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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 22/04/2023, n. 44
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In vigore dal 23/04/2022.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136)
- D.L. 22/06/2023, n. 75 (L. 10/08/2023, n. 112)
- L. 21/06/2023, n. 74 (legge di conversione), in vigore dal 22/06/2022
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Capo I - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni |
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Art. 1. - Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.». N1 2. - 6. Omissis 7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23». 8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente: «Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati; b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero; c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali |
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Art. 1-bis - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35: |
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Art. 1-ter - Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame |
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Art. 1-quater - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è inserito il seguente: “Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto può altresì delegare una o più funzioni amministrative e contabili”. 2. All' |
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Art. 2. - Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente: «8-bis. P |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale. 1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, |
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Art. 3-bis - Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 |
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Art. 3-ter - Omissis
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Art. 4. - Scuola nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 5. - Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito1. - 21. Omissis 21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono |
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Art. 7. - Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa1. Omissis 2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) - b) omissis c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti», |
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Art. 7-bis - Art. 7-ter - Omissis
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Art. 8. - Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 |
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Art. 9. - Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica;» sono inserite le seguenti: «supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca;»; b) all'articolo 51-quater, le parole: «pari a sei» sono sostituite dalle seguenti: «pari a otto». 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: |
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Art. 10. - Art. 11 - Omissis
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Art. 12. - Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. |
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Art. 13. - Omissis
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Art. 14. - Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonché per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»; N5 b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. L'Unità di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attività anche con |
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Art. 15. - Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria1. - 18. Omissis 19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi: a) - b) omissis c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»; |
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Art. 16. - Art. 17 - Omissis
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Art. 17-bis - Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente: |
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Art. 18. - Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»; |
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Art. 19. - Disposizioni in materia di trattamenti accessori1. - 5. Omissis 5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per i |
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Art. 20 - Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni. N1 2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto |
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Art. 21. - Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 23 - Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per l’imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell’istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa1. - 2. Omissis 2-bis. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata ‘Acque del Sud Spa’, il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di a |
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Art. 23-bis. - Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale |
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Capo II - Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica |
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Art. 24. - Omissis
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Art. 25. - Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.1. - 8. Omissis 9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ferma restando l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni general |
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Art. 26. - Art. 27 - Omissis
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Art. 27-bis - Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione |
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Capo III - Disposizioni finali |
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Art. 28. - Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente |
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Art. 29. - Disposizioni contabili1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con |
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Art. 30. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato 1 - Allegato 8 – Omissis
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Tabella I - Omissis
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