D. Min. LL.PP. 24/03/1982 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. LL.PP. 24/03/1982

Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento.
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Art. 1.

È approvato il testo delle norme tecniche riguardanti la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento.

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Art. 2.

Ai sensi dell’art. 32 del

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Art. 3.

La nuova normativa sostituisce il testo delle "Norme per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento" di c

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Allegato - Caratteristiche generali strutturali e costruttive verifiche di sicurezza

A. CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONI

A. 1. Classificazione.

Agli effetti delle norme che seguono, gli sbarramenti sono classificati nei tipi seguenti:

A) Dighe murarie:

a) a gravità;

1) ordinarie;

2) a speroni, a vani interni;

b) a volta;

1) ad arco;

2) ad arco - gravità;

3) a cupola;

c) a volte, o solette, sostenute da contrafforti.

B) Dighe di materiali sciolti;

a) di terra omogenea;

b) di terra e/o pietrame, zonate, con nucleo di terra per la tenuta;

c) di terra permeabile o pietrame, con manto o diaframma di tenuta di materiali artificiali;

C) Sbarramenti di tipo vario;

D) Traverse fluviali.


A. 2. Definizioni.

Altezza della diga: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde) e quella del punto più basso della superficie di fondazione (escluse eventuali sottostrutture di tenuta).

Quota di massimo invaso: è la quota massima a cui può giungere il livello dell’acqua dell’invaso ove si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, escluso la sopraelevazione da moto ondoso.

Quota massima di regolazione: è la quota del livello d’acqua al quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro dagli appositi dispositivi.

Altezza di massima ritenuta: è il dislivello tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell’alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte.

Franco: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso.

Franco netto: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso aggiunta a questa la semiampiezza della massima onda prevedibile nel serbatoio.

Volume totale di invaso: è la capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione; per le traverse fluviali è il volume compreso tra il profilo di rigurgito più elevato indotto dalla traversa ed il profilo di magra del corso d’acqua sbarrato.

Volume utile di regolazione: è il volume compreso fra la quota massima di regolazione e la quota minima del livello d’acqua alla quale può essere derivata, per la utilizzazione prevista, l’acqua invasata.

Volume di laminazione: è il volume compreso fra la quota di massimo invaso e la quota massima di regolazione, ovvero, per i serbatoi specifici per laminazione delle piene, tra la quota di massimo invaso e la quota della soglia inferiore dei dispositivi di scarico.


B. NORME GENERALI

B. 1. Ampiezza massima delle onde nel serbatoio.

Al fine della determinazione del franco netto in cui in A 2. possono essere assunti in mancanza di più precise indagini, i valori seguenti delle ampiezze massime delle onde nel serbatoio, in m, inteso con F la lunghezza massima del fetch, in km, a fronte della diga e con V la massima delle velocità medie del vento, in km per ora.


F =

1

2

4

6

8

10

15

V =100

1,09

1,51

2,09

2,52

2,89

3,21

3,88

V = 80

0,86

1,19

1,65

1,99

2,28

2,53

3,07

V = 60 (o minore)

0,63

0,88

1,21

1,47

1,68

1,87

2,26


Per i valori di F e V intermedi fra i precedenti le ampiezze predette sono determinabili per interpolazione.


B. 2. Terreni di fondazione.

In sede di progetto esecutivo saranno individuati i dettagli litostratigrafici e strutturali delle formazioni presenti nel corpo di fondazione; ove la zona di imposta interessi di più di una unità litostratigrafica, le indagini riguarderanno tutte le unità litostratigrafiche interessate ed il tipo di contatto tra esse.

Saranno inoltre determinate le proprietà meccaniche, con particolare riguardo alla resistenza e deformabilità, e la permeabilità dei terreni, sia sciolti che lapidei, almeno fino alla profondità a cui potrà risultare apprezzabile l’influenza dei carichi esercitati dallo sbarramento e delle azioni esercitate dall’acqua del serbatoio; saranno inoltre determinate le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea.

L'area oggetto delle suddette indagini verrà estesa convenientemente a monte, a valle e, nei riguardi della stabilità dei versanti, al disopra delle imposte della diga e relative opere ausiliarie.

Le caratteristiche di cui sopra sono da determinare con analisi, prove, accertamenti di laboratorio ed in sito. In ogni caso le indagini in sito e quelle di laboratorio dovranno opportunamente integrarsi ed i loro risultati, riassunti ed analizzati in apposita relazione, dovranno essere correlati tra loro.

La documentazione delle indagini geognostiche in sito (risultati dei sondaggi, cunicoli, trincee, pozzi e dispositivi di osservazione) dovrà essere completa in ogni sua parte e firmata dall’estensore della relazione stessa.

Nel caso in cui siano previsti trattamenti o interventi particolari per sopperire a difetti locali ovvero per migliorare le caratteristiche generali dei terreni e, in particolare, per ridurne la permeabilità, dovranno essere svolte prove in sito allo scopo di verificare la possibilità di esecuzione dei trattamenti stessi e la loro efficacia.

Durante gli scavi che precedono la costruzione della diga verrà eseguito l’accertamento continuo relativamente alla rispondenza delle caratteristiche della roccia alle previsioni del progetto esecutivo.

Per le opere da costruire in aree che non appartengono alle zone comprese negli elenchi di cui all’art. 3, secondo comma, punti a) e c) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovrà essere condotto uno studio geotettonico e macrosismico ai fini dell’eventuale equiparazione a zone classificate e quindi all’applicazione delle norme relative.

Nelle zone da ritenere soggette a sismi, è da escludere la costruzione di dighe murarie se la fondazione non ha caratteristiche meccaniche notevolmente uniformi e se le discontinuità strutturali hanno origine da faglie in presumibile stato di attività.

È ancora da escludere, nelle zone predette, la eseguibilità di opere anche di materiali sciolti se nelle fondazioni sono presenti sabbie fluidificabili o argille sensibili. La presenza di terreni altamente costipabili richiede la valutazione degli effetti, in caso di sisma, sulla struttura.

È in ogni caso da escludere l’eseguibilità di dighe di qualsiasi tipo se sulle spalle della sezione di sbarramento, anche al disopra del livello massimo di invaso, esistono condizioni di prevedibile pericolo di frane in condizioni normali o in conseguenza di sismi.


B. 3. Verifiche di sicurezza.

Le verifiche di sicurezza dovranno essere eseguite in ordine alle azioni di peso proprio della struttura e di spinta dell’acqua per livello del serbatoio alla quota di massimo invaso, nonché di sottopressioni, di coazioni termiche e da ritiro quali in seguito specificate per le diverse specie di strutture.

Le verifiche stesse sono da estendere di norma alla fondazione tenuto conto dei provvedimenti eventualmente previsti per migliorarne le caratteristiche meccaniche e di tenuta.


B. 4 Azioni sismiche.

Nelle verifiche di sicurezza delle dighe da costruire nelle zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed in quelle ad esse assimilate a norma dell’ottavo comma dell’art. B. 2. delle presenti norme, le azioni inerziali della massa strutturale e dell’acqua verranno assunte con le regole seguenti salvo quant’altro specificato ai punti C. 4. b) e H. 6.

a) Azioni inerziali della massa strutturale

Le azioni inerziali della massa strutturale sono costituite convenzionalmente dalle seguenti forze unitarie di volume:

1) orizzontali, parallele al piano della sezione maestra della diga, di valore


Fh = CW


ove:

C = (S - 2)/100 è il coefficien

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