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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Interno 15/02/1951, n. 16
Circ.Min. Interno 15/02/1951, n. 16
Circ.Min. Interno 15/02/1951, n. 16
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Titolo I |
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CAPO I - NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO |
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Art. 1.Chi intende costruire un locale qualsiasi, deve presentare alla Prefettura, unitamente alla domanda di autorizzazione, il relativo progetto corredato da: 1) una planimetria in scala 1 : 500 rappresentante l'area occupata dalla costruzione e le aree adiacenti con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino a una distanza di metri 100 dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe sino allo sbocco delle |
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Art. 2.La Prefettura, prima di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale d |
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Art. 3.La Prefettura, nel trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale dello Spettacolo - le domande di cui sopra, dovrà fornire i segue |
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Art. 4.Per i cinema con apparecchi per la proiezione di pellicole a formato ridotto le domande debbono esser |
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Art. 5.Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti é rilasciato direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, soltanto pe |
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Art. 6.Dell'avvenuta concessione del nulla osta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Prefettura provvederà entro 15 giorni a dare comunicazione agli intere |
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Art. 7.Dopo la presentazione della documentazione di cui all'articolo precedente, la Commissione provinciale |
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Art. 8.La concessione del nulla osta dei locali al chiuso viene subordinata, sotto pena di decadenza, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ottenuto nulla osta e siano condotti a termine entro 18 (diciotto) mesi dalla data di inizio. |
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Art. 9.Ultimata la costruzione del locale l'esercente é tenuto a presentare alla Prefettura domanda d |
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Art. 10.Gli ampliamenti delle sale cinematografiche che non comportano aumento di posti, la rinnovazione delle licenze per spettacoli teatrali, cinematografici e misti e i passaggi di gestione da un esercente ad un altro sono di competenza della Prefettura che vi provvede, sentita |
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Art. 11.Per i cinema parrocchiali i nulla osta e le relative licenze di esercizio debbono essere intestate al |
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CAPO II - COMMISSIONE DI VIGILANZA |
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Art. 12.La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo é quella prevista dall'art. 80 d |
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Art. 13.Le verifiche della Commissione di vigilanza dovranno essere disposte tutte le volte che saranno riten |
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Art. 14.La visita della Commissione di vigilanza deve essere chiesta tempestivamente, da chi ne abbia interes |
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Titolo II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
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CAPO I |
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Art. 15.Le presenti norme riguardano la costruzione e l'esercizio dei locali in cui hanno luogo spettacoli o |
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Art. 16. - Definizione del locale.Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spett |
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Art. 17. - Classificazione dei locali.1) Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di riviste e varietà, caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature. |
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Titolo III - NORME GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI |
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CAPO I - ISOLAMENTO |
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Art. 18. - Isolamento dell'edificio.N1I locali devono essere isolati da altri edifici, mediante interposizione di strade o piazze pubbliche, od, eccezionalmente, anche di ampi cortili a cielo scoperto |
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Art. 19. - Requisiti dell'area.L'area per la costruzione di un locale deve essere scelta, oltre che tenendo conto del necessario iso |
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Art. 20.I teatri della capacità di oltre duemila spettatori non potranno essere incorporati in edifici adibiti ad altri usi. |
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Art. 21.I cortili o le vie private di cui all'art. 18 dovranno avere superficie libera sufficiente a contener |
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Art. 22.Le strutture (muri, solai, ecc.) di separazione dei locali da altri edifici o ambienti devono essere |
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Art. 23.Isolamento della scena. - Nei teatri della capacità di oltre mille spettatori, il perimetro esterno dell'edificio co |
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Art. 24.Abitazioni ed esercizi ammessi entro il locale. - Nel locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla gestione ed amministrazione, nonché l'abitazione del cust |
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CAPO II- MATERIALI E STRUTTURE |
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Art. 25. - Strutture e materiali consentiti.(Abrogato con D.M. 6-7-1983). |
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Art. 26. - Ignifugazione dei materiali combustibili.(Abrogato con D.M. 6-7-1983). |
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Art. 27. - Tetto.(Abrogato con D.M. 6-7-1983). |
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Art. 28. - Collaudo delle strutture. |
