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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 26/06/1984
D. Min. Interno 26/06/1984
D. Min. Interno 26/06/1984
- D. Min. Interno 14/10/2022
- D. Min. Interno 03/09/2001
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Premessa |
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Art. 1. - Scopo |
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Art. 2. - Definizioni2.1 - Materiale Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.
2.2 - Reazione al fuoco Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.
2.3 - Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi |
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Art. 3. - Metodi di provaI metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti: UNI ISO 1182 (dicembre 1995) - Prove al fuoco - Prodotti edilizi - Prove di non combustibilità; UNI 8456 (ottobre 1987) - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di u |
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Art. 4. - Materiali e relativi metodi di provaNell'elenco allegato A.2.1 sono riportati i materiali con a fianco di ciascuno di essi i relativi metodi di prova atti a classificar |
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Art. 5. - Classificazione dei materialiI criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali combustibili sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate sono riportati nelle norme UNI 9177 (ottobre 1987), UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/ |
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Art. 6. - Impiego dei materialiLa classe di reazione al fuoco richiesta per l'impiego dei suddetti materiali in relazione alla specifica destinazione degli edifici |
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Art. 7. - Certificazione |
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Art. 8. - Procedure per l'omologazione dei materiali8.1 - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione Per la classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione del prototipo il produttore deve inoltrare al C.S.E. o ad altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'Interno domanda corredata di relativa scheda tecnica. 8.1.1 - Qualora la classificazione venga effettuata dal C.S.E. si adotterà la seguente procedura: entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza il C.S.E. richiederà la campionatura necessaria per la esecuzione delle prove e quella «testimone» nonché gli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime. L'interessato deve inviare le campionature richieste e l |
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Art. 9. - Validità, rinnovo e revoca dell'omologazione9.1. - Durata L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore.
9.2 - Rinnovo e decadenza Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, qualora queste non siano variate nel frattempo ed il produttore dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato, a meno che i materiali predetti non sia |
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Art. 10. - Procedure di classificazione e certificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione1. Il presente articolo si applica per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione, come di seguito specificati: a) prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011; b) materiali già in opera; c) materiali per usi specifici; d) materiali per usi limitati nel tempo; |
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Art. 11. - Accertamenti e controlli1. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile effettua accertamenti e controlli a campione sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10, presso le sedi di |
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Art. 12. - Invio delle domande e documentazioneLe domande ed i relativi allegati di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché le ricevute di versamento di cui all'art. 8.1 debbono |
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Allegati |
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Allegato A.2.1 - MATERIALI E RELATIVI METODI DI PROVANel seguente elenco di materiali e metodi di prova europei, questi ultimi devono considerarsi riferiti alla norma europea vigente al momento della certificazione: A) Elementi strutturali; A.1 - Elementi di chiusura verticali esterni e interni, portanti e non portanti (EN 13501-1); A.2 - Pilastri: (EN 13501-1); A.3 - Travi: (EN 13501-1); A.4 - Scale: (EN 13501-1); A.5 - Solai: (EN 13501-1); A.6 - Coperture: (EN 13501-1, EN 13501-5); |
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Allegato A.2.2 - METODI DI PROVA PER I MATERIALI ISOLANTIDEFINIZIONI Materiale isolante: è il manufatto commercializzato come tale individuabile tramite la sua denominazione commerciale. Componente isolante: nei materiali isolanti è l'elemento, o l'insieme di elementi, che hanno come funzione specifica quella di isolare. Materiale isolante in vista: il materiale isolante suscettibile una volta in opera, di essere direttamente investito dalla fiamma; il materiale è considerato in vista pure se, una volta posato, viene ricoperto da tappezzeria o da tinteggiatura. Materiale isolante non in vista: il materiale isolante inserito in una intercapedine integralmente delimitata da strutture di adeguata resistenza al fuoco e, pertanto, non suscettibile, una volta in opera, di essere direttamente investito dalla fiamma; anche il cosiddetto «isolamento a cappotto» è considerato materiale isolante non in vista.
A.2.2.1 - Materiale isolante in vista A.2.2.1.1 - Componente isol |
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