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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2020
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D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2020
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PremessaIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito anche: decreto-legge n. 162/2019), e in particolare l’art. 42-bis in materia di autoconsumo da fonti rinnovabili, il quale dispone tra l’altro: al comma 1, che, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dallo stesso art. 42-bis; ai commi 2, 3 e 4, i requisiti dei soggetti che possono attivare l’autoconsumo collettivo, delle comunità energetiche rinnovabili e delle entità giuridiche allo scopo costituite, precisando, in particolare, che i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW; al comma 5, i diritti di scelta del proprio fornitore e anche di recesso dei clienti finali che si associano ai fini dell’autoconsumo collettivo o in una costituzione di una comunità energetica, i quali individuano anche un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa; al comma 6, le disposizioni ai fini dell’applicazione degli oneri generali di sistema; ai commi 7 e 9, i criteri sulla cui base il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali per l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero in comunità energetiche rinnovabili, nonché le compatibilità con altri strumenti di sostegno; più in particolare: a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE S.p.a. ed è volta a premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo; b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE S.p.a., allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell’ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti; d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell’equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti; e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al comma 9. al comma 8, il mandato ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di adottare i provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione delle disposizioni dell’art. 42-b |
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Art. 1. - Oggetto e campo di applicazione1. Il presente decreto, in attuazione del comma 9 dell’art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rin |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agost |
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Art. 3. - Tariffa incentivante e periodo di diritto1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a: a) 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo; b) 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile. 2. L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella di |
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Art. 4. - Modalità di accesso ed erogazione della tariffa incentivante1. L’istanza di accesso alla tariffa di cui all’art. 3 è effettuata con le modalità previste dal punto 4.2 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. |
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Art. 5. - Cumulabilità di incentivi1. Per gli enti territoriali e locali, le tariffe di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo |
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Art. 6. - Attività di monitoraggio1. In attuazione del comma 9, lettera b), dell’art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, un bollettino su ciascuna delle configurazioni di cui al presente decreto, che contenga le seguenti informazioni con distribuzione almeno su base regionale: a) potenza degli impianti e tecnologie impiegate; b) quantità di ener |
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Art. 7. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita |
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