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Art. 29. - Finestre.Le aperture delle finestre non debbono avere inferriate né chiusure fisse salvo casi ecceziona |
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CAPO III - SEPARAZIONE TRA SALA E SCENA |
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Art. 30. - Ambienti necessari alla scena ed alla sala e loro separazioni.Il progetto di un locale deve prevedere tutti gli ambienti necessari al suo regolare funzionamento, in relazione alla sua importanza, nonché al genere di spettacolo cui esso é destinato. |
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Art. 31. - Sipario di sicurezza .N4Nei teatri con capacità di 1.000 spettatori ed oltre, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza |
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Titolo IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALA |
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CAPO I - PLATEA |
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Art. 32. - Livello della platea.La platea dei locali di cui ai n. 1 o 3 dell'art. 17 deve, di regola, essere al livello del piano str |
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Art. 33. - Locali sotto il livello stradale.Solo eccezionalmente, per "locali " capaci di non oltre 800 spettatori, é ammesso che il pavimento della sala sia a livello inferiore a quello stradale purché: |
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Art. 34. - Distribuzione dei posti a sedere.I posti a sedere debbono essere distribuiti in gruppi di non più di 10 file. Uno o più gruppi di file nel senso longitudinale della sala costituiscono un settore. |
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Art. 35. - Larghezza delle uscite.Le porte di uscita della sala verso i corridoi di disimpegno e quelle che conducono all'esterno, le scale ed i passaggi in genere debbono avere larghezza utile calcolata come segue: 1) in ragione di m 1,20 per ogni cento spettatori che devono transitarvi quando essi provengano da locali la cui platea é a piano di strada; 2) i |
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Art. 36. - Gradini nei passaggi.Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini; qualora in via di eccezione venissero |
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Art. 37. - Pendenza di corridoi o passaggi.Eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare il rapporto di 1/20. |
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Art. 38. - Superfici levigate.I pavimenti in genere, e i gradini in particolare non debbono avere superfici eccessivamente levigate |
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CAPO II - ORDINI Dl GALLERIE |
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Art. 39. - Distribuzione dei posti negli ordini.Per quanto riguarda la distribuzione dei posti a sedere, le dimensioni e la distribuzione dei passagg |
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Art. 40. - Ordini di palchi.Sono ammessi non più di sei ordini di palchi. Soluzioni diverse dovranno essere approvate caso |
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CAPO III - SISTEMAZIONE DEI POSTI PER GLI SPETTACOLI |
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Art. 41. - Sedili permessi.Tutti i posti a sedere debbono essere numerati. La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed |
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Art. 42. - Uso di sedie o panche.Qualora in locali non provvisti di installazione permanente di posti a sedere, come stabilito nell'art. 41, venisse concesso da parte delle autorità l'impiego temporaneo di sedie, queste debbono venire collegate a gruppi |
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Art. 43. - Divieti per i sedili.É vietato collocare sedili mobili nei passaggi che conducono ai posti a sedere. |
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Art. 44. - Posti in piedi.Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala . |
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Art. 45. - Aree per posti in piedi.Le aree previste nel precedente articolo per i posti in piedi possono essere disposte soltanto poster |
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CAPO IV - CONTROLLO ALL'INGRESSO - GUARDAROBA |
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Art. 46. - Barriere o cordoni per avviare il pubblico.La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire intralcio all'uscita del pubblico in caso di emergenza. |
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Art. 47. - Guardaroba.Il guardaroba é obbligatorio per tutti i locali. |
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CAPO V - SCALE |
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Art. 48. - Costruzione.Le scale devono avere strutture portanti in cemento od altre di equivalente resistenza al fuoco; il m |
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Art. 49. - Illuminazione e aerazione.Le scale devono essere convenientemente illuminate e aerate. |
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Art. 50. - Distribuzione.Le scale debbono essere di norma distribuite simmetricamente rispetto all'asse longitudinale del locale. Ogni ordine di |
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Art. 51. - Gradini, rampe, pianerottoli.I gradini debbono essere di pianta rettangolare, avere una pedata non inferiore a cm 30 ed alzata non superiore a cm 17. Le rampe delle scale debbono essere rettilinee, avere non meno di tre gra |
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Art. 52. - Scale esterne per servizio dei vigili del fuoco.A giudizio della Commissione provinciale di vigilanza e per locali di particolare importanza, potr&ag |
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CAPO VI - USCITE - CORRIDOI |
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Art. 53. - Disposizioni per le uscite.Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno computati per intero i vani d'ingresso, purché |
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Art. 54. - Tipi di porte ammessi.Unico tipo di porta ammesso é quello a due battenti rigidi aprentesi verso l'esterno, o, per l |
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Art. 55. - Ingombro dei serramenti.I battenti delle porte non debbono ostruire, quando sono aperti, passaggi o corridoi. |
