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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 14/03/2025, n. 25
D.L. 14/03/2025, n. 25
D.L. 14/03/2025, n. 25
In vigore dal 15/03/2025.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 09/05/2025, n. 69 (legge di conversione), in vigore dal 14/05/2025.
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Premessa |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
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Capo I - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO |
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Art. 1. - Omissis
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Art. 2. - Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all’articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate dall’Agenzia industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell’interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Nelle more dell’attuazione delle procedure di cui al presente comma, l’Agenzia industrie difesa è autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel numero massimo di 44 unità. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 1.174.000 euro per l’anno 2025 e a 235.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. N1 |
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Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO |
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Art. 3. - Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall’incarico1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell’amministrazione»; a-bis) all’articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole: “nei limiti dei posti disponibili” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall’articolo 28-bis, comma 1”; N4 b) all’articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell’articolo 35, comma 4-ter.»; c) all’articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. A decorrere dall’anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell’articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»; |
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Art. 3-bis. - Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni |
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Art. 4. - Misure urgenti in materia di reclutamento1. Omissis 2. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «reclutamento di personale» sono inserite le seguenti: «non dirigenziale». 2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l’attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione dell’esperienza acquisita, nell’ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche ri |
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Capo III - MISURE URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE |
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Art. 5. - Art. 6-bis. Omissis
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Art. 6-ter. - Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia in convenzione con altri comuni |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI |
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Art. 7. - Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità e della struttura di missione per l’attuazione del Piano Mattei[N=8] 1. - 4-bis. Omissis |
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Art. 7-bis. - Misure urgenti per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici |
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Art. 7-ter. - Art. 7-quater. Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI |
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Art. 8. - Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano1. - 2. Omissis 3. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo e personale proveniente da società a partecipazione pubblica, applicando gli istituti di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall’ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi». N1 3-bis. - 3-ter. Omissis 4. All’articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «funzioni di stazione appaltante», sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di centrale di committenza». 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni possono procedere, nell’ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabili |
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Art. 8-bis - Misure urgenti in materia di edilizia scolastica1. Al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell’ist |
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Art. 9. - Omissis
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Art. 10. - Disposizioni urgenti finalizzate all’attuazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi1. - 2. Omissis 3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all’articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, al citato articolo 20-ter, comma 4, le parole: «di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». N1 4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 199 |
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Art. 10-bis. - Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Capo dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 20111. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell’articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Re |
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Art. 10-ter - Differimento del termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva |
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Art. 10-quater - Omissis
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TITOLO III - MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
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Capo I - DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
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Art. 11. - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura1. All’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il personale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità dei dipendenti dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall’Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia all’ente strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I prescritti requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di selezione, sia all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro. |
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Art. 11-bis. - Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Ispettorato nazionale del lavoro1. Al fine di rendere più efficiente il controllo sulla gestione finanziaria dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di favorire la tempestività delle scelte gestionali dell’Ispettorato medesimo, di adeguare la governance alle modifiche apportate dall’articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 12. - Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di assenza per malattia dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto. All’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il primo periodo è soppresso. N1 1-bis. Omissis 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall’articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica altresì ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente articolo. N2 1-quater. Sono amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato, ai sensi del comma 1-ter, gli organi di rilevanza costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, l’Avvocatura dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Istituto nazionale di astrofisica, l’Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia industrie difesa, l’Istituto superiore di sanità, l’Ispettorato nazionale del lavoro e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano. L’elenco di cui al primo periodo è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. N2 1-quinquies. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-quater continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se per l’anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l’amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall’INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti. N2 1-sexies. In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest’ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell’amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all’INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l’INAIL e l’amministrazione, l’istituto o l’ente interessato. N2 2. All’articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «a decorrere dall’anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta a |
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Art. 12-bis. - Ulteriori disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le segu |
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Art. 12-ter - Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni1. A |
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Art. 12-quater. - Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale |
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Art. 12-quinquies. - Art. 13 Omissis
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Art. 13-bis. - Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza1. - 2. Omissis 3. All’articolo 79, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 15-bis. - Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità |
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Art. 15-ter. - Art. 17-ter Omissis
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Art. 17-quater. - Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia1. Al fine di assicurare, nell’ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l’ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell’immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l’integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del PNRR, così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all’articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) |
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Art. 19. - Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonché in materia di procedure di riversamento dei crediti d’imposta1. - 2-bis. Omissis 3. All’articolo 12, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al conferimento dell’incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 20. - Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici1. All’allegato I.11, articolo 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 47 del presente codice e all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi contenuta nel documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all’esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale, fino all’importo massimo di euro 100.000. L’esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono escluse dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall’importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», dell’allegato I.7 al presente codice. 2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell’attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f).»; N5 b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) dalle entrate derivanti dall’applica |
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Art. 21. - Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri1. All’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: “del sistema nazionale di protezione civile” sono inserite le seguenti “, con particolare riferimento alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente articolo,”; b) le parole “è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015,” sono sostituite dalle seguenti: “è consentito il riconoscimento”; |
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Art. 21-bis. - Misure urgenti per l’attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 211. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 677, le parole da: “il territorio della regione Marche” fino a: “marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “i territori della regione Marche compresi nei |
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Art. 21-ter. - 21-quinquies. Omissis
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Art. 21-sexies. - Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano |
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Art. 22. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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ALLEGATO I - Omissis
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