Si tratta in questo caso di spese sostenute dal professionista per conto del cliente ma in nome proprio, cioè con fattura o ricevuta fiscale intestata direttamente al professionista.
In questo caso i rimborsi - se afferenti spese di carattere generale e non direttamente riconducibili e strumentali ad uno specifico incarico professionale (ad es. spese di segreteria generali, spese di utilizzo autovettura, ecc.) - sono assimilati a compensi, e devono quindi essere inseriti in fattura, assoggettati ad IVA, contributo Cassa di previdenza e ritenuta d’acconto alla stregua degli altri compensi percepiti.
Di converso, le spese sostenute direttamente dal professionista sono anche considerate componenti negativi del reddito (costi) e sono deducibili dal reddito professionale, in base alle specifiche regole. Conseguentemente, alcune spese potranno essere soggette a regimi di indeducibilità parziale N2.
Onorario (A)
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1.000,00
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Rimborso spese generali (B)
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