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Art. 56. - Disposizioni sulla chiusura delle porte.I serramenti e le porte di uscita debbono avere un sistema di chiusura a barre di comando o altro sis |
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Art. 57. - Costruzione dei serramenti.Le porte devono essere di costruzione robusta, senza applicazione di vetri, a meno che si tratti di v |
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Art. 58. - Ostacoli alla apertura delle porte e loro visibilità.É vietata la immobilizzazione delle porte anche mediante una semplice legatura con cordicella. |
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Art. 59. - Disponibilità delle uscite.Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui il locale dispone debbono poter essere utilizzat |
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CAPO VII - ACUSTICA |
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Art. 60. - Acustica ed isolamento acustico.Le sale destinate a spettacoli, concerti e conferenze debbono essere realizzate in modo da garantire il soddisfacimento dei seguenti principali requisiti dal punto di vista acustico: |
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Titolo V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA |
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CAPO I - SCENA |
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Art. 61. - Edificio contenente la scena e scena propriamente detta.(Abrogato con D.M. 6-7-1983) |
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Art. 62. - Scena.Nei teatri la scena comprende: |
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Art. 63. - Altezza della scena.Il piano di copertura della scena deve risultare sopraelevato rispetto al punto più alto della |
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Art. 64. - Disposizioni per la scenaNella scena propriamente detta sono vietati camerini, magazzini, ecc., e la destinazione di qualsiasi |
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Art. 65. - Posti di deposito di materiali sulla scenaNei teatri gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi che, per necessità dello spettacolo del gi |
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CAPO II - CORRIDOI, SCALE, PORTE, USCITE VERSO L'ESTERNO |
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Art. 66. - Corridoi di disimpegno della scenaAd eccezione dei magazzini, che possono comunicare direttamente con la scena essendone separati da porte resistenti al fuoco, tutti i locali della scena debbono accedere su corridoi di disimpegno situati all' |
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Art. 67. - Scale a prova di fumoNei teatri più importanti la Commissione di vigilanza potrà richiedere che alcune scale di sicurezza siano a prova di fumo. |
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Art. 68. - Uscite ai piani di manovraNei teatri propriamente detti ogni ripiano della scena (gallerie di manovra, piani forati, ecc.) deve |
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Art. 69. - Scale e ripostigli vietatiLe scale a chiocciola sono da evitare e solo eccezionalmente possono essere autorizzate per servizi s |
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CAPO III - SIPARIO DI SICUREZZA |
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Art. 70. - Funzionamento del sipario di sicurezzaIl sipario di sicurezza deve costituire una separazione, resistente al fuoco e a tenuta di fumo, dell |
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Art. 71. - Comando del sipario di sicurezzaI comandi del sipario di sicurezza debbono essere ubicati in condizioni tali da consentire facile e s |
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Art. 72. - Protezione del sipario di sicurezzaIl sipario di sicurezza sarà protetto dal lato scena con dispositivo di pioggia di raffreddamento o automatica o a com |
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CAPO IV - LUCERNARI ED APERTURE PER REGOLARE IL TIRAGGIO IN CASO D'INCENDIO |
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Art. 73. - Apertura e tiraggioLa copertura della scena dovrà presentare nella sua parte più alta e più lontana |
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Art. 74. - Cavedi di tiraggioQualora esistessero ambienti interposti fra il palcoscenico ed il resto dell'edificio, dovranno esser |
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CAPO V - CAMERINI E CAMERONI |
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Art. 75. - UbicazioneI camerini e cameroni per artisti debbono essere sistemati nell'edificio della scena, esternamente ai |
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Art. 76. - AerazioneI camerini e cameroni per artisti devono essere aerati direttamente mediante finestre prospicienti al |
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Art. 77. - Ampiezza e serviziI camerini devono avere di massima una superficie non inferiore a mq 4; debbono essere riscaldati razionalmente nella stagione fredda (circa |
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CAPO VI - LABORATORI, MAGAZZINI ED IMPIANTI AUSILIARI |
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Art. 78. - LaboratoriI laboratori a servizio del teatro debbono essere ubicati di norma nell'edificio della scena e sempre es |
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Art. 79. - MagazziniI magazzini debbono corrispondere costruttivamente alle stesse norme dei laboratori. Può, per& |
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Art. 80. - Rete di sicurezzaNella costruzione dei locali dove possano svolgersi esercizi acrobatici a considerevole altezza, debb |
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Art. 81. - ScuderieLe scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero di animali debbono essere assolutamente separati |
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Titolo VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE CINEMATOGRAFICHE |
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CAPO I - COSTRUZIONE |
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Art. 82. - Cabina di proiezioneN10La pianta della cabina di proiezio |
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Art. 83. - Strutture ed accessiN10La cabina di proiezione deve esser |
