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19/07/2024

Limiti impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone agricole

L’art. 5 del D.L. 15/05/2024, n. 63, limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree. Il provvedimento si coordina con il D.M. 21/06/2024, che definisce i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili da parte delle regioni.

L’art. 5 del D.L. 15/05/2024 (convertito in legge dalla L. 12/07/2024, n. 101), al comma 1, integra l’art. 20 del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199 - in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - il quale, ai commi 1-7 reca la procedura per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e al comma 8 indica alcune aree da considerarsi idonee ai fini dell’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa di settore.
A tal proposito si segnala preventivamente che - con il D.M. 21/06/2024, pubblicato sulla G.U. 02/07/2024, n. 153 (vedi Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili, criteri e classificazione)- in attuazione del citato art. 20 del D. Leg.vo 199/2021, commi 1 e 2, sono stati definiti i principi e criteri omogenei per l’individuazione, da parte delle regioni e province autonome, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.Del D.M. 21/06/2024, il quale fa espressamente salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 63/2024 in commento, si dà ampiamente conto in questo stesso numero.

Il comma 1 dell’art. 5 del D.L. 63/2024 inserisce nell’art. 20 del D. Leg.vo 199/2024 un nuovo comma 1-bis, il quale delimita l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.
Nello specifico, si prevede che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente in talune delle aree, attualmente qualificate ex lege come idonee dal comma 8 dell’art. 20 del D. Leg.vo 199/2021:
* siti ove sono già installati impianti della stessa fonte di cui lettera a) del comma 8, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata (si supera quindi quanto previsto dalla medesima lettera a, che invece in via generale consente una variazione della superficie dell’area occupata non superiore al 20%);
* cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento di cui alla lettera c) del comma 8, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
* siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, di cui alla lettera c-bis) del comma 8;
* siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui alla lettera c-bis.1) del comma 8, purché in assenza di vincoli culturali (parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004);
* aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, di cui al punto 2) della lettera c-ter) del comma 8;
* aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri, di cui al punto 3) della lettera c-ter) del comma 8, purché in assenza di vincoli culturali (parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004).
Si ricorda che il citato D.M. 21/06/2024 (vedi Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili, criteri e classificazione) fa espressamente salvo l’art. 5 del D.L. 63/2024 in commento, che pertanto si ritiene che rappresenti un vincolo per le regioni nell’attività di individuazione prevista dal decreto.

I vincoli sopra descritti non si applicano:
* ai progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una CER (Comunità energetica rinnovabile);
* ai progetti attuativi delle “altre misure” di investimento del PNRR e del PNC oppure ai progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Ai sensi del comma 2, art. 5 del D.L. 63/2024, le limitazioni sopra descritte all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole non si applicano, inoltre, ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione (16/05/2024, data di entrata in vigore del decreto-legge, anche se il comma 2 in questione è stato modificato durante la conversione in legge), sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, oppure a maggior ragione sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

Dalla redazione