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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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PremessaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto, in particolare, |
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Capo I - Norme generali |
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Art. 1 - Denominazioni1. Nel presente decreto sono denominati: a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; |
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Art. 2 - Strutture della Presidenza1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente: a) l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare; b) l'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente; c) l'Ufficio del consigliere diplomatico; d) l'Ufficio del consigliere militare. 2. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali: a) Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; N2 a-bis) Dipartimento “Casa Italia”; N9 b) Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica; N1 |
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Art. 3 - Disposizioni di carattere generale1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il Segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è altresì responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonché dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il Segretario generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 d |
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Art. 4 - Organizzazione delle strutture generali1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbian |
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Art. 5 - Poteri gestionali1. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari generali. Qualora siano nominati più Vice Segretari generali, almeno uno di essi è scelto tra i consiglieri della Presidenza. Nel caso di più Vice Segretari generali, uno di essi può essere delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di Vice Segretari generali, il Segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad uno dei responsabili delle strutture generali. 2. Ai capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi ad essi equiparati della Presidenza l'incarico è conferito ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli Uffici in |
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Art. 6 - Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di Uffici di diretta collaborazione che decadono con la cessazione dell'incarico di Governo. La composizione dei predetti Uffici è disciplinata dal presente articolo. 2. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio sono così costituiti: a) Ufficio di Gabinetto; b) settore legislativo; c) segreteria particolare; d) Ufficio stampa. 3. All'Ufficio di Gabinetto è preposto il Capo di Gabinetto che coordina il complesso degli Uffici di diretta collaborazione ed è nominato con decreto del |
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Art. 7 - Conferenza dei Capi delle strutture generali e Conferenza dei Capi di Gabinetto1. Il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della Preside |
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Capo II - Uffici di diretta collaborazione del Presidente |
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Art. 8 - Ufficio del Presidente1. L'Ufficio del Presidente fornisce assistenza diretta e personale al Presidente ai fini dell'espletamento delle sue funzioni ed assicura, ove richies |
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Art. 9 - Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente1. L'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente cura l'informazione inerente all'attività del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti |
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Art. 10 - Ufficio del consigliere diplomatico1. L'Ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente nella sua attività in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero e, in |
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Art. 11 - Ufficio del consigliere militare1. L'Ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attività per il coordinamento interministeriale e per le relazioni con gli organ |
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Capo III - Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali |
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Art. 12 - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. 2. Il Dipartimento provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale e il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all'attività delle Regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; gli aspetti legati alla finanza locale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione e il coordinamento delle azioni governative per la salva |
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Art. 12-bis - Dipartimento “Casa Italia”1. Il Dipartimento “Casa Italia” è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa all’esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonché alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio. Il Dipartimento elabora proposte normative nelle materie di competenza ed opera con il fine di sviluppare, ottimizzare, monitorare e integrare strumenti, anche di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio edilizi |
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Art. 13 - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica è soppresso a decorrere dall'emanazione del decr |
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Art. 14 - Dipartimento della funzione pubblica1. Il Dipartimento della funzione pubblica è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubb |
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Art. 15 - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale1. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani, nonché in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza. 2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all'inclusione sociale giovanile; alla prevenzione e al contrasto del disagio giova |
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Art. 16 - Dipartimento per le pari opportunità1. Il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, del |
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Art. 17 - Dipartimento per le politiche antidroga1. Il Dipartimento per le politiche antidroga è la struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga. 2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le co |
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Art. 18 - Dipartimento per gli affari europei1. Il Dipartimento per gli affari europei è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell’Unione europea e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo, per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attività inerenti all’attuazione degli obblighi assunti nell’ambito dell’U |
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Art. 19 - Dipartimento per le politiche della famiglia1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata che opera nell’area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche della famiglia, della natalità, dell’infanzia e dell’adolescenza. 2. Il Dipartimento, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, fornisce supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché delle funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla na |
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Art. 20 - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie. 2. Il Dipartimento svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la pro |
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Art. 21 - Dipartimento della protezione civile1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; dal |
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Art. 21-bis - Dipartimento per le politiche del mare1. Il Dipartimento per le politiche del mare è la struttura di supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall’art. 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuit |
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Art. 22 - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le Camere. 2. Il Dipartimento cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori |
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Art. 23 - Dipartimento per le riforme istituzionali1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali è la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle rifor |
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Art. 24 - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane |
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Art. 24-bis - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud1. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche di coesione e delle politiche per il sud. 2. Il Dipartimento cura il coordinamento della programmazione e dell’attuazione delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché l’integrazione tra le politiche di coesione e i fondi tematici europei e gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno e al riequilibrio territoriale. 3. Il Dipartimento cura, altresì, il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione strategica e finanziaria delle risorse della politica di coesione europea e nazionale, anche ai fini dell’adozione degli atti di indirizzo, di programmazione ed individuazione degli |
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Art. 24-ter - Dipartimento per la trasformazione digitale1. Il Dipartimento per la trasformazione digitale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate |
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Art. 24-quater - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità |
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Art. 24-quinquies - Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali1. L’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali è la struttura di supporto al Presidente pe |
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Art. 25 - Dipartimento per il programma di Governo1. Il Dipartimento per il programma di Governo è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative compresa l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Il Dipartimento, in particolare, cura: a) l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o der |
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Art. 26 - Dipartimento per lo sport1. Il Dipartimento per lo sport è la struttura di supporto al Presidente ovvero all’Autorità politica delegata in materia di sport per l’esercizio delle funzioni in materia di sport; provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all’istruttoria degli atti concernenti l’assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti di “Sport e salute S.p.a.”, cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in ma |
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Art. 27 - Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: |
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Capo IV - Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonché per il supporto tecnico-gestionale |
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Art. 28 - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Assicura altresì alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale, assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attività normativa. Il Dipartimento: a) sovrintende all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo. In particolare: 1) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo; 2) verifica la conformità alle disposizioni costituzionali, europee e al programma di Governo; 3) verifica il corretto uso delle fonti ed in particolare la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza; 4) cura la qualità dei testi normativi sotto un profilo formale e sostanziale, anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente; |
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Art. 29 - Dipartimento per il coordinamento amministrativo1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo |
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Art. 30 - Dipartimento per l'informazione e l'editoria1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. 2. |
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Art. 31 - Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità1. L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità è la struttura di supporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo nelle attività di pianificazione strategica, di misurazione e valutazione delle performance, di controllo di gestione e di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante «Regolamento di attuazione della previsione dell'ar |
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Art. 32 - Ufficio del Segretario generale1. L'Ufficio del Segretario generale opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo; coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche in relazione al raccordo tra i diversi livelli di governo, e nel coordinamento tra le diverse strutture della Presidenza. L'Ufficio assicura i servizi generali nella sede del Governo. 2. In particolare l'Ufficio: assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese quell |
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Art. 33 - Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'or |
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Art. 34 - Dipartimento per il personale1. Il Dipartimento per il personale provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza nonché ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferim |
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Art. 34-bis - Dipartimento per i servizi strumentali1. Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all’approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il sistema messo a disposizione da Consip S.p.a. e in particolare: provvede all’ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti; predispone e ges |
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Art. 35 - Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile |
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Art. 36 - Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze1. L'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero. Comunica le opportune disposizioni alle prefetture ai fini del coordin |
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Art. 37 - Disposizioni transitorie e finali1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati, ove necessario, i decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1. 2. L'attuale organizzazione delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1. 3. Dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 14, che restano in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 22, comma 6, del |
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