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Art. 84. - Aerazione della cabina.(Abrogato con Circ. n. 28 dell'1-3-1963). |
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Art. 85.N10 - Aperture prescritte nelle pare |
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CAPO II - IMPIANTI ED ATTREZZATURE |
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Art. 86. - Impianti elettriciPer quanto riguarda gli impianti elettrici, dovranno osservarsi le norme di cui all'allegato " A " con le seguenti avvertenze: |
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Art. 87. - Interruttori e comandiL'impianto elettrico della cabina nel suo complesso, escluso soltanto un circuito dell'illuminazione di sicurezza deve essere comandato da un interruttore generale posto fuori della cabina in prossimità della porta di accesso. |
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Art. 88. - Impianti elettriciN11Macchine elettriche, trasformatori |
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Art. 89. - Deposito e avvolgimento pellicoleN10Nella cabina deve essere prevista |
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Art. 90. - Apparecchio di proiezioneN12L'apparecchio di proiezione deve avere dispositivi che provvedano: a) ad intercettare sicuramente il fascio |
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CAPO III - MEZZI DI SPEGNIMENTO INCENDI |
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Art. 91. - Piccoli mezzi di spegnimentoNella cabina deve essere tenuto un estintore a secco o a CO2 ed uno idrico ed inoltre una coperta di |
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Art. 92. - Manovra di incendio.(Abrogato dalla Circ. n. 12 del 24-1-1963). |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI PER I LOCALI IN CUI SI PROIETTANO SOLTANTO PELLICOLE DI SICUREZZA |
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Art. 93Non é necessaria la costruzione della cabina in quei locali nei quali vengono proiettate soltanto " le pellicole di sicurezza " e cioé quelle che, a contatto con una fiamma o un corpo incandescente, bruciano lentamente senza produzione di fiamma e di apprezzabile fumo, senza che la combustione si propaghi velocemente |
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CAPO V - DISPOSIZIONE PER I PICCOLI APPARECCHI CINEMATOGRAFICI AUTOMATICI |
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Art. 94Gli apparecchi di proiezione cinematografici funzionanti automaticamente (per esempio, con l'introduzione di una moneta o di un gettone) potranno utilizzare soltanto "pellicole di sicurezza" di corto me |
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Titolo VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LOCALI ALL'APERTO O PER LOCALI NON COSTRUITI PER DESTINAZIONE A PUBBLICI SPETTACOLI |
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CAPO I |
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Art. 95I locali di pubblico spettacolo all'aperto, di cui al comma 7° dell'art. 17, debbono rispondere, |
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Art. 96Tutti i locali di pubblico spettacolo all'aperto, quando la loro capienza superi i 30.000 spettatori |
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Art. 97Le installazioni sportive debbono essere separate dalla zona riservata al pubblico da un ostacolo ins |
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Art. 98Le tribune degli stadi, campi sportivi, ecc., ed in generale tutte le installazioni destinate ad accogliere il pubblico, debbono essere costruite in muratura o in cemento armato N17. |
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Art. 99La capienza di uno stadio o di un campo sportivo si calcola in base allo sviluppo in metri dei gradoni diviso per 0,48. La eventuale supercapienza si calcola dividendo la superficie in mq delle gradi |
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Art. 100Le biglietterie debbono essere installate lontano dagli ingressi e possibilmente in costruzioni indip |
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Art. 101Gli impianti igienici di ogni settore debbono comprendere almeno un gabinetto e 3 orinatori per ogni |
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Art. 102Negli stadi con capienza superiore ai 30.000 spettatori deve essere prevista la sistemazione di posti |
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Art. 103Negli stadi e campi sportivi debbono essere previsti sufficienti ambienti per il deposito degli attrezzi, almeno due spogliatoi per gli atleti ed un terzo per gli arbitri e giudici di gara. Gli ambienti destinati a spogliatoi d |
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PISCINE |
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Art. 104L'agibilità delle piscine é subordinata all'osservanza delle norme sanitarie stabilite |
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Art. 105Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucciolevole di co |
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Art. 106Per la zona riservata agli impianti per i tuffi debbono essere osservate le seguenti norme: a) sia i trampolini che le piattaforme debbon |
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Art. 107La capacità del pubblico di una piscina deve essere calcolata in relazione o al volume dell'ac |
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Art. 108L'accesso alla piscina deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e z |
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Art. 109Gli impianti igienici debbono comprendere almeno: |
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Art. 110Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla se |
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PISTE AUTOMOBILISTICHE |
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Art. 111Piste ad anello chiuso in velodromi: a) debbono essere adottate strutture che gara |
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Art. 112L'agibilità della pista, in relazione ai mezzi che su di essa debbono essere impiegati, deve e |
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Art. 113Le piste in terra battuta possono essere utilizzate solo per gare ciclistiche. |
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Art. 114Il pubblico può essere ammesso nella zona interna alla pista solo quando vi si possa accedere |
