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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 18/02/2015, n. 7
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2023, n. 215
- D. Leg.vo 24/07/2023, n. 107
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- L. 23/12/2021, n. 238
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- D. Leg.vo 10/08/2018, n. 104
- L. 27/12/2017, n. 205
- L. 20/11/2017, n. 167
- L. 28/07/2016, n. 153
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- L. 17/04/2015, n. 43 (legge di conversione) riportate in corsivo
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Capo I - NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE |
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Art. 1 - Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.». |
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Art. 2 - Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»; b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»; 2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.». b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni». |
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Art. 3 - Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 678-bis. (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi) — Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000». 2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 679-bis. (Omissioni in materia di precursori di esplosivi) — Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.». 3. N9 3-bis. N8 Al fine di assicurare |
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Art. 3 bis - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «630 del codice penale,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12, commi 1 e 3, |
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Art. 4 - Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e ((patrimoniali)) e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale»; b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. |
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Art. 4 bis - Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico1. N5 I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traf |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 5 bis - Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economi |
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Art. 6 - Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 3541. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalità transnazionale»; |
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Art. 6 bis - Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11: 1 |
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Art. 7 - Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente: «Art. 53. (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). — 1. Agli effetti del presente codi |
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Art. 8 - Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,». 2. Fino al 31 dicembre 2024 N6: a) non p |
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Capo II - COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE |
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Art. 9 - Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale»1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater». 2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater». 3. All' |
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Art. 10 - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art. 103. (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo) — 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistr |
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Capo III - Capo IV - Omissis |
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Capo V - Disposizioni finali |
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Art. 20 - Omissis |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Came |
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