, le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; c) all’articolo 34, nella rubrica e nel testo dell’articolo, le parole: “potestà dei genitori” e la parola: “potestà”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; |
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Art. 95. - Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: |
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TITOLO III - MODIFICHE ALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI FILIAZIONE |
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Art. 96. - Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 3181. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 35 è sostituito dal seguente: “Art. 35. Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.”; N1 |
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Art. 97. - Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 11851. All’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: “patria potestà� |
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Art. 98. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 8981. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4 il comma 4 è sostitu |
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Art. 99. - Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 1941. All’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola: “potestà” è sost |
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Art. 100. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 1841. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1 la parola: “potestà” è sostituita dalla seguente: “responsabilità”; b) all’articolo 3 le parole: “potestà dei genitori” e la parola: “potestà” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; c) all’articolo 4 la parola: “potestà”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; d) all’articolo 5 le parole: “potestà parentale” e la parola: “potestà” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; e) all’articolo 6, comma 6, le parole: “naturali o” sono sostituite dalla seguente: “anche”; |
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Art. 101. - Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 2181. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 33 è sostituito dal seguente: “Art. 33. - Filiazione 1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genit |
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Art. 102. - Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 401. All’articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola: “legittimi” è sos |
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Art. 103. - Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 711. All’articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 104. - Disposizioni transitorie1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell’articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell’articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede. 2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall’articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge. 3. Le disposizioni di cui |
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Art. 105. - Sostituzione termini1. La parola: “potestà” riferita alla potestà genitoriale, le parole: “potestà genitoriale”, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: |
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Art. 106. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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Art. 107. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a car |
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Art. 108. - Entrata in vigore1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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