IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
al comma 1, che, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dallo stesso art. 42-bis;
ai commi 2, 3 e 4, i requisiti dei soggetti che possono attivare l’autoconsumo collettivo, delle comunità energetiche rinnovabili e delle entità giuridiche allo scopo costituite, precisando, in particolare, che i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW;
al comma 5, i diritti di scelta del proprio fornitore e anche di recesso dei clienti finali che si associano ai fini dell’autoconsumo collettivo o in una costituzione di una comunità energetica, i quali individuano anche un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa;
al comma 6, le disposizioni ai fini dell’applicazione degli oneri generali di sistema;
ai commi 7 e 9, i criteri sulla cui base il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali per l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero in comunità energetiche rinnovabili, nonché le compatibilità con altri strumenti di sostegno; più in particolare:
a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE S.p.a. ed è volta a premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo;
b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE S.p.a., allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell’ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti;
d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell’equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al comma 9.
al comma 8, il mandato ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di adottare i provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione delle disposizioni dell’art. 42-b