Errata Corrige in G.U. 05/01/2013, n. 4.
Il provvedimento interviene sul testo del D.M. 19/08/1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, modificandone il campo di applicazione.
In particolare viene eliminato il limite massimo di 0,8 m di altezza previsto per palchi e pedane per artisti ai fini dell'esclusione dalla disciplina delo D.M. 19/08/1996 in commento. Inoltre viene inserito un rimando alla disciplina di cui al Titolo IX - (Luoghi e spazi all'aperto) del medesimo D.M. 19/08/1996
Ai sensi di dette modifiche, l'art. 1 del D.M. 19/08/1996, comma 2, lettera a), prevede che sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19/08/1996 i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto.