Bonus fiscali edilizi, tutte le novità previste dalla Legge di bilancio 2025 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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23/12/2024

Bonus fiscali edilizi, tutte le novità previste dalla Legge di bilancio 2025

Per il triennio 2025-2027 si prevede: proroga con riduzione delle aliquote per le prime case e ulteriore riduzione per gli altri edifici, per Bonus casa, Ecobonus e Sismabonus; cessazione del Superbonus per gli interventi avviati oltre il 15/10/2024; ripartizione in 10 anni anche per il Superbonus 2023. Nessuna proroga per le cessioni dei crediti.

BONUS EDILIZI SUPERBONUS PROROGA 2025 LEGGE DI BILANCIO - La Legge di bilancio 2025 interviene sull’assetto dei bonus fiscali edilizi. Di seguito la panoramica degli interventi sul tema, aggiornata con il testo definitivamente approvato (commi 54, 55 e 56 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2025).

BONUS CASA -Si prevede l’abbattimento al 30% dell’aliquota dell’agevolazione di base disciplinata dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, già previsto per gli interventi da effettuarsi nel periodo 2028-2033, già a partire dal 2025. La riduzione dell’aliquota esclude solamente gli interventi di cui al comma 3-bis del citato art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, relativi alle spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
La misura di riduzione riguarda dunque tutte le altre fattispecie, compreso anche il bonus per l'acquisto di case in fabbricati interamente ristrutturati.
Tuttavia, si prevede anche (con modifica al comma 1, art. 16 del D.L. 63/2013), che per il triennio 2027-2027 le aliquote in questione sono temporaneamente rimodulate come da tabella che segue.

ANNO

ALIQUOTA

FATTISPECIE

2025

50%

Proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su unità immobiliare adibita ad abitazione principale

36%

Tutti gli altri casi

2026 e 2027

36%

Proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su unità immobiliare adibita ad abitazione principale

30%

Tutti gli altri casi

Sulla base di un emendamento approvato dalle Commissioni, invece, risultano escluse da qualsiasi agevolazione le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, come ad esempio le caldaie a gas.
Per tali detrazioni viene confermato un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

ECOBONUS -Si prevede (con l’inserimento del nuovo comma 3-quinquies, art. 14 del D.L. 63/2013) la proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, con aliquote di detrazione fisse per tutti gli interventi agevolati, come da tabella che segue.

ANNO

ALIQUOTA

FATTISPECIE

2025

50%

Proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su unità immobiliare adibita ad abitazione principale

36%

Tutti gli altri casi

2026 e 2027

36%

Proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su unità immobiliare adibita ad abitazione principale

30%

Tutti gli altri casi


Tali aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, ad esempio: (i) interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (art. 14 del D.L. 63/2013, comma 2-quater) (ii) interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (art. 14 del D.L. 63/2013, comma 2-quater.1).
Sulla base di un emendamento approvato dalle Commissioni, invece, risultano escluse da qualsiasi agevolazione le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, come ad esempio le caldaie a gas.

SISMABONUS -Si prevede la proroga della misura per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, con aliquote di detrazione fisse per tutti gli interventi agevolati, come da tabella che segue.

ANNO

ALIQUOTA

FATTISPECIE

2025

50%

Proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su unità immobiliare adibita ad abitazione principale

36%

Tutti gli altri casi

2026 e 2027

36%

Proprietari o titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) su unità immobiliare adibita ad abitazione principale

30%

Tutti gli altri casi


Anche in questo caso le aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata (art. 16 del D.L. 63/2013, commi da 1-bis a 1-septies): interventi che comportano il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiori, compreso il Sismabonus acquisti (nuovo comma 1-septies.1, art. 16 del D.L. 63/2013).

BONUS MOBILI - Si prevede la proroga del bonus anche per il 2025, confermando l’aliquota del 50% e il tetto di spesa a 5.000 Euro, come per il 2024 (modifica al comma 2, art. 16 del D.L. 63/2013).

SUPERBONUS - Si prevede (nuovo comma 8-bis.2, art. 119 del D.L. 34/2020) che il Superbonus non è più riconosciuto in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15/10/2024. Pertanto, la detrazione spetta, per l’anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15/10/2024, individuati come quelli per i quali, entro tale data, risulti:
*presentata la CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
*adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILAS, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
*presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

RIPARTIZIONE SUPERBONUS IN 10 QUOTE ANNUALI -Si prevede (nuovo comma 8-sexies, art. 119 del D.L. 34/2020)la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo il Superbonus spettante per le spese sostenute nel 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d'imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d’imposta 2024.
La disposizione è analoga ad altra introdotta, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022, con l’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-sexies, il quale, in deroga alla disciplina generale che prevedeva di ripartire la detrazione in 4 quote annuali di pari importo, aveva riconosciuto per tali spese la facoltà di optare per 10 quote annuali di pari importo (vedi Conversione del Decreto Cessioni crediti: le novità punto per punto).
Si ricorda peraltro che - con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024 - l’art. 4-bis del D.L. 39/2024, comma 4, ha stabilito che per Superbonus, Bonus barriere architettoniche 75% e Sismabonus, la detrazione sia sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo(vedi Decreto bonus fiscali (D.L. 39/2024): tutte le novità dopo la conversione).

CESSIONE CREDITI E SCONTO IN FATTURA -Come prevedibile, nessuna proroga per cessione del credito e sconto in fattura, ma anche nessuna riduzione, quindi viene mantenuta la cessione del credito/sconto in fattura, solo per chi ha maturato il diritto in base alle regole vigenti attualmente (vedi Cessioni crediti bonus fiscali: tabelle aggiornate di tutte le casistiche consentite con spiegazioni).
Si ricorda a tale proposito che, comunque, la cessione del credito per il 2025 è applicabile solo al Superbonus (comma 7-bis, art. 121 del D.L. 34/2020: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”). Per gli altri interventi vale il comma 1 del medesimo art. 121 del D.L. 34/2020, a mente del quale: “I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare ...”. Pertanto per le spese sostenute nel 2025 per interventi diversi dal Superbonus, non sono applicabili le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche se teoricamente permarrebbe il diritto in base alla data di avvio dell’intervento e di esecuzione dei lavori.

Dalla redazione