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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici, confermata la proroga dell'anticipazione maggiorata all’appaltatore
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Leg.vo 50/2016, l’appaltatore ha diritto ad una anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto.
Per venire incontro alle esigenze di liquidità delle imprese che stipulano un contratto di appalto con la pubblica amministrazione, l’art. 207 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), ha previsto al comma 1 che l’importo dell’anticipazione può essere incrementato fino al 30% (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18 del D. Leg.vo 50/2016, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20%), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, nei seguenti casi:
1) procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020);
2) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
3) in ogni caso, procedure avviate a decorrere dal 19/05/2020 e fino al 31/12/2021.
Il Decreto Proroghe, la cui Legge di conversione è stata approvata in via definitiva il 24/02/2022, ha disposto la proroga al 31/12/2022 del suddetto termine entro il quale devono essere avviate le procedure per le quali è possibile applicare l'incremento dell'anticipazione all'appaltatore.
La relazione illustrativa ha sottolineato in proposito che la proroga al 31/12/2022 risulta necessaria per gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti, anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime.
In aggiunta ai casi sopra indicati, l’anticipazione maggiorata del 30% può essere riconosciuta anche, ai sensi del comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020 e sempre compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante:
4) agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista (la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore);
5) agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.
Si veda anche Anticipazioni all’appaltatore per emergenza sanitaria: Circolare del MIT.