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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 31/05/2011, n. 88
D. Leg.vo 31/05/2011, n. 88
D. Leg.vo 31/05/2011, n. 88
Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 119 e 120 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in |
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Art. 2 - Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere le disuguaglianze di capacità amministrativa per l'equilibrata attuazione del Titolo V della Costituzione nonché alle spese |
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Art. 3 - Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito denominato: "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze |
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Art. 4 - Fondo per lo sviluppo e la coesione1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, R assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato: "Fondo". |
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Art. 5 - Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione1. Il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, R adottato nell'anno precedente a quello di inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei, determina, in relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica e coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4. Con riferimento agli esercizi successivi, il Documento di economia e finanza può rideterminare l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo anche in considerazione del grado di realizzazione finanziaria e reale degli stanziamenti pregressi. La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale, con particolare riferimento al graduale conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle prestazioni e del livello dei costi di erogazione dei servizi standardizzati secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n. 42 del 2009, valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate. 2. Sulla base di quanto indicato dal Documento di economia e finanza |
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Art. 6 - Contratto istituzionale di sviluppo1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. 2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cro |
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Art. 7 - Relazione annuale1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati con |
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Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali1. In sede di prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, R restano comunque ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, dei territori montani |
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