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Circ. Ag. Entrate 21/02/2014, n. 2/E

Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23.
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Premessa

L’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23R, (di seguito decreto) come modificato dall’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104R, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall’articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito legge di stabilità 2014) introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.

Per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 10

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1. Modifiche all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR

L’articolo 10 del decreto ha riformulato l’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR che individua le aliquote di imposta applicabili per gli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

Per effetto delle modifiche introdotte con il citato articolo 10, nonché dall’articolo 1, comma 609, della legge di stabilità 2014, sono previste tre aliquote di imposta nella misura rispettivamente del:


9 per cento

per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi

2 per cento

per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)

12 per cento

per i trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale


In relazione a tali trasferimenti, per i quali trova applicazione l’imposta proporzionale di registro del 2, del 9 e del 12 %, l’imposta dovuta non può essere inferiore a 1000 euro.

Tali atti, inoltre, come disposto dall’articolo 10, comma 3, del decreto, e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.


Esempio n. 1)

Cessione a titolo oneroso di fabbricato abitativo per il quale non ricorrono le condizioni ‘prima casa’ di valore pari a 10.000 euro

In caso di trasferimento a titolo oneroso di un fabbricato abitativo per il quale non ricorrono le condizioni ‘prima casa’ in base alle nuove disposizioni, il trattamento fiscale è il seguente:


Tipologia di imposta

Misura dell’imposta

Imposta dovuta

Imposta di registro

(10.000 * 9 %) =900

1.000 (imposta minima)

Imposta ipotecaria

50 euro

50

Imposta catastale

50 euro

50

Totale imposte


Euro 1.100


Si riporta di seguito una tabella che sintetizza la tassazione applicabile ai trasferimenti di fabbricati abitativi, sulla base della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2013 e di quella applicabile a partire dal 1° gennaio 2014.


TABELLA N. 1 CESSIONE FABBRICATI ABITATIVI


Cedente

Tipo

Registro

Ipotecaria

Catastale

Privato Fuori dal campo Iva


Dal 2014

Fino al 2013

Dal 2014

Fino al 2013

Dal 2014

Fino al 2013


Prima casa

2%

3 %

50

168

50

168


Altro

9%

7%

50

2%

50

1%


L’impianto delineato dalle nuove disposizioni, consistente nell’applicazione dell’imposta di registro almeno nella misura minima di euro 1.000, nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catast

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2. Atti immobiliari soggetti ad IVA

L’articolo 35, commi da 8 a 10-sexies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 R, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, ha dettato una nuova disciplina dell’imposizione indiretta gravante sul settore immobiliare, introducendo un generalizzato regime di esenzione dall’IVA, con alcune eccezioni, per i trasferimenti di fabbricati.

Per effetto di tale riforma, è stato modificato anche l’articolo 10, comma 1, n. 8-bis del DPR n. 633 del 1972, norma espressamente richiamata dall’articolo 40 del TUR, che, come ricordato, detta il principio di alternatività IVA - Registro.

Detta norma stabilisce che“ per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni di servizi per le quali l’imposta non è dovuta….ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, nn. 8), 8-bis)..”.

Per effetto del richiamo all’articolo 10, n. 8-bis, tra le operazioni esenti per le quali non opera il principio di alternatività figurano anche le cessioni di immobili ad uso abitativo.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 147, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134, l’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972 R, è stato nuovamente modificato, al fine di ampliare le ipotesi in cui le cessioni di immobili, in linea di principio esenti da IVA, sono assoggettabili ad imposta.

Le modifiche apportate all’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972 non hanno, tuttavia, influito sul principio di alternatività IVA-Registro, e sulle eccezioni a detto principio, disposte dal citato articolo 40 del TUR, vale a dire l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, prevista per le cessioni di fabbricati abitativi esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8-bis, del DPR n. 633 del 1972.

Da ciò consegue che, in seguito alle modifiche apportate all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, che prevede che i trasferimenti di fabbricati sono soggetti ad imposta di registro nella misura proporzionale del 9 o del 2 %, dette aliquote trovano applicazione anche con riferimento alle ipotesi di cessioni di immobili esenti da IVA, di cui all’articolo 10, n. 8-bis, del DPR n. 633 del 1972.

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3. Effetti della riforma sugli atti societari: conferimento di beni immobili e assegnazioni ai soci

L’impianto normativo introdotto con l’articolo 10 del decreto esplica effetti anche in relazione agli atti di conferimento nelle società di qualunque tipo ed oggetto e negli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole di diritti di proprietà o di godimento su beni immobili e agli atti di assegnazione ai soci, associati o partecipanti, di beni immobili.