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Art. 115.N19Per la loro agibilità debbono essere osservate le seguenti norme: a) il fondo stradale deve essere di natura uniforme e in buone condizioni. Debbono essere evitate in modo assoluto riparazioni che per qua |
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Art. 116. - IppodromiLa pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli debbono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal p |
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Art. 117. - Fiere, parchi di divertimento.In occasione di impianti di fiere, parchi di divertimento e simili locali all'aperto di rilevante importanza a giudizio delle autorità di pubblica sicurezza, la Commissione di vigilanza dovrà assicurarsi: 1) che la localit&agrav |
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Art. 118. - Proiezioni cinematografiche in fiere o esposizioni.In occasione di fiere, esposizioni e simili, potranno essere autorizzate proiezioni cinematografiche in locali, costruiti in legno o, comunque, non regolamentari dal punto di vista della resistenza al fuoco dei materiali di costruzione, purché vengano proiettate soltanto " pellicole di sicurezza " (vedi articolo 93) e siano osservate: a) le norme di cui al Titolo IV per quanto concerne le porte d |
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Art. 119. - Proiezioni cinematografiche da autofurgoni.Proiezioni cinematografiche da cabine costituite da autofurgoni di tipo approvato, possono essere aut |
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Titolo VIII - NORME IGIENICHE - SERVIZI TECNICI |
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CAPO I - SERVIZI IGIENICI E NORME RELATIVE |
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Art. 120. - Osservanza dei regolamenti d'igiene. Cubatura dei locali.Per la costruzione dei locali da adibirsi a pubblico spettacolo debbono essere osservate le norme pre |
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Art. 121. - Servizi igienici per la sala.Ogni locale deve essere dotato di un adeguato numero di latrine per uomini e donne, segnalate da appo |
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Art. 122. - Prescrizioni costruttive e d'impianto.Ogni latrina, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da un'antilatrina. Tanto la latrina che l'antilatrina debbono essere ventilate direttamente dall'esterno. |
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Art. 123. - Servizi igienici per la scena.Nell'edificio scena, in prossimità dei camerini per gli artisti, deve essere sistemato un nume |
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Art. 124. - Armadio frigorifero.Ove al locale sia annesso un bar, esso deve essere dotato di acqua corrente. Ove sia necessario un ar |
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Art. 125. - Acqua potabile.Ogni locale deve essere munito di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizi |
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CAPO II - SERVIZI TECNICI - NORME GENERALI |
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Art. 126. - Locali per servizi pericolosi e molesti.In genere tutti i servizi tecnici, che possono presentare qualche pericolo di incendio o di produzione di vapori e gas nocivi od essere altri |
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CAPO III - RISCALDAMENTO |
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Art. 127. - Tipi di riscaldamento e loro efficacia.Il riscaldamento dei locali di spettacolo deve essere effettuato con impianti di tipo centrale, e cio |
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Art. 128. - Disposizioni sui radiatori.Negli impianti ad acqua e a vapore, le condotte ed i radiatori debbono essere disposti ed eventualmen |
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Art.129. - Protezione delle tubazioni.Le tubazioni metalliche degli impianti di riscaldamento debbono, in tutte le parti non destinate a fu |
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Art. 130. - Stufe isolate.Nessun caminetto o nessuna stufa a fuoco diretto di qualunque tipo può essere collocata o mant |
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CAPO IV - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA DI AERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA |
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Art. 131. - Generalità.Gli impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione e di condizionamento d'aria, dovranno essere tali |
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Art. 132. - Temperatura ed umidità.Gli impianti di condizionamento d'aria dovranno essere costruiti e mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seg |
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Art. 133. - Sistemi di refrigerazione vietati.É proibito installare impianti di refrigerazione senza la necessaria deumidificazione. |
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Art. 134. - Dispositivi di sicurezza.1) I comandi e controlli principali della macchina refrigerante e di tutte le apparecchiature inerenti al funzionamento degli impianti di condizionamento dovranno essere disposti in un apposito quadro che deve essere installato in un locale adiacente a quello in cui é in esercizio la macchina refrigerante, da questo separato mediante una porta a tenuta stagna del tipo antigas; tra i due locali vi saranno dei fori di ispezione opportunamente corredati di vetri di sicurezza che permettano di vedere la centrale frigorifera del locale in cui sono installati i comandi. La porta dovrà essere munita di un dispositivo atto a mantenerla permanentemente chiusa. 2) Tutte le apparecchiature in cui circoli o sia depositato il fluido refrigerante (a meno che non si tratti di acqua o di aria) dovranno essere raccolte in un unico ambiente le cui porte siano a tenuta di gas. Detto ambiente non potrà essere contemporanea |
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Art. 135.Impianti distinti per sale e scena. - Qualora nell'impianto di condizionamento d'aria anche una parte |
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Art. 136. - Isolamento.I complessi costituiti dai ventilatori e dalle annesse camere a polvere, camera di miscela, di filtra |
