D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 14/11/2018, n. 198
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visti gli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014;

Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;

Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'articolo 6 dell

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Art. 1. - Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

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Art. 2. - Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;

b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;

b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere in

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Art. 3. - Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «negli allegati II,» sono inserite le seguenti: «II-bis,»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;

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Art. 4. - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze in materia di VAS e di AIA»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In sede statale, l'autorità competente ai

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Art. 5. - Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA). - 1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.

3. Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla part

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Art. 6. - Sostituzione dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.

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Art. 7. - Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 8. - Sostituzione dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA). - 1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.

2. Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell'autorità competente, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

3. L'autorità competente

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Art. 9. - Sostituzione dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

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Art. 10. - Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale). - 1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorit&ag

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Art. 11. - Sostituzione dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall'autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.

2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto am

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Art. 12. - Sostituzione dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

b) lo studio di impatto ambientale;

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Art. 13. - Sostituzione dell'articolo 24 e introduzione dell'art. 24-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere). - 1. Della presentazione dell'istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all'articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:

a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;

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Art. 14.- Sostituzione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA). - 1. L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.

2. Nel caso di progetti di competenza statale l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazio

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Art. 15. - Sostituzione dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori). - 1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo

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Art. 16. - Sostituzione dell'articolo 27 e introduzione dell'articolo 27-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario:

a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;

b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del presente decreto;

c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del presente decreto;

d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

h) autorizzazione ant

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Art. 17. - Sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Monitoraggio). - 1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

2. L'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi p

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Art. 18. - Sostituzione dell'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. L'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (Sistema sanzionatorio). - 1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

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Art. 19. - Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 30 del decret

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Art. 20. - Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 32 del decret

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3934209 5048624
Art. 21. - Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 33 del decret

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Art. 22. - Modifiche agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2), sono aggiunti, infine, i seguenti sottopunti:

«impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;

impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.»;

b) al punto 4-bis) le parole: «facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono abrogate;

c) il punto 7) è sostituito dai seguenti:

«7) perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare;

7.1) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas naturale;

7.2) rilievi geofisici attraverso l'uso della tecnica airgun o esplosivo.»;

d) il punto 7-quater) è sostituito dal seguente:

«7-quater) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, nonché attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.»;

e) dopo il punto 7-quater è inserito il seguente:

«7-quinquies) attività di ricerca e coltivazione delle seguenti sostanze minerali:

minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;

grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;

sostanze radioattive.»;

f) il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8) Stoccaggio:

di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m3;

superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 40.000 m3;

sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3;

di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacità complessiva superiore a 20.000 m3;

di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.»;

g) il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta»;

h) al punto 10), il secondo e terzo sottopunto sono sostituiti dai seguenti:

«autostrade e strade extraurbane principali;

strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;»;

i) al punto 11, primo periodo, dopo la parola «tonnellate» è inserito il seguente periodo: «, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri»;

l) al punto 17-bis, dopo la parola: «allegato» sono inserite le seguenti: «e nell'allegato III al presente decreto».

2. Dopo l'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«ALLEGATO II-BIS

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale

1. Industria energetica

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Art. 23. - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità competente di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, assegna al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal presente decreto.N1

2. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'

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Art. 24. - Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto

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3934209 5048628
Art. 25. - Disposizioni attuative

1. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche in relazione a specifiche tipologie progettuali, i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla modifica e all'aggiornamento del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzett

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3934209 5048629
Art. 26. - Abrogazioni e modifiche

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 4; i commi 3 e 4 dell'articolo 7; i commi 1-bis, 1-ter e 2 dell'articolo 10; i commi 1 e 2 dell'articolo 34; il punto 4-ter dell'Allegato II alla parte seconda; le lettere c), h), h-bis), l), z) ed ab) dell'Allegato III alla parte seconda; i punti 7.e), 7.f), 7.g), 7.m), 7.p), 7.q) e 7.z) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

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3934209 5048630
Art. 27. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fermo il disposto di cui all'

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