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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Trattamento fiscale della compravendita di pertinenze
- Stefano Baruzzi
- Redazione Legislazione Tecnica
Trattamento fiscale della compravendita di pertinenze
Trattamento fiscale della compravendita di pertinenze
NOZIONE E NATURA DELLE PERTINENZE IMMOBILIARI |
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Nozione civilistica di pertinenzaAi sensi dell’art. 817 del Codice civile “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima |
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Natura strumentale o abitativa delle pertinenzeLe pertinenze (box, posti auto coperti e scoperti, cantine, soffitte, ecc.), per le loro caratteristiche sono beni immobili “strumentali per natura”, di regola accatastati nelle categorie C/6, C/7, C/2. Tuttavia, quando vengono asserviti come pertinenze a unità immobiliari a destinazione abitativa, a |
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INDIVIDUAZIONE DEL CORRETTO TRATTAMENTO DELLE PERTINENZE |
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Applicazione IVA o Imposta di registro al trasferimentoIl trasferimento in regime di Imposta di registro di un immobile avente natura abitativa (quindi, per quanto precisato, anche di immobili pertinenziali a unità abitative) si verifica: |
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Trasferimenti in regime di IVA e trattamento delle pertinenzeL’art. 12 del D.P.R. 633/1972 dispone che l’operazione accessoria, se non costituisce operazione esente da IVA, è compresa nella base i |
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Agevolazioni prima casa e trattamento delle pertinenzeNel rispetto di tutte le condizioni previste (si veda Le agevolazioni prima casa sugli atti di trasferimento immobiliare), le agevolazioni “prima casa” spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In alcun |
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ESEMPI PRATICI |
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Esempi in regime di Imposta di registro |
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Trasferimento di pertinenze con atto separato senza agevolazioni “prima casa”Se il valore imponibile della pertinenza è di Euro 30.000 si avrà quanto segue N1. |
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Trasferimento di pertinenze con atto separato con agevolazioni “prima casa”Se il valore imponibile della pertinenza è di Euro 30.000 si avrà quanto segue N1. |
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Trasferimento di più pertinenze con le agevolazioni “prima casa”Ipotizziamo ora di trasferire non una ma quatto pertinenze, e precisamente un primo box C/6 (Euro 30.000), un secondo box C/6 (Euro 20.000), una tettoia C/7 (Euro 10.000), una cantina C/2 (Euro 15.000). Le agevolazioni “prima casa” possono però essere applicate solo a uno dei due box, oltre che alla tettoia e alla cantina. Al secondo box dovrà essere pertanto applicata l’aliquota ordinaria L |
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Esempi in regime di IVA |
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Trasferimento di pertinenze con atto separato senza le agevolazioni “prima casa”Se il valore imponibile della pertinenza è di Euro 30.000 si avrà quanto segue. |
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Trasferimento di pertinenze e abitazione con unico atto senza agevolazioni “prima casa”Se il valore imponibile dell’immobile è di Euro 200.000 e quello della pertinenza è di Euro 30.000 si avrà quanto segue. |
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Trasferimento di pertinenze con atto separato con le agevolazioni “prima casa”Se il valore imponibile della pertinenza è di Euro 30.000 si avrà quanto segue. |
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Trasferimento con unico atto con le agevolazioni “prima casa”Se il valore imponibile dell’immobile è di Euro 200.000 e quello della pertinenza è di Euro 30.000 si avrà quanto segue. |
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Trasferimento con le agevolazioni “prima casa” di più pertinenze con atto separatoIpotizziamo ora di trasferire non una ma quatto pertinenze, e precisamente un primo box C/6 (Euro 30.000), un secondo box C/6 (Euro 20.000), una tettoia C/7 (Euro 10.000), una cantina C/2 (Euro 15.000). Le agevolazioni “prima casa” possono però essere applicate solo a uno dei due box, oltre che alla tettoia e alla cantina. Al secondo box dovrà essere pertanto applicata l’aliquota ordinaria del 22%. |
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Trasferimento con le agevolazioni “prima casa” di più pertinenze e dell’abitazione con unico attoIpotizziamo ora di trasferire le medesime quatto pertinenze con unico atto insieme all’abitazione alla quale esse vengono asservite. Si noti che, in questo caso, trattandosi di unico atto, il secondo box può beneficiare dell’aliquota IVA del 10% in luogo di quella ordinaria (Risoluzione 05/10/2010, n. 94/E). La tassazione risulta pertanto la seguente. |
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IPOTESI PARTICOLARI |
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Applicazione di IVA per l’abitazione e Imposta di registro per la pertinenza o viceversaIl regime fiscale (Imposta di registro o IVA) applicabile alla pertinenza prescinde, e quindi può differenziarsi, da quello applicato al bene principale. Può così capitare che l’abitazione venga trasferita con applicazione dell’Imposta di registro e la pertinenza con IVA o viceversa. Il caso può capitare, ad esempio, se il cedente è un soggetto IVA che: - non ha costruito, né ristrutturato l’abitazione (avendola acquisita da terzi) e quindi non possiede la qualifica fiscale di “impresa costruttrice” cosicché non può assoggettare la cessione all’imponibilità IVA, bensì all’Imposta di registro; - ha, invece, costruito |
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Aliquota IVA diversa per immobile e pertinenzaSe il bene principale è soggetto a IVA 10% (ad es. perché ubicato in un fabbricato “Tupini&rdqu |
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Immobile acquisito prima del 22/05/1993 e successivo trasferimento di pertinenzaLa regola generale per poter applicare le agevolazioni “prima casa” all’acquisto di pertinenze con atto separato prevede che anche l’immobile principale (l’abitazione) sia stato trasferito in regime agevolato “prima casa”, in una del |
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Immobile acquisito “al rustico” e successivo trasferimento di pertinenzaLa Circolare 31/E/2010 (paragrafo 1.2) ha ammesso la possibilità di acquisire con le agevolazioni “prima casa” una pertinenza di immobile abitativo, costituente abitazione principale, acquisito allo “stato rustico”, per il quale non si era fruito delle agevolazioni “prima casa” (pu |
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