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Art. 137. - CondotteLe condotte aerotermiche, come pure le camere di distribuzione, debbono essere costruite con materiali resistent |
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Art. 138.Attraversamento di locali pericolosi. - Le condotte non debbono passare attraverso i locali pericolos |
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Art. 139. - Tenuta delle condotte.Le condotte debbono essere a perfetta tenuta lungo tutto il loro percorso; a tal fine si impiegherann |
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Art. 140. - Aperture nelle condotte.Le condotte non debbono presentare altre aperture all'infuori di quelle strettamente necessarie per l |
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Art. 141. - Attraversamento di struttura.Dove le condotte passano attraverso muri, pareti divisorie o pavimenti, lo spazio attorno ad esso dov |
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Art. 142. - Bocche di aspirazione degli ambienti.Le bocche di aspirazione dovranno essere realizzate in modo che non possano penetrarvi detriti e che |
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Art 143 - Dispositivi di intercettazione automatici.Il passaggio della condotta attraverso muri tagliafuoco deve essere evitato il più possibile. |
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Art 144 - Bocche di presa d'aria esterna.Le bocche di presa di aria esterna dovranno essere ubicate con particolare discernimento; dovranno pe |
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Art 145 - Filtri dell'aria.I filtri dell'aria non dovranno essere di tipo combustibile e dovranno permettere una separazione di |
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Art 146 - Dispositivi di comando e controllo.Ogni impianto dovrà essere dotato di un dispositivo di comando a mano per l'arresto dei ventil |
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CAPO V - ILLUMINAZIONE |
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Art 147 - Generalità.Tutti i locali di spettacolo devono essere illuminati elettricamente con adeguata e graduabile intensità luminosa. |
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Art 148 - Impianti normali e di sicurezza.Ogni locale deve avere due impianti distinti di illuminazione |
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Art. 149. - Caratteristiche dell'illuminazione di sicurezza.La illuminazione di sicurezza deve essere ottenuta con sorgente di energia completamente indipendente da quella della illuminazione normale e d |
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Art. 150. - Batterie.Le batterie di alimentazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza, debbono essere mantenute se |
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Art. 151. - Corpi illuminanti di sicurezza.Ogni corpo illuminante della luce di sicurezza dovrà essere contrassegnato da visibile targhet |
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CAPO VI - IMPIANTI PER ESTINZIONE INCENDI |
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Art. 152. - Impianto idraulico normale di incendio.N20Tutti i locali di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 17 debbono essere muniti di impianto fisso di idranti sotto pressione. É fatta eccezione soltanto per i |
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Art. 153. - Pioggia automatica e a comando.A giudizio della Commissione di vigilanza potrà essere richiesto un impianto idraulico a piogg |
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Art. 154. - Impianto idraulico esterno.É altresì necessario che nelle vie e piazze adiacenti ai locali di particolare importan |
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Art. 155. - Alimentazione degli idranti.Gli idranti dovranno essere alimentati di norma dai pubblici acquedotti. A seconda dell'importanza dei locali, e delle condizioni di efficienza degli acquedotti, a giudizio della Commissione provinciale di vigil |
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Art. 156. - Potenzialità degli impianti.N20Le caratteristiche degli impianti |
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Art. 157. - Altri mezzi di estinzione.In aggiunta agli idranti, saranno opportunamente distribuiti nei vari ambienti dei locali di cui all'art. 17, estintori ed altri mezzi portatili di speg |
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Art. 158. - Installazione per altri locali.Per i teatri all'aperto con installazioni a carattere permanente la Commissione provinciale di vigila |
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Titolo IX - DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER L'ESERCIZIO |
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CAPO I - OBBLIGHI PER L'ESERCENTE |
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Art. 159. - Prospetti ed istruzioni per il servizio incendi.Prima di aprire all'esercizio un locale, l'esercente dovrà esibire al Comando del Corpo dei vigili del fuoco, le planimetrie interessanti il servizio antincendi dalle quali risultino chiaramente: 1) l'ubicazione: |
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Art. 160. - Feste e veglioni.Volendosi usare un locale per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizio (feste, veg |
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Art. 161. - Prove generali.É fatto obbligo alla direzione dei teatri di preannunciare all'autorità di P.S. ed al C |
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Art. 162. - Affissione della pianta del locale e del regolamento.Nei corridoi ed in altre località opportune, dovranno essere affissi quadri con la pianta del |
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Art. 163. - Divieto di fumare e d'ingombro.L'amministrazione e la direzione dei locali sono tenute di regola ad esigere rigorosamente l'osservanza del divieto di fumare da parte del pubblico nella sala e sue dipendenze. |
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Art. 164. - Igiene dei gabinetti di decenza.I complessi dei servizi igienici dovranno essere tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia e |
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Art. 165. - Pulizia dei locali.I locali di pubblico spettacolo debbono essere costantemente tenuti in uno stato di perfetta pulizia, |
