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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 27/12/1988
D. P.C.M. 27/12/1988
D. P.C.M. 27/12/1988
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Generalità |
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Art. 1.--Finalità1. Per tutte le categorie di opere di cui all' art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, sono adottate le seguenti norme tecniche integrative che definiscono: a) i contenuti degli studi di impatto ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l' attività istruttoria ed |
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Art. 2.--Documentazione degli studi di impatto1. Il committente é tenuto ad allegare alla domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale, in tre copie al Ministero dell' ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla regione interessata, i seguenti atti: a) lo studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento di cui ai successivi articoli, ivi comprese le caratterizzazioni e le analisi; b) gli elaborati di progetto; |
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Art. 3.--Quadro di riferimento programmatico1. Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l' opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all' art. 6. É comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di p |
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Art. 4.--Quadro di riferimento progettuale1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l' inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell' opera nell' ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell' opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione. 2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell' opera progettata, con particolare riferimento a: |
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Art. 5.--Quadro di riferimento ambientale1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto é sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali. 2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all' allegato III integrato, ove necessario e d' intesa con l' amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, delle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale: |
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Art. 6.--Istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale1. La commissione di cui all' art. 18 comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, R verifica il progetto, anche mediante accertamento d' ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall' art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto dall' art. 6 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L' istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell' opera sul sistema ambiental |
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Art. 7. --Requisiti di trasparenza del procedimento ed atti successivi1. Il Ministero dell' ambiente assicura la consultazione della sintesi non tecnica di cui all' art. 2 |
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Art. 8.--Disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377N2"1. Per impianti chimici integrati di cui all' art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, si intende l' insieme di due o più unità produttive che realizzano processi di trasformazione o di sintesi, che concorrono a determinare prodotti chimici merceologicamente definiti, se possono incidere segnatamente per l' ubicazione, le dimensioni, le quantità degli effluenti, secondo i seguenti parametri singolarmente intesi e ridotti del trenta per cento qualora l' impianto sia localizzato all' interno di un' area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell' art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349: |
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Art. 9. -- Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ga |
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ALLEGATO I -COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI |
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1.Lo studio di impatto ambientale di un' opera con riferimento al quadro ambientale dovrà consi |
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2.Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi: a) atmosfera: qualità dell' aria e caratterizzazione meteoclimatica b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate c |
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ALLEGATO II -CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI E DEI FATTORI AMBIENTALI |
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1.Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all' art |
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2.I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico, mediant |
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3.Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa c |
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4.In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in |
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5.La caratterizzazione e l' analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra essi esistenti rigu |
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A. Atmosfera.Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell' aria e delle condizioni meteoclimatiche é quello di stabilire le compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione metoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l' atmosfera sono |
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B. Ambiente idrico.Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici é: 1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall' intervento proposto; |
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C. Suolo e sottosuolo.Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l' individuazione delle modifiche che l' intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l' equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell' ambiente interessato, attraverso: a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del te |
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D. Vegetazione, flora e fauna.La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dalÌ opera é compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso: |
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E. Ecosistemi.Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale é quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall' opera sull' ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi c |
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F. Salute pubblica.Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell' ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, é quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso: a) la caratterizzazione del pun |
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G. Rumore e vibrazioni.La caratterizzazione della qualità dell' ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall' opera, verifi |
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H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.La caratterizzazione della qualità dell' ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall' opera, verificarne la compatibilita con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all' ambient |
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I. Paesaggio.Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva é quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rap |
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ALLEGATO III |
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0.Con riferimento alle categorie di opere elencate nell' art. 1 del decreto del Presidente del Consigli |
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1. Impianti industriali(raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di carbone o scisti bituminosi, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell' acciaio, impianti chimici integrati, impianti per l' estrazione dell' amianto, per il trattamento e la trasformazione). Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all' art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area: piani nazionali del settore interessato; piano energetico nazionale; eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamen |
