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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 29/07/2003, n. 229
L. 29/07/2003, n. 229
L. 29/07/2003, n. 229
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[Premessa] |
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Capo I - Nuova disciplina in materia di semplificazione e riassetto normativo |
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Art. 1. - (Riassetto normativo e codificazione)1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, R e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sic |
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Art. 2. - (Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro "due anni" N2 dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, R come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri d |
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Art. 3. - (Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro)1. Il Governo è delegato ad adottare, "entro il 30 giugno 2005" N4 , uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia; b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le car |
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Art. 5. - (Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro "due anni" N2un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo |
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Art. 8. - (Riassetto in materia di metrologia legale)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro "ventiquattro mesi" N1sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia |
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Art. 10. - (Riassetto in materia di società dell'informazione)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazi |
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Art. 11. - (Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).1. Il Governo è delegato ad adottare, "entro trenta mesi" N3 dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto d |
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Capo II - Disposizioni in materia di analisi di impatto della regolamentazione e di atti normativi governativi. Disposizioni in materia di pubblico impiego(Omissis) |
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Capo III - Misure telematiche |
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Art. 16 - 17 - 18 - 19 |
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Capo IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 20. - (Norme transitorie)1. Per la legge per la semplificazione e il riassetto normativo dell'anno 2003 i termini di cui al co |
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“Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi)N6 1. Entro un anno |
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Art. 22. - (Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340)1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, R è sostituito dal seguente: «Art. 35. (Controversie in materia di masi chiusi). - 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano. |
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Art. 23. - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, è abrogata. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entr |
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