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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 14/05/2004
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D. Min. Interno 14/05/2004
D. Min. Interno 14/05/2004
D. Min. Interno 14/05/2004
In vigore dal 08/06/2004.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Interno 05/07/2005
- D. Min. Interno 04/03/2014
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PremessaIL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570 R; |
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Art. 1. - Scopo e campo di applicazione1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli. |
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Art. 2. - Obiettivi1. Ai fini della prevenzione degli incendi e della sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi di G.P.L. con ca |
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Art. 3. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica |
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Art. 4. - Requisiti costruttivi1. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito sono specificamente costruiti |
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Art. 5. - Commercializzazione CE1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea, o da uno degli Stati aderent |
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Art. 6. - Abrogazioni1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia, ed in particolare le seguenti: |
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Art. 7. - Disposizioni complementari e finali1. All'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacit&ag |
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ALLEGATO - Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 mc |
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Titolo I - Disposizioni Generali |
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1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) «e successive modificazioni» N2. Inoltre, ai fini della presente regola tec |
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2. Riferimenti normativi N4Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di |
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Titolo II - Installazione |
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4. Generalità1. I serbatoi N6 devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. È vietata l'installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi. |
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5. Tipologie di installazione1. I serbatoi, a seconda delle caratteristiche costruttive, possono essere installati fuori terra o interrati «o ricoperti» N2. In «tutti» N5 i casi essi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. Quando i serbatoi sono installati a meno di 3 m da aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro i serbatoi fuori terra o il transito di veicoli sull'area di interro dei serbatoi. Questa protezione deve essere posta a distanza di almeno 1 m dal perim |
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Titolo III - Elementi pericolosi e relative distanze di sicurezza |
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6. Elementi pericolosi del deposito1. Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fini della determinazione delle distanze di |
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7. Distanze di sicurezza1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza: a) fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: 2,5 m, per depositi di capacità fino a 0,3 mc; 5 m, per depositi di capacità maggiore di 0,3 mc e fino a 3 mc; 7,5 m, per depositi di capacità oltre 3 mc e fino a 5 mc; |
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8. Distanze di protezione1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito di cui al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione: |
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9. Recinzione1. Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto; parte della recinzione può coincidere con la recinzione del terreno ove si svolge l'attività servita dal deposito di G.P.L. anche se in muratura, purché la zona di installazione del deposito stesso risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di cui al punto 8. Tra gli elementi pericolosi del deposito e la recinzione deve essere osservata una distanza minima di 1 m. |
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10. Altre misure di sicurezza1. I serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 5 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. Ove tale distanza non possa essere rispettata, la base della rete metallica, di cui al punto 9, comma 1, dovrà essere costituita da un muretto alto almeno 0,5 m. |
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Titolo IV - Serbatoi, accessori, vaporizzatori e tubazioni |
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11. Accessori1. Ciascun serbatoio, oltre agli accessori prescritti per le attrezzature a pressione, deve essere dotato dei seguenti accessori, indispensabili per il normale servizio cui è destinato: |
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12. Vaporizzatori, scambiatori termici e regolatori di pressione1. I vaporizzatori possono essere installati in prossimità dei serbatoi. 2. Gli sca |
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13. Tubazioni per G.P.L. in fase liquida1. Le tubazioni devono essere realizzate con materiali compatibili con il G.P.L.; esse possono essere installate sia fuori terra, sia interrate, sia in cunicolo. 2. Le tubazioni fuori terra devono essere disposte su appositi sostegni, devono essere ancorate e d |
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14. Tubazioni flessibili per il riempimentoLe tubazioni flessibili, in dotazione all'autocisterna, da utilizzarsi per il riempimento devono: |
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Titolo V - Messi ed impianti di estinzione incendi |
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15. Estintori1. In prossimità del serbatoio, anche all'esterno della recinzione, in adiacenza ai fabbricati |
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16. Naspi1. I depositi fuori terra di capacità superiore a 5 mc devono essere protetti con almeno un na |
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Titolo VI - Norme di esercizio |
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17. Requisiti del personale1. Il personale addetto al riempimento deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e |
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18. Operazioni di riempimento1. La posizione dell'area di sosta dell'autocisterna ed il percorso delle tubazioni di collegamento con i serbatoi non devono costituire pericolo per il normale transito delle persone e dei veicoli. L'area di sosta dell'autocisterna ed il serbatoio del G.P.L. non devono necessariamente essere mutuamente a vista. 2. Le operazioni di riempimento devono: essere effettuate con tubazioni flessibili in dotazione all'autocisterna, senza ricorrere a raccordi di passaggio di cui è fatto divieto assoluto; essere effettuate all'aperto e in modo che non si abbia dispersione di prodotto nell'atmosfera, salvo quella del |
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19. Operazioni di svuotamento1. È consentito lo svuotamento del serbatoio dal G.P.L. residuo in caso di dismissione, di ver |
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20. Obblighi degli utenti1. Gli utenti sono tenuti ad osservare le limitazioni imposte al contorno della zona di installazione del deposito ed a non alterarne le condizioni di sicurezza ai fini antincendio. |
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