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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 08/04/2020, n. 22
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- D.L. 24/12/2021, n. 221 (L. 18/02/2022, n. 11)
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- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
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- D.L. 01/04/2021, n. 44 (L. 28/05/2021, n. 76)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 30/07/2020, n. 83 (L. 25/09/2020, n. 124)
- L. 06/06/2020, n. 41 (Legge di conversione). In vigore dal 07/06/2020, in corsivo.
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Art. 1. - Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/20201. Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere adottate, per l’anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi. 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 2-bis. In deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione. N2 3. Nel caso in cui l’attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie e all’esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né sostenere in presenza le prove dell’esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione; |
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Art. 2. - Misure urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/202101. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell’istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. 02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti: a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese; b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese. 03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese. 04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonché per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all’articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. 05. All’articolo 1, com |
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Art. 2-bis - Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti1. È istituito presso il Ministero dell’istruzione un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, di seguito denominato «Tavolo», in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all’insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata. |
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Art. 2-ter - Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie |
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Art. 3. - Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 N12, per dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga a quanto prev |
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Art. 4. - Sospensione delle prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego1. La so |
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Art. 5. - Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia1. Le disposizioni |
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Art. 6. - Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari1. N7 Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 2. N7 Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese |
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Art. 7. - Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio d |
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Art. 7-bis - Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell’ambito della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrim |
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Art. 7-ter - Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2026 N3 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 7-quater - Disposizioni in materia di continuità dell’anno accademico per le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica1. In |
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Art. 7-quinquies - Semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al |
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Art. 8. - Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria1. Le disposizioni del p |
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Art. 9. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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