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D.L. 19/09/2023, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
Stralcio.
In vigore dal 20/09/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 02/03/2024, n. 19
- L. 30/12/2023, n. 213
- L. 13/11/2023, n. 162 (legge di conversione), in vigore dal 17/11/2023.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

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Capo I - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA DI COESIONE

N1

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Art. 1. - Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, l’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

«178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l’anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l’anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell’ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l’attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e di addizionalità;

b) con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell’alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni già disposte:

1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l’indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell’entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali;

2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l’indicazione dell’entità delle risorse per ciascuna di esse;

c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1), e dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d’intesa un accordo, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, denominato “Accordo per la coesione”, con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

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Art. 2. - Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021 - 2027

1. Le risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per la realizzazione degli accordi per la coesione di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, sono trasferite, su richiesta dell’Amministrazione centrale o regionale o della Provincia autonoma assegnataria delle medesime e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei limiti previsti dal comma 2, l’effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal presente comma nonché dai commi 2 e 3. N2

2. Entro ciascun anno finanziario, coincidente con l’anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui all’articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, viene eroga

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Art. 3. - Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

N1

1. Al fine di favorire il tracciamento pun

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Art. 4. - Disposizioni in materia di monitoraggio dell’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio

1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all’articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 5. - Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all’utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione

1. I documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, sono pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi

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Art. 6. - Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al

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Capo II - STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
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Art. 7. - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne

1. Al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell’istruzione e del merito, dal Ministro dell’università e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici nonché dal presidente della Conferenza delle regio

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Art. 8. - Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione socioeconomica nell’isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell’eccezionale afflusso di stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d’intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Regione Siciliana, un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue e di deposito di carburante e alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano degli interventi di cui al primo periodo tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con istruttoria svolta dalle Amministrazioni di cui al primo periodo, può essere prevista la rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato il piano complessivo degli interventi di cui ai periodi precedenti, identificati dal codice unico di progetto (CUP), e sono assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere

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Art. 8-bis. - Strutture strategiche per l’area centro-meridionale della Sicilia

N6

1. Al fine di pr

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Capo III - ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO - ZES UNICA

N1

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Art. 9. - Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica

1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e impr

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Art. 10. - Organizzazione della ZES unica

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all’ordine del giorno di ciascuna riunione, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all’articolo 9, comma 2, dal Presidente dell’Unione delle province d’Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L’istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Nella prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. N2

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

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Art. 11. - Piano strategico della ZES unica

1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano è dedic

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Art. 12. - Portale web della ZES unica

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione di c

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Art. 13. - Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all’articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall’articolo 14 del presente decreto, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

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Art. 14. - Procedimento unico

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti, e in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall’articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall’articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 15. - Autorizzazione unica

1. Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all’articolo 13, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto. N2

2. Dell’avvenuta presentazione dell’istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.

3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell’istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

4. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

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Art. 16. - Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

N1

1. Per l’anno 2024, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, for

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Art. 17. - Disposizioni in materia di investimenti

1. Ai fini della redazione e dell’aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine, determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell’ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo è fissato, per l’anno 2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti. N2

2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali

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Capo IV - RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE
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Art. 18. - Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR

1. All’articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023

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Art. 19. - Omissis

 

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Capo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI E DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO
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Art. 20. - Modifiche all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri

N1

1. All’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5 è sostit

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Art. 21. - Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio

1. All’articolo 233 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 alinea, dopo la parola: «difesa» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza» e dopo la lettera s) è inserita la seguente:

«s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»; N3

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

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Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 22. - Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 4 è abrogato;

b) all’articolo 5:

01) all’alinea, le parole: “nella ZES” sono sostituite dalle seguenti: “nella ZES unica”; N10

1) le parole: «nelle ZES», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nella ZES unica»;

2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate; N11

3) N12

4) al comma 2, il primo, il secondo e

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Art. 23. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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