D.L. 15/05/2024, n. 63 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 15/05/2024, n. 63

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
Stralcio.
In vigore dal 16/05/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 12/07/2024, n. 101 (Legge di conversione). In vigore dal 14/07/2024
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 15;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sost

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Capo I - INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI
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Art. 1. - Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell’acquacoltura

N4

1. - 5-ter. Omissis

6. All’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 38-bis del decreto de

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Art. 1-bis. - Omissis

 

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Art. 1-ter. - Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100

N5

1. All’articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono app

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Art. 2. - Omissis

 

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Art. 2-bis. - Interventi in materia di ammortizzatori sociali

N5

1. Omissis

2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, richiesti anche dalle

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Art. 2-ter. - Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro

N5

1. All’

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Art. 2-quater. - Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura

N5

1. All’articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrast

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Art. 2-quinquies - Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura

N5

1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo è istituita, presso l’INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL.

2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all’articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un�

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Art. 3 - Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il funzionamento della società AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali

N4

1. - 5. Omissis

5-bis. All’

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Art. 3-bis. - Art. 4-ter. Omissis

 

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Art. 5. - Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a t

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Art. 5-bis. - Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole

N8

1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all’esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive agrico

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Capo II - MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA), DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA, OVINA E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEL GRANCHIO BLU
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Art. 6. - Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana

1. Soppresso

2. - 3-bis. Omissis

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Art. 7. - Art. 8 Omissis

 

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Capo III - OMISSIS

 

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Capo IV - NORME IN MATERIA FAUNISTICA E VENATORIA NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA E DI RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE
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Art. 10. - 10-bis. Omissis

 

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Art. 11. - Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche

1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»; N9

2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario di cui all’articolo 3, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Per le finalità di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorità di bacino distrettuali. Entro il 31 ottobre 2024 le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità

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Art. 12. - Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare», da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura l’attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. N1

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che da adottare ai sensi del comma 1, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1. N1

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Art. 12-bis. - Disposizioni in materia di conferimento di incarichi

N8

1. All’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.

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Capo V - MISURE URGENTI PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
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Art. 13. - Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA

1. All’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo

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Art. 14. - Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale

1. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione

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Art. 15. - Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale

1. All’articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, dopo il secondo periodo è inserito i

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Art. 15-bis. - Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico

N5

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Art. 15-ter. - Clausola di salvaguardia

N5

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Art. 16. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

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ALLEGATO I (di cui all’articolo 11, comma 2)

«Allegato 1 (di cui all’articolo 1, comma 5)

N10

Regione

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ALLEGATO II (di cui all’articolo 11, comma 2)

«Allegato 2 (di cui all’articolo 1, comma 5)

N10

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