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Art. 166. - Manutenzione di impianti di riscaldamento ad aria, di aerazione e di condizionamento di aria.Le ispezioni alle condotte, sia di scarico che di ritorno, eseguite al fine di accertare la quantità di polvere o di detriti accumulatisi, debbono essere compiute ogni 3-4 mesi. Quando dall' |
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Art. 167. - Assistenza sanitaria.Gli esercenti dei locali di cui ai punti 1), 5), 6), 7) dell'art. 17 debbono provvedere ad assicurare |
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Art. 168. - Pulizia delle stalle.Nei circhi, anche se impiantati occasionalmente in via temporanea sotto tende, deve provvedersi ad un |
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Art. 169. - Spegnimento dell'illuminazione della sala.Lo spegnimento a fine spettacolo dell'illuminazione della sala ed ambienti annessi, per i quali trans |
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CAPO II - NORME DI ESERCIZIO PER LA SCENA |
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Art. 170. - Protezione degli scenari.Gli scenari debbono essere tenuti distanti dagli apparecchi di illuminazione non meno di 20 cm; se ne |
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Art. 171. - Scenari ammessi sulla scena.Il personale di scena dovrà porre la necessaria cura affinché gli scenari, le attrezzat |
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Art. 172. - Personale ammesso sulla scena.Il direttore di scena dovrà vigilare a che sul palcoscenico non sostino persone la cui presenz |
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Art. 173. - Armi da fuoco.Occorrendo fare uso di armi da fuoco in scena, queste non dovranno essere rivolte verso il pubblico; |
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Art . 174. - Fuochi d'artificio, bengala, ecc.Nelle prove generali e nelle rappresentazioni, occorrendo fare uso di fuochi di artificio o di bengal |
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Art. 175. - Lumi portatili.Di norma é vietato l'uso di lumi portatili sulla scena. |
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Art. 176. - Materie pericolose.É vietato introdurre nei locali anche minime quantità di materie facilmente infiammabili quali olii minerali, benzina, essenze e gas compressi o liquef |
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Art. 177. - Prove del sipario di sicurezza.Il sipario di sicurezza dovrà essere manovrato per far constatare al pubblico il buon funziona |
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Art. 178. - Verifiche del sipario di sicurezza.Ogni anno, all'inizio della stagione, tanto il sipario che il relativo macchinario dovranno essere sottoposti ad una |
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Art. 179. - Manutenzione del sipario di sicurezza.La pulizia e manutenzione dei meccanismi inerenti al funzionamento del sipario dovranno essere affida |
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Art. 180. - Limitazione del deposito e nell'uso delle pellicole infiammabili.(Abrogato con Circ. n. 72 del 29-7-1971). |
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Art. 181. - Limitazione nell'arredamento.(Abrogato con D.M. 6-7-1983). |
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Art.. 182. - Personale di servizio nella cabina.(Abrogato con Circ. n. 72 del 29-7-1971). |
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Art. 183. - Divieto di fumare nella cabina.N23Può essere consentito fuma |
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Art. 184. - Animali feroci.Qualora nello spettacolo debbano prendere parte, od anche solo apparire animali feroci, dovrà darsene avviso almeno quattro giorni prima all'autorità di P.S., affinché questa possa chiedere il pa |
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Art. 185. - Esercizi acrobatici.Gli esercizi acrobatici a grande altezza non potranno essere eseguiti se non sia stata predisposta la |
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Titolo X - SERVIZIO DI DIFESA INCENDI E SORVEGLIANZA |
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CAPO I - SERVIZIO DI DIFESA INCENDI |
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Art. 186. - Servizio di vigilanza dei vigili del fuoco.Il servizio di vigilanza é disimpegnato dal Corpo dei vigili del fuoco. |
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Art. 187. - Mezzi di spegnimento.Ciascun locale deve essere provveduto di un sufficiente numero di mezzi ed attrezzi atti a combattere |
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Art. 188. - Obbligatorietà del servizio dei vigili del fuoco.Nei teatri, circhi, teatri di varietà e cinema-teatri, di qualunque capienza, é obbliga |
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Art. 189. - Corpo di guardia.In ogni locale dove é prescritto il servizio permanente dei vigili del fuoco durante gli spett |
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Art. 190. - Impianti di segnalazione.In relazione all'importanza del locale saranno previsti impianti di campanelli elettrici, avvisatori |
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Art. 191. - Telefono.Tutti i locali di pubblico spettacolo di capienza superiore alle 600 persone debbono essere provvisti |
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CAPO II - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA |
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Art. 192. - Ispezione del funzionario di P.S.Il locale, prima dello spettacolo, potrà essere ispezionato in ogni sua parte dal funzionario |
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Art. 193. - Ispezioni all'inizio dello spettacolo.Nei teatri, circhi, teatri e cinema-teatri prima dell'entrata del pubblico, o prima ancora dell'ispez |
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Art. 194. - Ispezioni a fine spettacolo.Un'accurata visita a tutto il locale deve essere eseguita, successivamente a quella dei vigili del fu |
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Art. 195.- Ispezione della Commissione di vigilanza.Ciascun componente la Commissione di vigilanza ha facoltà di eseguire visite ed ispezioni ai vari locali. Dell'esito d |
