Tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili | Bollettino di Legislazione Tecnica
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20/11/2020

Tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili

Con Decreto del MISE del 16/09/2020 è stata individuata la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili.

Il D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2020, pubblicato nella G.U. del 16/11/2020, n. 285 e in vigore dal 17/11/2020, in attuazione dell'art. 42-bis, comma 9, del D.L. 162/2019, individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunità energetiche rinnovabili.

Il Decreto, in attuazione dell’art. 119, comma 7, del D.L. 34/2020 (relativo all'agevolazione per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, c.d. Superbonus 110%) individua inoltre i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal medesimo art. 119.

In particolare, il Decreto dispone che l’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:
- 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, del D. Leg.vo 387/2003, fermo restando l’obbligo di cessione previsto per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, relativa alla quota di potenza che acceda al Superbonus 110%.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 119, comma 7, del D.L. 34/2020, la tariffa incentinvante di cui sopra non si applica all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus 110%, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l’autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione di ARERA, nonché l’obbligo di cessione già richiamato.

Dalla redazione