In particolare,

- l’articolo 4, lettera a), numero 1, della Tariffa, allegata al TUR, stabilisce che la costituzione e l’aumento del capitale o patrimonio, con conferimento del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili, diversi da quelli strumentali per natura indicati nel successivo numero 2, è soggetta a registrazione in termine fisso, con applicazione delle aliquote previste per i trasferimenti immobiliari dall’articolo 1, della Tariffa, parte I, allegata al TUR;

- l’articolo 4, lettera d), numero 2, prevede, inoltre, per gli atti di assegnazione ai soci, associati o partecipanti, non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, le medesime aliquote di cui alla citata lettera a). Da ciò consegue, che per gli atti di assegnazione aventi ad oggetto beni immobili, diversi da quelli indicati alla lettera a), numero 2, del medesimo articolo trovano applicazione le aliquote proporzionali dell’imposta di registro, previste dall’articolo 1 della Tariffa.

In virtù del richiamo operato all’articolo 1 della Tariffa, in relazione a tali atti, trovano, dunque, applicazione le aliquote ivi previste, per un importo minimo pari ad euro 1.000.

Coerentemente con i chiarimenti già resi, si precisa, inoltre, che per gli atti societari di conferimento e gli atti di assegnazione ai soci di beni immobili (assoggettati all’imposta di registro proporzionale di cui all’articolo 1 della

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4. Effetti della riforma sugli atti giudiziari - Atti recanti il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali immobiliari

L’articolo 8, lettera a), della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, dispone per gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili l’applicazione delle stesse aliquote stabilite per i corrispondenti atti.

La Nota II-bis in calce al medesimo articolo 8, prevede che i provvedimenti che accertano

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5. Esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie

L’articolo 10, comma 3, del decreto prevede, al comma 1, che “Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta ”;

Il legislatore ha dunque, introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, un regime di assorbimento che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti per i quali trova applicazione l’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Analoga misura di favore è prevista per tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti ai predetti atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, posti in essere per effettuare i relativi adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari.

In relazione a tali atti trova comunque applicazione l’imposta di registro, ove dovuta.

Con particolare riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, si precisa, che la misura fissa di euro 50 è applicabile solo in relazione agli atti assoggettati all’imposta di registro di cui all’articolo 1 della Tariffa, nonché in relazione agli atti e alle formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.


5.1 Atti e formalità direttamente conseguenti

Per quanto concerne l’individuazione degli “atti e formalità” ricompresi nella previsione del menzionato comma 3 dell’art. 10, si evidenzia che l’espressione “direttamente conseguenti” - rispetto agli atti assoggettati all’imposta proporzionale di cui l’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR ovvero assoggettati all’imposta nella misura minima di 1.000 euro - porta a ritenere comprese nell’ambito applicativo della disposizione unicamente quelle fattispecie che possano considerarsi di diretta conseguenza del trasferimento soggetto all’imposta prevista dal comma 1 ovvero dal comma 2 del medesimo articolo 10.

In tale prospettiva, possono considerarsi “atti e formalità direttamente conseguenti” agli atti assoggettati all’imposta di cui all’articolo 1 della Tariffa, oltre alle formalità eseguite per la trascrizione e la voltura di detti atti:

a) le eventuali note di trascrizione in rettifica e domande di voltura in rettifica di formalità relative ad atti di trasferimento assoggettati all’imposta di cui trattasi.

Per tali formalità in rettifica, trova applicazione l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro - da versare in relazione alla richiesta di esecuzione delle formalità nei registri immobiliari - ed opera l’esenzione di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto relativamente all’imposta di bollo, alle tasse ipotecarie e ai tributi speciali catastali. In relazione a tali formalità non è, invece, dovuta l’imposta catastale.

b) gli atti di rettifica di meri errori od omissioni materiali, quali quelli di cui all’art. 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, quando relativi ad atti di trasferimento assoggettati all’imposta di registro di cui all’articolo 1 della Tariffa in esame, nonché le correlate formalità di trascrizione e voltura catastale.

Detti atti sono soggetti all’imposta di registro nella misura fissa di euro 200, ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa allegata al TUR, e nel caso in cui comportino adempimenti presso il catasto, l’imposta catastale nella misura di euro 50. Qualora da tali atti di rettifica conseguano anche adempimenti presso i registi immobiliari, trova inoltre applicazione l’imposta ipotecaria di 50 euro, da versare in relazione alla richiesta di esecuzione delle formalità di trascrizione.