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Titolo XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 196.Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i locali di nuova costruzione. Per tutti i locali preesistenti, é fatto obbligo ai titolari delle licenze di esercizio di presentare - entro il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione del presente reg |
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Art. 197.Per quanto riguarda le sale cinematografiche, quanto previsto dal precedente articolo verrà es |
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Art. 198.I sopralluoghi di cui all'art. 204 dovranno essere effettuati dalla C.P.V., in numero legale, cio&eac |
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Art. 199. - Norme per le visite ai locali esistenti.Nell'eseguire le visite di cui all'articolo precedente la Commissione di vigilanza accerterà che i locali siano: a) conformi, per quanto é possibile, in ciò che si riferisce alla costruzione, alle condizioni generali di igiene ed in particolare di aerazione; |
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Art 200. - Compensazione per asimmetria ai locali preesistenti.Qualora nei locali preesistenti non possa essere realizzata la simmetria delle uscite, la Commission |
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Art. 201. - Ripartizione dei lavori in più esercizi.Qualora nei locali preesistenti opere costruttive e di sistemazione di una certa importanza debbano n |
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Art. 202. - Deroghe parziali.Nell'eventuale riordinamento costruttivo di un locale preesistente la Commissione di vigilanza potr&a |
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Art. 203. - Competenza dei controlli.La vigilanza ed il controllo sull'applicazione del presente regolamento saranno esercitate, secondo l |
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Allegato "A" NORME PARTICOLARI DI COSTRUZIONE E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI TEATRI, CINEMATOGRAFI E LOCALI DI SPETTACOLI IN GENERE |
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1. - Definizione e norme generali.1.01 - Gli impianti elettrici in tali locali, oltre soddisfare alle Norme C.E.I., per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici, devono rispondere alle prescrizioni seguentiN25. 1.02 - Gli impianti per la produzione e la trasformazione dell'energia e in particolare tutti i trasformatori in olio devono essere disposti in un ambiente costruito con materiale incombustibile, possibilmente separato da tutti gli altri, con l'accesso dall'esterno e tale, in ogni modo, che in caso di esplosione od incendio degli impianti contenutivi non vi sia pericolo per gli altri ambienti del locale per pubblico spettacolo. Nello stesso ambiente va installato su ogni conduttura che vi arrivi dall'esterno, o che parta dal generatore quando l'energia sia prodotta in loco, un interruttore, manovrabile anche dall'esterno, il quale permetta di togliere completamente la corrente a tutto il locale ad eccezione del servizio incendio. L'accesso a tale ambiente sarà riservato alle persone appositamente autorizzate. |
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2. - Prescrizioni particolari per il palcoscenico.2.01 - Il quadro di distribuzione per i servizi della scena deve essere costruito ed ubicato in modo da non costituire alcun pericolo; tutti gli apparecchi devono essere installati con precauzioni tali da non poter essere danneggiati dai vari materiali usati sulla scena; inoltre il quadro dovrà essere accessibile soltanto al personale che vi é espressamente addetto. 2.02 - Per i reostati regolatori non é ammesso l'impiego di materiale combustibile né di olio. Quando sono stati usati a servizio di apparecchi alimentati a più di due fili non devono in nessun caso essere installati sul conduttore neutro. |
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3. - Esercizio.3.01 - L'impianto elettrico di un locale per pubblici spettacoli deve essere affidato per l'esercizio e la manutenzione ad una persona idonea (elettricista), coadiuvato, nel caso di impianti importanti, da uno o più aiutanti uno dei quali sia in grado di sostituirlo in caso di necessità. L'elettricista del teatro é anche responsabile nei confronti dell'elettricista eventualmente addetto alla compagnia agente. |
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4. - Disposizioni transitorie.4.01 - Le presenti norme si applicano integralmente ai nuovi impianti ed alla trasformazione completa |
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Allegato "B" SIPARIO DI SICUREZZAOltre le disposizioni contenute nel presente regolamento si terranno presenti le seguenti norme: - il sipario di sicurezza deve essere del tipo previsto dall'articolo 70; - gli organi per il suo funzionamento (salita e discesa mediante motore elettrico) dovranno essere montati in località prossima al sipario, in modo che il personale addettovi possa vedere se esso scende liberamente e se la discesa si arresti o sia comunque ostacolata; - il fornitore del sipario metallico dovrà costruire gli organi per la manovra normale (scatola di manovra e leva, controller, interruttori, funi di manovra) in modo che, chi fa agire il sipario, debba tenere la leva in mano fino a tanto che il sipario stesso abbia finito completamente la sua corsa e cioé l'impianto dovrà essere provvisto di un cosiddetto " ritorno automatico a zero "; - tanto le funi che sospendono il sipario od i contrappesi come pure quelle motrici del sipario, devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte per trazione e flessione combinata; tutte le carrucole che servono per il rinvio di dette funi come pure il tamburo della macchina dove si avvolgono e svolgono le funi stesse, dovranno avere un diametro di almeno 800 volte il diametro dei singoli fili della fune, dovranno cioé corrispondere pienamente alle disposizioni del decreto-legge in vigore per le funi destinate ad ascensori e montacarichi in servizio privato; - onde ottenere una maggiore sicurezza nell'impianto, le funi dovranno essere almeno due e cioé ciascun contrappeso del sipario dovrà essere sospeso con due funi; del pari le funi che provocano il movimento (funi di trazione) dovranno essere almeno due. La costruzione dell'impianto dovrà |
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