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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 05/10/2023, n. 133
D.L. 05/10/2023, n. 133
In vigore dal 06/10/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 01/12/2023, n. 176 (legge di conversione), in vigore dal 05/12/2023.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio de |
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Capo I - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell’immigrazione irregolare |
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Art. 01 - Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato1. A |
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Art. 1. - Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 9: 1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono sostituite dalle seguenti «negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; N2 2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono sostituite dalle seguenti «al comma 10»; 3) il comma 10, è sostituito dal seguente: «10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’espulsione può essere disposta per gra |
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Art. 2. - Omissis
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Capo II - Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati |
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Art. 3. - Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5. - Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; 1.2) al secondo periodo, dopo le parole: "è situata la struttura," sono inserite le seguenti: "secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci," e le parole: "anche in convenzione con gli enti locali" sono soppresse; 1.3) al terzo periodo, le parole: "in coerenza con la normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione della vigente normativa"; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 6. - Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati1. All’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, d |
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Capo III - Misure in materia di accoglienza |
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Art. 7. - Disposizioni in materia di accoglienza1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse |
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Art. 8. - Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell’articolo 10-ter del testo unico di cui al |
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Capo IV - Misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno |
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Art. 9 - Art. 10 - Omissis
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Art. 11. - Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all’eccezionale afflusso migratorio e all'accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto altresì della crisi mediorientale, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonché di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell’innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell’interno, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare: a) quanto a 3,75 milioni di euro per l’anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l’acquisto e il potenziamento dell’armamento speciale per il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per i settori motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di str |
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Capo V - Disposizioni finali |
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Art. 12. - Disposizioni finanziarie1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap |
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Art. 13. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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