D. Min. Interno 25/01/2019 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Interno 25/01/2019

Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)

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Premessa


IL MINISTRO DELL’INTERNO


Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni, e in particolare l’art. 16, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,

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Art. 1. - Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246

1. È approvato l’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e che modifica le norme tec

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Art. 2. - Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una par

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Art. 3. - Disposizioni transitorie e finali

1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:

a. due anni

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Allegato 1 - Modifiche ed integrazioni all’Allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246 (Art. 1)


9. - Deroghe

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.


9-bis. - Gestione della sicurezza antincendio


9-bis.1 - Definizioni:

Ai fini del presente decreto, si definisce:

- EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza;

- GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza;

- Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio;

- L.P.: Livello di prestazione;

- h: altezza antincendi dell’edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.


9-bis.2 - Attribuzione dei L.P.:

Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

- L.P. 0 per edifici di tipo a) ( altezza antincendi da 12 m a 24 m);

- L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);

- L.P. 2 per edifici di tipo d) ( altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);

- L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);

- Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali N1, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.


9-bis. 3 - Misure gestionali in funzione dei L.P.

Ai fini del presente decreto, il responsabile dell’attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:


9-bis.3.1 - L.P.0 (12 m h < 24 m)


Tabella 0 - Misure gestionali per il livello di prestazione 0



Compiti e funzioni

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