Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, a decorrere dal 17/10/2025, la presente lettera è così modificata:

a) l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

“Art. 35.

Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.”;

Dalla redazione