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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 25/01/2010, n. 8
D. Leg.vo 25/01/2010, n. 8
D. Leg.vo 25/01/2010, n. 8
- L. 06/08/2013, n. 97
- D.L. 18/02/2015, n. 7 (L. 17/04/2015, n. 43)
- D. Leg.vo 19/05/2016, n. 81
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per «esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: |
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Capo II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO |
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Art. 2 - Identificazione univoca1. Le imprese operanti nel settore degli esplosivi, di seguito denominate: «imprese», che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedono alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca. L'identificazione univoca, conforme al modello di cui all'allegato 1, si compone inderogabilmente degli elementi in questo descritti ed è apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed in modo tale che risulti chiaramente leggibile. 2. Il titolare di una delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che intenda immettere nel territorio nazionale esplosivi civili prodotti, trasferiti da altro paese dell'Unione europea o altrimenti importati, ovvero intenda trasferire in altro Paese dell'Unione europea ovvero esportare gli stessi prodotti, deve richiedere preventivamente al Ministero dell'interno l'attribuzione di un codice identificativo dello stabilimento e notificare gli estremi di quelli dei predetti prodotti, “secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5” N2. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di esplosivo fabbricato nel territorio nazionale a fini di esportazione verso Paesi non aderenti all'Unione europea, quando l'esplosivo è contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese importatore, che ne consente ugualmente la tracciabilità, fermo restando in ogni caso l'obbligo di etichettatura, di cui alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero in attuazione della direttiva 2004/57/CE, anche al fine di garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei depositi ed il controllo |
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Capo III - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RACCOLTA E L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI |
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Art. 3 - Sistema informatico di raccolta dei dati1. “Le imprese possono utilizzare”N7, per gli esplosivi per uso civile, il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente la loro identificazione univoca, di cui alle disposizioni dei capi I e II, e la loro tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, con la possibilità di pronta ed affidabile identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso. 2. “Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dat |
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Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 4 - Disciplina sanzionatoria1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilità e la sicurezza dei depositi e del trasporto, è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro. 2. All'articolo 53, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblic |
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Art. 5 - Disposizioni finali01. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 3 del presente decreto si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015. N5 |
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Art. 6 - Disposizioni finanziarie1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri |
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Allegato 1 (previsto dall'articolo 2)L'identificazione univoca da riportarsi in etichetta comprende: 1) una parte di identificativo in caratteri leggibili e contenente le seguenti informazioni: a) il nome del fabbricante; b) un codice alfanumerico composto da: i) 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di produzione o importazione sul mercato comunitario, ad esempio, IT = Italia); ii) 3 cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dalle autorità nazionali); |
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