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D. Min. Sviluppo Econ. 15/02/2019

Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse.
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Premessa


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E CON

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI


Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno»;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)»;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante «Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave»;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi»;

Vista la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale - UNESCO, adottata durante la Conferenza generale dell'UNESCO nel 1972 a Parigi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;

Visto il decreto ministeriale del Ministro della marina mercantile e del Ministro per i beni culturali e ambientali del 12 luglio 1989, recante «Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico»;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l'attuazione del nuovo

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Art. 1. - Approvazione delle Linee guida nazionali

1. Sono approvate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture co

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Allegato - Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1. - Finalità

1. Le presenti linee guida stabiliscono le procedure per la dismissione mineraria delle piattaforme e delle infrastrutture connesse già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale nell'ambito delle concessioni minerarie disciplinate dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali e nel rispetto degli obiettivi della Strategia marina, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, in attuazione della direttiva 2008/56/CE.


Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee guida, si intende per:

a. Amministrazione competente: l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione del progetto di riutilizzo della piattaforma e/o infrastruttura connessa;

b. Analisi multicriterio decisionale: analisi che tiene conto di più aspetti propri della rimozione di una piattaforma e delle infrastrutture connesse;

c. BUIG: bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse, pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico;

d. Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare: comitato istituito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;

e. Concessione mineraria: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

f. Condotte sottomarine (flowlines): tubazioni impiegate per il collegamento e il trasporto della produzione, sia essa prodotto dei singoli pozzi o proveniente da altre piattaforme/impianti a un collettore o a un centro di raccolta o di trattamento;

g. DGSAIE: Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico;

h. DGS-UNMIG: Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello sviluppo economico;

i. Giacimento: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;

j. Infrastruttura connessa: impianti collegati alla piattaforma e utilizzati per consentire la produzione di idrocarburi ed il loro trasporto verso altri impianti;

k. Relazione sui grandi rischi: relazione che l'operatore è tenuto a presentare ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

l. Riutilizzo: utilizzo delle piattaforme o delle infrastrutture connesse per scopi alternativi a quello minerario;

m. Sezione UNMIG: ufficio dirigenziale della DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico competente al rilascio dell'autorizzazione per la dismissione mineraria, nonché autorità di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, competente in materia di gestione tecnica delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi;

n. Sottostruttura: struttura di una piattaforma, fissata a fondo mare mediante pali;

o. Sovrastruttura: struttura di una piattaforma costituita da uno o più ponti su cui sono montati gli impianti di processo, le apparecchiature, i moduli alloggio e gli uffici;

p. Titolare della concessione: soggetto al quale è stata conferita la concessione di coltivazione di idrocarburi;

q. Pozzo sterile o esaurito: pozzo non utilizzabile, o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale.


Art. 3. - Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida si applicano alle piattaforme di produzione, piattaforme di compressione, piattaforme di transito ed infrastrutture connesse a servizio di impianti minerari nell'ambito di concessioni minerarie per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi situate nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.


Art. 4. - Chiusura mineraria dei pozzi

1. Un pozzo sterile, o esaurito o comunque non utilizzabile, o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, deve essere chiuso secondo la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e dalle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

2. Nell'ambito delle operazioni di chiusura mineraria di cui al comma precedente la colonna di rivestimento, le colonne intermedie e la colonna di produzione devono essere rimosse al di sotto del fondo marino mediante taglio e recupero.

3. L'abbandono delle piattaforme e delle infrastrutture connesse è vietato.

4. In deroga al comma 3, può essere autorizzato da parte dell'amministrazione competente un riutilizzo alternativo, quando siano accertati i requisiti e le garanzie di cui all'art. 8, comma 2 e all'art. 11, commi 4, 5 e 6, o una rimozione parziale delle piattaforme o delle infrastrutture connesse.


Art. 5. - Elenco delle piattaforme in dismissione e suo aggiornamento

1. Le società titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e alla DGSAIE l'elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attività minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno svolti i lavori di chiusura mineraria ed allegando una relazione tecnica descrittiva di cui all'art. 6 sullo stato degli impianti con allegati fotografie, planimetrie e prospetti, dichiarando lo stato di sicurezza degli impianti fino alla chiusura.

2. La DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, previo parere tecnico rilasciato dalla Sezione UNMIG competente, valuta se nell'elenco di cui al comma 1 sono inserite piattaforme e infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli impianti possano consentire il riutilizzo.

3. La DGS-UNMIG, acquisiti i pareri dei competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dei beni e delle attività culturali per gli aspetti di competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito web, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria che devono essere rimosse secondo le procedure previste dalle presenti linee guida.

4. Nell'elenco di cui al comma precedente, sono altresì indicate, ferme le valutazioni di competenza dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dei beni e delle attività culturali, le piattaforme e le infrastrutture connesse che, a seguito della verifica di cui al comma 2, possono essere riutilizzate.

5. I pareri di cui al comma 3 devono essere resi alla DGS-UNMIG entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti.


Art. 6. - Relazione tecnica descrittiva

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, la società titolare della concessione mineraria nell'ambito della quale è installata la piattaforma o infrastruttura connessa da dismettere presenta documenti e disegni aggiornati utili ai fini della definizione degli interventi (pesi, layout, disegni as-built, etc.) e delle loro condizioni di sicurezza che garantiscano dall'inquinamento, i risultati delle ispezioni di superficie e subacquee della piattaforma finalizzate alla definizione dello stato attuale degli impianti e delle strutture (condizioni strutturali della sovrastruttura e delle strutture immerse), documentazione fotografica e una compiuta descrizione dell'aggiornato quadro ambientale, comprensivo degli aspetti pertinenti il paesaggio ed il patrimonio culturale, entro il quale si collocano la stessa piattaforma e le infrastrutture connesse.


Art. 7. - Obblighi del titolare

1. Dalla data della comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, il titolare della concessione mineraria nell'ambito della quale sono ubicate la piattaforma e le infrastrutture connesse in dismissione è tenuto a non variarne lo stato e ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e, nei tempi previsti, i lavori di chiusura mineraria autorizzati.

2. L'ingegnere capo della sezione UNMIG competente verifica lo stato degli impianti e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che ritiene necessari entro un termine massimo di novanta giorni.


TITOLO II - DISMISSIONE MINERARIA DELLA PIATTAFORMA E DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE

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