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2. Centrali termiche e impianti per la produzione di energia elettrica(impianti di combustione, centrali nucleari ed altri reattori nucleari). Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all' art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area: piano energetico nazionale; eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento; piani dei trasporti piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici; piani per le attività industriali; |
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3. Infrastrutture lineari di trasporto(autostrade e vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza). Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all' art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore di area: piano decennale ANAS, relativi stralci attuativi, piani straordinari ANAS; piano generale dei trasporti; piani regionali e provinciali dei trasporti; altri strumenti di programmazione e di finanziamento; piani regionali e di area vasta p |
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4. AeroportiPer quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico di cui all' art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area: piano generale dei trasporti; piano nazionale degli aeroporti; piani regionali e provinciali dei trasporti altri strumenti di programmazione e di finanziamento; p |
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5. Porti e via navigabiliPer quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all' art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area: piano generale dei trasporti, relativamente ai sistemi portuali; codice della navigazione e regolamentazione delle attività assentite nelle acque territoriali e in quelle adiacenti soggette a giurisdizione nazionale; piani di programmazione settoriale: nautica da diporto; pesca; portualità commerciale; piano delle coste; |
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6. Impianti tecnologici(impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o alla eliminazione dei residui radioattivi, impianti di eliminazione dei rifiuti tossici o nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio). Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all' art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione: piani nazionali e regionali di settore; eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento; piani regionali e provinciali dei t |
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7. Impianti di regolazione delle acque(dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare acqua in modo durevole). Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all' art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione: piano generale degli acquedotti; piano energetico nazionale; piano agricolo nazionale; piani di bacino; programmi regionali settoriali altri strumenti di programmazione e di finanziamento; piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale piani territoriali e paesistici; strumenti urbanistici locali. Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto disposto dall' art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti: sarà indicata la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell' opera; saranno fornite le indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l' appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione. |
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ALLEGATO IV-PROCEDURE PER I PROGETTI DI CENTRALI TERMOELETTRICHE E TURBOGAS |
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Art. 1.1. La localizzazione e l' autorizzazione alla costruzione ed all' esercizio di nuove centrali termoel |
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Art. 2.1. Per l' applicazione delle disposizioni del presente allegato valgono le definizioni che seguono: a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per convertire attraverso la produzione di vapore, l' energia termica dei combust |
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Art. 3.1. I programmi pluriennali dell' ENEL sono approvati, su proposta del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, dal CIPE. |
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Art. 4.1. L' ENEL, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4. 2. L' EN |
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Art. 5.1. Il Ministro dell' ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli st |
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Art. 6.Il Ministro dell' ambiente, sulla base della documentazione ricevuta dall' ENEL e di cui all' art. 4, promuove ed attua la valutazione di impatto ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, effettuando l' istruttoria tecnica e svolgendo l' inchiesta pubblica. |
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Art. 7.1. L' inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all' istruttoria tecnica, nel comune in cui é proposta l' ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso é nominato con decreto del Ministro dell' ambiente, di concerto con il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, sentito il presidente de |
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Art. 8.1. Il Ministro dell' ambiente definisce l' istruttoria tecnica di cui all' art. 6 entro 120 giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 4 dell' art. 4. 2. Lo |
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Art. 9.1. L' ENEL, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l' istruttoria sugli interventi socio-economici connessi con la costruzione e l' esercizio della centrale proposta e definisce i relativi accordi con la regione, la provincia ed il comune per gli oneri da assumere a carico dell' ENEL e delle altre parti contrae |
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Art. 10.1. Il Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato, ricevuta la documentazione presen |
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Art. 11.1. Il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, entro i quindici giorni successivi all' ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l' esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative |
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Art. 12.l. Il provvedimento di localizzazione, di cui all' art. 11, emesso dal Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall' insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del |
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Art. 13.1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all' art. 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell' esercizio, dal Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato su istanza dell' ENEL, in adempimento dei commi successivi. |
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Art. 14.1. Si applica l' art. 13 anche alla costruzione e all' esercizio di: a) modifiche delle centrali turbogas; |
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Art. 15.1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d' intesa, le autorizzazioni, le approvazio |
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Art. 16.1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazio |
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Art. 17.1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle centrali turbogas e delle relative |
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Art. 18.1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque territoriali le presenti disposizioni si |
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Art. 19. |
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Art. 20.1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali |
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