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16/07/2018

Decreto Dignità in vigore: reintrodotta l'esclusione dello split payment per i professionisti

È stato pubblicato nella G.U. del 13/07/2018, n. 161, ed è in vigore dal 14/07/2018, il cd. Decreto Dignità, il cui art. 12 reintroduce l’esclusione del meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto.

Il D.L. 12/07/2018, n. 87 adotta misure per il contrasto al precariato, alla delocalizzazione ed alla ludopatia, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali e in materia di semplificazione fiscale.

Si segnalano in particolare le disposizioni relative:

- allo split payment: l’art. 12 ha aggiunto il comma 1-sexies all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, reintroducendo l’esclusione dello split payment per le “prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 D.P.R. 600/1973”. Tale modifica si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14/07/2018 (data di entrata in vigore del D.L. 12/07/2018, n. 87);

- all'iperammortamento: l'art. 7, comma 1, prevede che, per gli investimenti effettuati successivamente al 14/07/2018, la misura fiscale per le imprese nota come “iperammortamento” di cui all'articolo 1, comma 9, della L. 232/2016, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 2, si procede al recupero dell'iperammortamento se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Dalla redazione