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04/01/2024

Proroga 2024 disciplina straordinaria per l’adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche

La Legge di bilancio 2024 reca importanti disposizioni che prorogano alcuni dei meccanismi straordinari di adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche introdotti dall’art. 26 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti). Si propone una dettagliata e puntuale analisi delle novità introdotte.

L’art. 1 della L. 30/12/2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) con il comma 304, prolunga l’applicazione di varie disposizioni recate dall’art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) riguardanti le modalità di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche in corso di esecuzione.

UTILIZZO PREZZARI AGGIORNATI PER LA DETERMINAZIONE DEI SAL DI OPERE PUBBLICHE
In primo luogo, a valle delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 in commento, l’art. 26 del D.L. 50/2022, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, prevede ora che in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021- compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro - lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2024) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando il prezzario regionale per le opere pubbliche aggiornato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Secondo quanto disposto dal medesimo comma 6-bis, art. 26 del D.L. 50/2022, i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili (vedi quarto periodo del comma 6-bis).
Ove tali risorse non siano sufficienti, il comma 304, art. 1 della L. 213/2023 ha confermato pure per il 2024 la possibilità per le stazioni appaltanti (purché non abbiano avuto accesso per l’anno 2022 alle risorse di cui al comma 4, lettere a e b, del medesimo art. 26 del D.L. 50/2022) di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater (vedi quinto periodo del comma 6-bis). Sarà emanato un nuovo decreto ministeriale per definire le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, per il 2024.

Inoltre - in base al comma 6-ter, art. 26 del D.L. 50/2022, anch’esso modificato dal comma 304, art. 1 della L. 213/2023 in commento - le disposizioni sopra descritte si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023 (e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui al comma 7 del medesimo art. 26) relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 (termine così prorogato da parte della Legge di bilancio 2024).
La stessa disciplina si applica alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione stipulate in un termine compreso tra il 01/01/2022 ed il 30/06/2023.
Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia fino alla quale i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, è prevista nella misura dell’80% (vedi quarto periodo del comma 6-bis).

Si ricorda che, in tutti i casi sopra illustrati, il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

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FOCUS - Aggiornamento straordinario semestrale 2022 prezzari oo.pp.
In tema di prezzari regionali per le opere pubbliche, prima l’art. 23 del D. Leg.vo 50/2016, comma 16, e ora l’art. 4 dell’Allegato II.14 al D. Leg.vo 36/2023, prevedono che per i contratti di lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari appositamente elaborati dalle regioni.
Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
Ciò premesso, si ricorda che l’art. 26 del D.L. 50/2022, comma 2 - in deroga alle previsioni sopra illustrate - ha stabilito che, limitatamente al 2022, le regioni provvedessero entro il 31/07/2022 ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso al 18/05/2022.
Si prevedeva altresì la possibilità di utilizzo dei prezzari così aggiornati fino al 31/03/2023, per i progetti a base di gara la cui approvazione fosse intervenuta entro tale data.
In seguito, il comma 371, art. 1 della L. 197/2022, ha previsto che le regioni procedessero entro il 31/03/2023 (in deroga quindi alla possibilità di utilizzare il prezzario vigente fino al 30 giugno dell’anno successivo, come visto in precedenza) all’aggiornamento dei prezzari.

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UTILIZZO PREZZARI AGGIORNATI PER L’ESECUZIONE DI ACCORDI QUADRO
Altresì - in base al comma 8, art. 26 del D.L. 50/2022, anch’esso modificato dal comma 304, art. 1 della L. 213/2023 in commento - fino al 31/12/2024 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2024), in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31/12/2021, le stazioni appaltanti, ai fini dell’esecuzione di detti accordi utilizzano il prezzario regionale per le opere pubbliche aggiornato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo.
In relazione all’esecuzione degli accordi quadro di lavori in questione, si applicano anche le previsioni di cui all’art. 29 del D.L. 4/2022, in merito alla obbligatorietà di clausole di revisione dei prezzi.

Il comma 304, art. 1 della L. 213/2023, ha poi prorogato anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure fino a tutto il 31/12/2024 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2024), relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 (18/05/2022), l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 26 del D.L. 50/2022.
A tal proposito si ricorda che:
* il comma 1 - con riferimento agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 - prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2;
* il comma 1 medesimo prevede le modalità di copertura delle maggiori somme dovute in applicazione di quanto sopra;
* i commi 2 e 3 dispongono rispettivamente l’aggiornamento infrannuale dei prezzari e l’incremento da applicare nelle more dell’aggiornamento suddetto;
* il comma 4 prevede vari meccanismi da adottare per la copertura degli oneri in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1.

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FOCUS - Clausole di revisione dei prezzi obbligatorie
Ai sensi dell’art. 29 del D.L. 4/2022, è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal primo periodo della lettera a), comma 1, art. 106 del D. Leg.vo 50/2016.
Si ricorda che tali clausole, che devono essere chiare, precise e inequivocabili, fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti; esse non devono apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro.
In tema di revisione dei prezzi, in continuità con il menzionato art. 29 del D.L. 4/2022, l’art. 60 del vigente D. Leg.vo 36/2023 ha reso obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara della clausola di revisione prezzi.

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APPALTI GRUPPO FS, ANAS E SETTORI SPECIALI
In base al comma 12, art. 26 del D.L. 50/2022 - anch’esso modificato dal comma 304, art. 1 della L. 213/2023 in commento - le disposizioni dell’art. 26 in questione (a determinate condizioni e con alcune eccezioni) si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori, delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS e degli altri soggetti operanti nei settori speciali.
Quanto poi ai contratti affidati a contraente generale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell’ANAS già in essere al 18/05/2022, si estende la maggiorazione del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2024 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2022).
Al contempo viene precisato che tale proroga non incide sulla norma speciale introdotta dall’art. 18 del D.L. 104/2023, comma 2, per gli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 01/06/2021.

Dalla redazione