Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio
Il presente decreto definisce le classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio. Il provvedimento si applica ai materiali da costruzione, per tali intendendosi qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le quali a loro volta comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile. Il provvedimento classifica i prodotti in base alle loro caratteristiche di reazione al fuoco, stabilite nelle relative specificazioni tecniche, ove esistenti. Con successivi provvedimenti ministeriali saranno aggiornate le tabelle contenenti la classificazione dei prodotti in base alle loro caratteristiche di reazione al fuoco, conformemente alle decisioni emanate in materia dalla Commissione UE. Il provvedimento in esame dispone inoltre che i prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri della UE, e quelli provenienti dagli Stati contraenti l’accordo SEE o dalla Turchia, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l’uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza, se conformi al D.M. 5.8.1991, recante «Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all’edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco».
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
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1. Il presente decreto si applica ai prodotti da costruzione, come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 305/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
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Art. 3. - Prodotti con classificazione alla reazione al fuoco definita senza oneri di prova
1. Ai prodotti riportati negli elenchi di cui all'allegato C) del presente decreto è attribuita la classe di reazione al fuoco ivi
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Art. 4. - Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco
1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della UE, e quelli provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste e in attesa della loro emanazione, se conformi al decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1991.
2. Per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco è riportata nella dichiarazione di prestazione di cui all'art. 4 del Capo II del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
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Allegato A - Classificazione dei prodotti da costruzione
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Allegato B - Elenchi delle classi di reazione al fuoco attribuibili in conformità alla norma EN 13501-1
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Allegato C - Elenco dei materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e A1FL di reazione al fuoco di cui alla decisione 2000/147/CE senza dover essere sottoposti a prove
Per essere considerati delle classi A1 e A1FL senza essere sottoposti a prove, i prodotti devono essere composti solo di uno o più dei seguenti materiali. I prodotti composti mediante incollatura di uno o più dei seguenti materiali saranno considerati delle classi A1 e A1FL senza essere sottoposti a prove a condizione che la colla non superi lo 0,1% del peso o del volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo).
I pannelli (assemblaggio dei materiali isolanti, per esempio) che comportano uno o più strati organici e i prodotti che contengono materiali organici ripartiti in maniera non omogenea (ad eccezione della colla) sono esclusi dall'elenco.
Anche i prodotti costituiti da uno dei materiali seguenti ricoperto da uno strato non organico (prodotto metallico rivestito, ad esempio) devono essere considerati come appartenenti alle classi A1 e A1FL senza essere sottoposti a prove.
Nessuno dei materiali che figurano nella tabella può contenere più dell'1% in peso o volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo) di materiale organico ripartito in maniera omogenea.
Materiale
Osservazioni
Argilla espansa
Perlite espansa
Vermiculite espansa
Lana di roccia
Vetro multicellulare
Calcestruzzo
Include il calcestruzzo pronto per l'uso e prodotti prefabbricati in cemento armato o in calcestruzzo compresso
Calcestruzzo in granuli (granulati minerali leggeri a bassa densità, ad eccezione dell'isolamento termico integrale)
Può contenere aggiunte e additivi (come le ceneri volanti) pigmenti e altri materiali. Comprende elementi prefabbricati
Elementi in cemento cellulare trattati in autoclave
Elementi costituiti di leganti idraulici, come il cemento e/o la calce mescolati a materiali fini (materiali silicei, ceneri volanti, loppa di altoforno) e materiali cellulari. Comprende elementi prefabbricati
Fibrocemento
Cemento
Calce
Loppa di altoforno/ceneri volanti
Aggregato minerale
Ferro, acciaio e acciaio inossidabile
Non in forme finemente sminuzzate
Rame e leghe di rame
Non in forme finemente sminuzzate
Zinco e leghe di zinco
Non in forme finemente sminuzzate
Alluminio e leghe di alluminio
Non in forme finemente sminuzzate
Piombo
Non in forme finemente sminuzzate
Gesso e malte a base di gesso
Può comprendere additivi (ritardanti, materiali di riempimento, fibre, pigmenti, calce idratata, agenti di ritenuta dell'aria e dell'acqua, plastificanti), aggregati compatti (per esempio sabbia naturale o fine) o aggregati leggeri (perlite o vermiculite, per esempio)
Malta con agenti leganti inorganici
Malte per rinzaffo e intonaco, malte per massetti e malte per murature contenenti uno o più agenti leganti inorganici, quali cemento, calce, cemento per murature e gesso
Elementi in argilla
Elementi in argilla o in altre materie argillose che contengono o meno sabbia, combustibili o altri additivi. Comprende mattoni, pavimenti in mattonelle ed elementi in argilla refrattaria (per esempio rivestimenti interni dei camini)
Elementi in silicato di calcio
Elementi fabbricati a partire da un miscuglio di calce e di materiali naturalmente silicei (sabbia, ghiaia, rocce o miscuglio di questi materiali). Possono includere pigmenti coloranti
Prodotti in pietra naturale e in ardesia
Elementi in ardesia o in pietre naturali lavorate o non (rocce magmatiche, sedimentarie o metamorfiche)
Elementi in gesso
Comprende blocchi e altri elementi a base di solfato di calcio e di acqua contenenti eventualmente fibre, materiali di riempimento, aggregati e altri additivi, e può essere colorato con pigmenti
Mosaico alla palladiana
Include mattonelle prefabbricate e pavimentazione in sito
Vetro
Vetro temprato, vetro temprato chimicamente, vetro stratificato e vetro armato
Vetroceramica
Vetroceramica che comprende una fase cristallina e una residua
Ceramica
Comprende i prodotti in polvere di argilla pressata, i prodotti estrusi, vetrificati o meno
Sono di seguito riportati gli elenchi dei prodotti e/o materiali da costruzione ai quali è attribuita senza dover essere sottoposti a prove la classe di «reazione al fuoco» in relazione alle caratteristiche tecniche specificate.
PANNELLI A BASE DI LEGNO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO
Prodotto
Norma EN del prodotto
Condizione di utilizzo finale (6)
Densità minima (kg/m³)
Spessore minimo (mm)
Classe (7) (escluso pavimenti)
Classe (8) (pavimenti)
Pannello di particelle con legante a base di cemento (1)
EN 634-2
Senza intercapedine d'aria dietro il pannello
1000
10
B-s1, d0
Bfl-s1
Pannello di fibre, dure (1)
EN 622-2
Senza intercapedine d'aria dietro il pannello a base di legno
900
6
D-s2, d0
Dfl-s1
Pannello di fibre, dure (3)
EN 622-2
Con intercapedine d'aria chiusa non superiore a 22 mm dietro il pannello a base di legno
900
6
D-s2, d2
-
Pannello truciolare (1), (2), (5)
EN 312
Senza intercapedine d'aria dietro il pannello a base di legno
600
9
D-s2, d0
Dfl-s1
Pannello di fibre dure e semidure (1), (2), (5)
EN 622-2
EN 622-3
MDF (1), (2), (5)
EN 622-5
OSB (1), (2), (5)
EN 300
Legno compensato (1), (2), (5)
EN 636
"
400
9
D-s2, d0
Dfl-s1
Pannello di legno massiccio (1), (2), (5)
EN 13353
12
Pannello di particelle di lino (1), (2), (5)
EN 15197
"
450
15
D-s2, d0
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Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
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