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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 12/07/2018, n. 87
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 29/10/2019, n. 126 (L. 20/12/2019, n. 159)
- L. 09/08/2018, n. 96 (legge di conversione) riportate in corsivo e in vigore dal 12/08/2018
- L. 30/12/2018, n. 145
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Premessa |
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Capo I - Misure per il contrasto al precariato |
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Art. 1. - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: “d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74”; a) all'articolo 19: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro m |
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Art. 1-bis. - Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile1-3. N3 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l’anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l’anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l’anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l’anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l’anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l’anno 2024, e a quelli derivanti |
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Art. 2. - Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro01. All’articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “nei casi individuati dai contratti collettivi,” sono inserite le seguenti: “nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,”. 02. All’articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 2-bis. - Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali1. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, alinea, dopo le parole: “rese dai seguenti soggetti” sono aggiunte le seguenti: “, purché i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione”; b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: |
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Art. 3. - Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità». |
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Art. 3-ter. - Relazione alle Camere1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti |
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CAPO I-bis - Misure finalizzate alla continuità didattica |
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Art. 4. - Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all’inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.N11 1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico. N11 1-ter. Ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al de |
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Art. 4-bis. - Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico1. Il comma 131 dell’articolo |
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Capo II - Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali |
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Art. 5. - Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla |
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Art. 6. - Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustific |
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Art. 7. - Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale |
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Art. 8. - Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni |
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Capo III - Misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo |
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Art. 9. - Divieto di pubblicità giochi e scommesse1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte |
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Art. 9-bis. - Formule di avvertimento1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo. 2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata |
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Art. 9-ter. - Monitoraggio dell’offerta di gioco1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio |
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Art. 9-quater. - Misure a tutela dei minori |
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Art. 9-quinquies. - Logo No Slot1. È istituito il logo identificativo “No Slot”. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi da |
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Capo IV - Misure in materia di semplificazione fiscale |
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Art. 10. - Disposizioni in materia di redditometro1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Is |
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Art. 11. - Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute1. Con riferimento all’obbligo di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019. 2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 |
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Art. 11-bis. - Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: “per motori” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019”; b) il comma 927 è sostituito dal seguente: |
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Art. 12. - Split payment1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.». |
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Capo V - Disposizioni finali e di coordinamento |
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Art. 13. - Società sportive dilettantistiche1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 |
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Art. 14. - Copertura finanziaria1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, comma 2, valutati in 17,2 milion |
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Art. 15. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle |
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