Relativamente all’imposta di bollo, alle tasse ipotecarie e ai tributi speciali catastali, opera l’esenzione di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto.

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6. Regole di determinazione della base imponibile

6.1 La disciplina del ‘prezzo-valore’

L’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che “in deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del TUR, è fatta salva l’applicazione dell’articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato TUR, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. Le parti hann

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7. Applicazione delle imposte minime di registro

L’articolo 10, comma 2, del decreto prevede che per gli atti aventi ad oggetto trasferimenti o costituzione di diritti reali relativi a beni immobili, cui si applicano le aliquote proporzionali dell’imposta di registro stabilite dall’articolo 1 della Tariffa, “… l’imposta, comunque non può essere inferiore a 1.000 euro”.

Al riguardo, appare opportuno chiarire, in via preliminare, che l’importo fissato dalla norma in 1.000 euro concretizza la misura minima di imposta da applicare per gli atti in argomento e non l’imposta effettiva da versare.

Per la registrazione di un atto di trasferimento immobiliare potrà essere corrisposto anche un importo inferiore a detto limite per effetto, ad esempio, della compensazione del credito d’imposta spettante per l’acquisto della ‘prima casa’ (come già si è avuto modo di chiarire al paragrafo 1.1.2), o dello scomputo, dall’imposta dovuta per il contratto definitivo di compravendita, dell’imposta di registro corrisposta in sede di registrazione del contratto preliminare, in relazione a caparre o acconti di prezzo.


Esempio 4)

Compravendita di immobile ‘prima casa’, per il quale in sede di registrazione del contratto preliminare di vendita è stata corrisposta, oltre alla imposta fissa di registro, anche l’imposta di registro pari ad euro 800, in relazione ad un acconto-prezzo.

• imposta di registro proporzionale calcolata per l’atto definitivo, pari ad euro 900 (da arrotondare all’importo minimo di 1000 euro);

• imposta di registro da imputare all’imposta principale pari ad euro 800;

• imposta di registro da corrispondere in sede di registrazione del contratto definitivo: euro 200.

La misura minima dell’imposta di registro di 1.000 euro, prevista dall’articolo 10, comma 2 del decreto si aggiunge a quella prevista dall’articolo 41 del TUR, secondo il quale: “L’ammontare dell’imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell’articolo 11 della tariffa, parte prima, ….” che trova applicazione per tutti gli atti diversi da quelli immobiliari, soggetti all’imposta proporzionale di registro di cui all’articolo 1 della Tariffa.

Si rammenta, al riguardo, che per effetto della previsione recata dall’articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104R (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) l’imposta fissa indicata nell’articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, è elevata ad euro 200. Al medesimo importo sono, inoltre, elevate le imposte fisse ipotecaria e catastale, applicabili, ad esempio, ad alcune tipologie di trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA.

Detto aumento riguarda, inoltre, l'imposta ipotecaria per le formalità, eseguite nei registri immobiliari, relative ad atti che non importano trasferimento di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento (a titolo meramente esemplificativo, contratti preliminari, locazioni ultranovennali, convenzioni, atti di vincolo, atti mortis causa, domande giudiziali e pignoramenti).


7.1 Criteri di applicazione dell’imposta minima di registro di 1.000 euro e dell’imposta fissa/minima di 200 euro di cui all’articolo 41 del TUR

Ai fini dell’applicazione dell’imposta minima di registro di 1.000 euro applicabile per i trasferimenti immobiliari di cui all’articolo 1 della Tariffa appare utile richiamare i principi già formulati da questa amministrazione, tra l’altro, con la circolare 29 maggio 2013, n. 18.

In tale sede, è stato chiarito che il principio generale a cui conformare la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, è sancito dall’articolo 21 del TUR, secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.

Si è anche visto che per “disposizione” si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridi

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8. Soppressione delle agevolazioni previste in leggi speciali

L’articolo 10 del decreto stabilisce, al comma 4, che “In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali”.

La dizione utilizzata dal legislatore è ampia, tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, non trovano più applicazione quelle previsioni normative che stabiliscono misure agevolate dell’imposta di registro intese quali riduzioni di aliquote, imposte fisse o esenzioni dall’imposta, per “agli atti di cui ai commi 1 e 2” del citato articolo 10; tali trasferimenti scontano, dunque, l’imposta di registro nella misura proporzionale ordinaria del 9, del 2 o del 12 per cento.

Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell’ambito dell’articolo 1 della Tariffa, ovvero atti non riconducibili tra quelli traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili

in genere o traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi.

Si riporta di se

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9. Regimi agevolativi applicabili

Come si è avuto modo di chiarire, l’articolo 10, comma 4, del decreto prevede la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

La soppressione disposta dall’articolo 10, comma 4, non opera con riferimento a quelle previsioni normative che non si sostanziano in una riduzione di aliquote, nella previsione di una imposta fissa o nella esenzione dall’imposta di registro.

Tale soppressione non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita.

Si pensi ad alcuni istituti, quali, la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale, che prevedono una normativa fiscale di carattere generale, che può trovare applicazione, tra l’altro, anche per i trasferimenti immobiliari, posti in essere nell’ambito degli stessi procedimenti.

Tali previsioni fiscali, come precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 2.225 del 5 febbraio 2014, devono “essere ritenute ancora vigenti, atteso che appare ragionevole ritenere che l’intervento del legislatore non avesse la finalità di modificare, con un provvedimento di natura fiscale, il corretto svolgimento delle procedure in questione…”.

Restano, parimenti, applicabili quelle agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili tra quelli a titolo oneroso di cui all’articolo 1 della Tariffa.

In deroga alla previsione di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto che sopprime tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, l’articolo 1, comma 608, della legge di stabilità 2014 ha previsto espressamente che tale soppressione non si applica per le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Inoltre, l’articolo 1, comma 737, della legge di stabilità per il 2014 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, una previsione normativa che stabilisce la tassazione nella misura fissa di 200 euro, ai fini dell’imposta di registro ipotecaria e catastale, per i trasferimenti gratuiti di beni effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione di enti

Si riporta di seguito un elenco delle previsioni fiscali che, sulla base di tali criteri, trovano applicazione anche a seguito della efficacia della previsione recata dall’articolo 10, comma 4, del decreto.

Ulteriori chiarimenti potranno essere formulati su diverse specifiche previsioni con successivi documenti di prassi.


9.1 La mediazione civile e commerciale

La mediazione è un istituto finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L’articolo 1 dello stesso decreto legislativo definisce la mediazione come “l’attività, comunque denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Il procedimento è finalizzato, pertanto, secondo la definizione propria dello stesso articolo 1, lettera c), alla conciliazione che rappresenta la “composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.

Al fine di incentivare l’accesso da parte dei cittadini a tale procedimento, che costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario, il legislatore ha introdotto all’articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010 una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo.

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10. Decorrenza delle nuove disposizioni

10.1 Decorrenza delle nuove disposizioni in materia di imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento e di costituzione di diritti reali immobiliari

Al fine di stabilire la decorrenza delle nuove misure dettate dall’articolo 10 del decreto in merito alla tassazione degli atti immobiliari, si richiama la previsione contenuta nel comma 5 del citato articolo 10, il quale chiarisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014”.

In assenza di una puntuale individuazione della decorrenza delle nuove misure, appare utile richiamare i principi dettati, ai fini dell’imposta di registro, dall’articolo 79 del TUR.

In considerazione di tale disposizione, come peraltro chiarito con la circolare 10 giugno 1986, n. 37, la legge applicabile alle singole fattispecie impositive previste negli atti pubblici, negli atti giudiziari e nelle scritture private autenticate, è quella vigente alla data di formazione di tali atti e non alla data della loro registrazione, mentre per le scritture private non autenticate è applicabile il regime tributario in vigore al momento della registrazione.

Sulla base di tali principi, si chiarisce, dunque, che le disposizioni recate dall’articolo 10 del decreto trovano applicazione per gli atti pubblici formati o autenticati a partire dal 1° gennaio 2014 e per gli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dalla medesima data. Per quanto riguarda, invece, le scritture private non autenticate occorre considerare la data di richiesta della registrazione, e, pertanto, il nuovo regime tributario trova applicazione per le scritture private presentate per la registrazione a partire dal 1° gennaio 2014.

Al riguardo, appare utile precisare, inoltre, con riferimento agli atti sottoposti a condizione sospensiva, che l'articolo 27 del TUR prevede che “Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa”.

Successivamente, ovvero "Quando la condizione si verifica o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa..." è dovuta la differenza "...tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione".

In considerazione della formulazio

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