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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 09/08/2024, n. 113
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In vigore dal 10/08/2024.
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Capo I - DISPOSIZIONI FISCALI |
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Art. 1. - Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica1. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione di cui al primo periodo, a pena dello scarto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione prevista dall’articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeria le. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati il modello di comunicazion |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quate |
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Art. 4. - Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti fin |
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Art. 5. - Modifiche alla disciplina in materia di IVA1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «1-septies) erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto.». |
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Art. 6. - Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri1. - 6. Omissis 7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e), del t |
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI |
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Art. 7. - Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest |
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Capo III - MISURE DI CARATTERE ECONOMICO |
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Art. 8. - Misure in materia di Piano nazionale complementare1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, oggetto della informativa presentata |
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Art. 9. - Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2024-20251. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 è aggiunto |
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Art. 10. - Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR1. All’articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all’articolo 1, comma 5, e all’articolo 26, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.». 2. All’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-quater è abrogato; b) al comma 2-quinquies le parole: «2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis e 2-ter». 3. Ai fini dell’attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l’esercizio 2025, di cui comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate: a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali; b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca; c) le regioni e le province autonome; d) le province e le città metropolitane; e) |
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Art. 11. - Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell’ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l� |
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Art. 12. - Disposizioni urgenti in materia di promozione dell’attività di ricerca svolta dalle università1. Per l’anno 2024 le risorse stanziate sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali ai sensi dell’articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota ba |
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Art. 13. - Omissis
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Art. 15. - Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 l |
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Art. 16. - Omissis
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Capo IV - MISURE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI |
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Art. 17. - Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali1. Gli enti locali che non hanno aperto loro conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell’articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell’a |
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Art. 19. - Art. 21. Omissis
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Capo V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 22. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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ALLEGATO 1 (articolo 6, comma 1)Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell’Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine dell’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell’applicazione del previgente Accordo tra l’Italia e la Svizzera relati |
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ALLEGATO 2 (articolo 6, comma 5)Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell’Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine dell’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.
Provincia di Brescia: Berzo Demo Corteno Golgi Edolo Incudine Malonno Monno Paisco Loveno Ponte di Legno Sonico Vezza d’Og |
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ALLEGATO 3 (articolo 8, comma 1)
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