Appalti pubblici e parità di genere: indicazioni del Presidente ANAC | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL7417

Flash news del
10/01/2023

Appalti pubblici e parità di genere: indicazioni del Presidente ANAC

In tema di appalti pubblici, il Presidente ANAC ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti per la corretta applicazione delle norme relative al rispetto della parità di genere.

L'ANAC, con il Comunicato del 30/11/2022 ha fornito indicazioni interpretative e suggerimenti specifici alle stazioni appaltanti per l’attuazione dell’art. 46-bis, del D. Leg.vo 11/04/2006, n. 198, al fine di favorire la corretta ed uniforme applicazione della norma, con particolare riferimento al rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Contesto normativo
L'art. 46-bis del D. Leg.vo 198/2006 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2022, della certificazione della parità di genere, al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

L'art. 93, comma 7, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, ha inserito il possesso della certificazione della parità di genere tra le condizioni per l’ottenimento della riduzione del 30% dell’importo della garanzia provvisoria, nei contratti di servizi e forniture. 

L'art. 95, comma 13, del D. Leg.vo 50/2016 ha inserito l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di cui all'articolo 46-bis del D. Leg.vo 198/2006, tra le circostanze che consentono l’attribuzione di un maggior punteggio in sede di valutazione dell’offerta.

Sulla base di tali previsioni, le stazioni appaltanti dovranno indicare negli avvisi e nei bandi di gara i criteri premiali che intendono applicare con riferimento all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, nonché le modalità di dimostrazione del requisito. Detti criteri devono essere individuati nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Un valido strumento di riferimento per le stazioni appaltanti è rappresentato dalla "Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)" elaborata dalla Commissione europea nel 2021.

Indicazioni ANAC
sulla base di quanto sopra, l'ANAC fornisce suggerimenti per la valutazione del requisito relativo all'adozione di politiche volte a favorire la parità di genere:
- le stazioni appaltanti richiedono il possesso della certificazione di parità di genere indicando espressamente, nei documenti di gara, il riferimento alla prassi UNI/PdR 125:2022 e al rilascio da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del Regolam. 09/07/2008, n. 765 UE il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1;
- le amministrazioni considerano idonee alla dimostrazione del requisito in esame le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri. Con riferimento a tale aspetto, la Commissione raccomanda l’indicazione di certificazioni oggettive e accessibili a tutti gli operatori interessati, con determinati requisiti;
- nei casi indicati all’art. 87, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, le amministrazioni dovranno consentire la dimostrazione del requisito con altri mezzi di prova ritenuti appropriati, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure proposte soddisfano le norme di garanzia richieste;
- si richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti sulla necessità di rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione del maggior punteggio da attribuire in relazione all’adozione di politiche volte a favorire la parità di genere. Sotto il profilo della proporzionalità, si suggerisce di tener conto dell’importanza relativa che l’elemento da valutare riveste rispetto agli altri elementi oggetto di valutazione, nonché rispetto ai bisogni della stazione appaltante. Sotto il profilo della ragionevolezza, il punteggio previsto dovrà essere adeguato e quindi corrispondente alla situazione presa in considerazione e non eccedente rispetto a quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo.

Dalla redazione