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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 18/09/2024, n. 139
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e in particolare l’articolo 10, recante i principi e crite |
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Art. 1. - Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica secondo le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell’Agenzia delle entrate» e «uffici dell’Agenzia delle entrate», le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura», le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» e «amministrazione per i beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura», le parole: «Commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria» e le parole: «Ministro delle finanze» e «Ministero delle finanze» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell’economia e delle finanze» e «Ministero dell’economia e delle finanze»; b) all’articolo 1: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.»; 2) al comma 4, le parole: «di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile»; c) all’articolo 2: 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.»; 2) al comma 3, dopo le parole: «del comma 2», sono inserite le seguenti: «e del comma 2-bis,»; d) all’articolo 3, il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.»; e) dopo l’articolo 4, è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Trust e altri vincoli di destinazione). — 1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall’articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall’articolo 7 e dall’articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario. 3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l’imposta si calcola sulla base dell’aliquota più elevata, senza l’applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell’imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l’imposta in via anticipata non sono soggetti all’imposta. Non si dà luogo al rimborso dell’imposta assolta dal disponente o dal trustee. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.»; f) all’articolo 5, comma 2, le parole da «, gli affilianti e gli affiliati.» fino a «19 gennaio 1942, numero 23» sono soppresse; g) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Competente per l’applicazione dell’imposta alle successioni è l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma.». h) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Determinazione dell’imposta). — 1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: a) a favore del |
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Art. 2. - Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di registro1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «ufficio dell’Agenzia delle entrate» e «uffici dell’Agenzia delle entrate», le parole: «Comunità economica europea» sono sostituite dalle seguenti: «Unione europea» e le parole: «Commissione tributaria» e «Commissioni tributarie» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Corte di giustizia tributaria» e «Corti di giustizia tributarie»; b) all’articolo 4, comma 1, lettera d), le parole: «direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008»; c) all’articolo 11: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l’atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all’articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l’originale dell’atto.»; 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l’atto da registrare è presentato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.»; d) all’articolo 13, comma 1-bis, la parola: «emanato» è sostituita dalla seguente: «pubblicato»; e) all’articolo 16: 1) al comma 1, le parole: «liquidata dall’ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «liquidata dai soggetti obbligati al pagamento»; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; 4) al comma 4, le parole: «in calce o a margine degli originali e delle copie dell’atto o della denuncia, annota» sono sostituite dalle seguenti: «annota sull’atto o sulla denuncia» e le parole: «della somma riscossa» sono sostituite dalle seguenti: «della somma pagata»; 5) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Eseguita la registrazione, l’ufficio restituisce al richiedente l’atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione è avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l’ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.»; |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell’imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1-bis, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i regi |
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Art. 5. - Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 6. - Omissis
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Art. 7. - Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale1. All’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L’accesso ai servizi di consultazione telematica |
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Art. 8. - Modifiche alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali |
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Art. 9. - Disposizioni finali e abrogazioni1. L’articolo 2, commi da 47 a 52, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati e quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute nei suddetti commi da 47 a 52 il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto |
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Art. 10. - Disposizioni finanziarie1. Il fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 3.834.453 euro annui a decorrere dall’anno 2028. |
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Art. 11. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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ALLEGATO 1 (Art. 1, comma 1, lettera fff)«Prospetto dei coefficienti
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ALLEGATO 2 (Articolo 5, comma 1, lettera b)«Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali
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ALLEGATO 3 (Articolo 6, comma 1, lettera a)«TITOLO I
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